Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6414 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. III, 17/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ATTISANI SRL, in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio

dell’avvocato MARINUCCI GIANLORENZO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FURCI BENITO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A., quale titolare dell’omonima Ditta, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso lo studio

dell’avvocato PORRONE DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2378/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del

6/3/08, depositata il 05/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per la ricorrente l’avvocato Marinucci Gianlorenzo, che si

riporta ai motivi del ricorso;

udito per il controricorrente l’avvocato Lazzaro Luigia (per delega

dell’avvocato Porrone Domenico), che si riporta ai motivi del

controricorso; è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE, che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 4 dicembre 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- La s.r.l. Attisani ha notificato ad F.A. decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, recante condanna a pagare L. 31.060.000 per i canoni relativi ad un escavatore meccanico, concesso in leasing. L’ingiunto ha proposto opposizione, deducendo che la macchina era stata rubata e chiedendo la risoluzione del contratto di leasing per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

La Attisani ha resistito, proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per la perdita dell’escavatore, a suo avviso imputabile a colpa dell’utilizzatore.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione ed ha respinto le altre domande.

La Corte di appello di Roma, in riforma, ha revocato il decreto ingiuntivo; ha compensato per il 30% le spese processuali ed ha posto a carico della Attisani il rimanente 70%.

Quest’ultima propone due motivi di ricorso per Cassazione.

Resiste il F. con controricorso.

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la Corte di appello accolto la domanda del F. di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, senza accertare – alla luce dei documenti prodotti – se la macchina escavatrice rubata fosse la stessa che costituiva oggetto del leasing, prova che avrebbe dovuto essere fornita dal danneggiato e che questi non ha dato; così come non ha dato la prova della sua assenza di colpa in ordine al furto, per avere correttamente adempiuto al dovere di custodia.

Il F., inoltre, non avrebbe dato notizia ad essa ricorrente del furto, per oltre due anni, inducendola ad affrontare ulteriori spese (pagamento della tassa di possesso, ecc.), in violazione del dovere di buona fede.

Anche di tale circostanza la Corte di appello non avrebbe tenuto alcun conto.

3.- Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1218 e 1588 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la Corte di appello ravvisato nel furto una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione sebbene il F. non avesse fornito la prova, a lui incombente, che la perdita non era imputabile a sua colpa, per omessa custodia. Assume che, ove il furto non avvenga con violenza o minaccia alle persone, la Corte di Cassazione esclude che esso costituisca caso fortuito o circostanza non imputabile.

4.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi, non sono fondati.

La censura attinente alla non coincidenza fra la macchina rubata e quella oggetto del leasing è inammissibile, perchè non proposta in sede di merito e tale da richiedere ulteriori accertamenti in fatto, non consentiti in questa sede. Parimenti, il ricorrente lamenta l’omesso esame ad opera della sentenza impugnata della sua domanda di accertamento della responsabilità dell’utilizzatore per omessa o tardiva informazione circa il furto, senza avere previamente indicato in quale sede e tramite quali atti egli ebbe a sottoporre alla Corte di appello la relativa domanda; sicchè il ricorso appare sul punto inammissibile perchè non autosufficiente. Gli ulteriori rilievi prospettano, sotto l’apparenza della violazione di legge, doglianze che attengono alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione dei fatti ad opera della Corte di merito.

La ricorrente non mette in evidenza vizi interni alla motivazione della sentenza impugnata, tali da dimostrarne l’insufficienza o l’illogicità, i quali soltanto costituiscono valido motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5;

ma solo dissente dalle soluzioni di merito alla quale la Corte di appello è pervenuta.

La sentenza impugnata ha congruamente motivato la sua decisione, rilevando che la macchina escavatrice è stata rubata mentre si trovava su di un autocarro, ricoverato all’interno di uno spiazzo chiuso e recintato.

I rilievi della ricorrente, secondo cui lo stato dei luoghi rendeva insufficiente la custodia, trattandosi di località isolata, avrebbero dovuto essere sorretti da adeguata prova delle relative circostanze di fatto.

Ove infatti il custode fornisca la prova di avere adottato determinate misure, normalmente adeguate a provvedere alla custodia del bene, è onere della controparte dedurre e dimostrare che il peculiare contesto in cui il furto si è verificato avrebbe richiesto altri e più severi accorgimenti.

Nè appare in termini il principio richiamato dalla ricorrente, secondo cui il custode non può essere assolto da responsabilità, ove il furto non si verifichi tramite violenza o minaccia alle persone.

Trattasi di principio affermato con riferimento a furti (o rapine), verificatisi in presenza di persone e magari dello stesso custode (in particolare, furto dell’autotreno o del carico, in presenza del conducente), ove si pongono problemi diversi ed eterogenei rispetto a quello in esame.

5.- Propongo che il ricorso sia respinto, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– La ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto in diritto.

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che i rilievi contenuti nella memoria della ricorrente non valgono a disattendere.

La Corte di appello ha accertato, con valutazione in fatto non suscettibile di riesame in questa sede, che la macchina rubata si trovava all’interno di un luogo chiuso a chiave e recintato e per questa ragione ha ritenuto – nel suo discrezionale potere di valutazione delle prove – che il conduttore avesse fornito adeguata prova di avere adempiuto al dovere di custodia: valutazione in astratto condivisibile e non confliggente con la logica e con i principi di comune esperienza.

L’eventuale dimostrazione che l’adozione di quelle misure non era sufficiente, a causa di eventuali peculiarità del caso di specie – in ipotesi, la natura isolata del luogo, il suo carattere malfamato, la circostanza che in precedenza ivi si fossero verificati altri episodi di furto o rapina, ecc. – sarebbe stata a carico della parte danneggiata.

La ricorrente avrebbe potuto lamentare i vizi di motivazione solo se, avendo essa dimostrato quanto sopra, il giudice non ne avesse tenuto conto. Ma ciò non è stato dedotto nè dimostrato e le censure manifestano solo il dissenso dalle valutazioni di merito della Corte di appello.

2.- Il ricorso deve essere rigettato.

3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore della parte costituita, spese liquidate complessivamente in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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