Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6414 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.13/03/2017),  n. 6414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29406/2014 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 85, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TALLADIRA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ROSARIO BONGARZONE

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. – Società con socio unico – C.F. 97103880585,

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI

22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende in virtù di delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 10740/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 10/12/2013 e depositata il 17/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

MANCINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

1. P.A. conveniva in giudizio Poste Italiane S.p.A. chiedendo l’accertamento della nullità del tennine apposto ai contratti (tre) di lavoro a termine, conclusi inter partes per il periodo 13.7.2006 – 22.9.2007, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, per lo svolgimento di attività non rientranti tra i servizi postali tradizionali;

2. il primo Giudice rigettava la domanda e la Corte di appello di Roma confermava tale pronuncia ritenendo che, con l’introduzione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, il legislatore, salvaguardando il principio di regola-eccezione, avesse solo previsto precisi limiti temporali e quantitativi, nella specie rispettati;

3. per la cassazione di tale decisione ricorre P.A., affidando l’impugnazione ad un unico motivo con il quale denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, dolendosi esclusivamente della ritenuta applicabilità della predetta normativa in ipotesi, come nella specie, di adibizione a mansioni non riconducibili a quelle del c.d. servizio universale (diverse, quindi, dai servizi postali), ed assumendo, per aver svolto mansioni di sportelleria, l’invalidità dei contratti a termine conclusi del cit. D.Lgs. n. 368 , ex art. 2, comma 1 bis, cui resiste, con controricorso, la società;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. la sentenza impugnata risulta corretta alla luce dei principi affermati da questa Corte in materia, e cioè che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, aggiunto della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 558, ha introdotto, per le imprese operanti nel settore postale, un’ipotesi di valida apposizione del termine autonoma rispetto a quelle stabilite dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1, richiedendo esclusivamente il rispetto dei limiti temporali, delle percentuali (sull’organico aziendale) e di comunicazione alle organizzazioni sindacali provinciali e non anche l’indicazione delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine, dovendosi escludere che tale previsione sia irragionevole – come positivamente valutato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 214 del 2009 – o contrasti con il divieto di regresso contenuto nell’art. 8 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, trattandosi di disposizione speciale, introdotta accanto ad altra analoga previsione speciale, con la quale il legislatore si è limitato ad operare una tipizzazione della ricorrenza di esigenze oggettive, secondo una valutazione di tipicità sociale;

6. per i relativi contratti di lavoro non opera l’onere di indicare sotto il profilo formale, e di rispettare sul piano sostanziale la causale, oggettiva e di natura temporanea, giustificatrice dell’apposizione di un termine al rapporto (Cass. 26 luglio 2012, n. 13221; Cass. 2 luglio 2015, n. 13609; Cass. 5 febbraio 2016, n. 2324; da ultimo, con riferimento alle mansioni di sportelleria, Cass. sez. sesta-L 14 novembre 2016, n. 23119 alla cui motivazione si rinvia);

7. il ricorso va rigettato con condanna al pagamento delle spese del giudizio, secondo le regole della soccombenza;

8. non sussistono le condizioni per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) per essere la parte ricorrente risultata ammessa al gratuito patrocinio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara insussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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