Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6414 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 06/03/2020), n.6414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20492-2018 proposto da:

G.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ALESSIO OLDRINI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULII, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 284/2017 del TRIBUNALE di VARESE, depositata

il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Varese, in sede di giudizio di opposizione ad ATP, ha rigettato la domanda di G.I., rivolta a sentir riconoscere il proprio diritto all’indennità di accompagnamento a far data dal 15 aprile 2015;

recependo l’esito della CTU il Tribunale ha stabilito che la ricorrente ha maturato il diritto al beneficio soltanto nell’aprile 2016, avendo riscontrato che solo da tale data si erano verificati, in capo all’assistita, i presupposti legali per poterne usufruire;

la cassazione della sentenza è domandata da G.I. sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l’Inps ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente contesta “Violazione o falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e della L. n. 508 del 1988, art. 1 e successive modifiche”; sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere maturate le condizioni per usufruire dell’indennità di accompagnamento soltanto a far data dal 2016, allorchè la ricorrente era diventata una paziente allettata, e non dal 2015, atteso che a quella data ella già si trovava nell’incapacità di svolgere gli atti del vivere quotidiano;

il motivo è infondato;

parte ricorrente contesta una violazione di legge per avere, il Tribunale, recepito acriticamente, in punto di decorrenza del beneficio, conclusioni peritali contrastanti con la corretta interpretazione della normativa sull’indennità di accompagnamento, la quale ne sancisce il riconoscimento a partire da quando viene accertata l’inidoneità del richiedente a svolgere le ordinarie attività quotidiane;

la critica non può ritenersi avallata dalla motivazione adottata dal Tribunale, ove, lungi dall’operare un richiamo acritico ed erroneo alla CTU, si esprime una valutata adesione alle conclusioni peritali circa la data di decorrenza del diritto in capo all’odierna ricorrente; ricostruendo complessivamente il quadro valutativo dei sanitari in merito allo stato di compromissione dell’autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane da parte di G.I., la Corte territoriale ha ritenuto che la doglianza formulata non si attagli al caso in esame, atteso che/ dall’esito delle plurime visite mediche effettuate, era risultato che ella soltanto dal 2016 necessitava di assistenza continua per incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l’ausilio permanente di un accompagnatore; in particolare, all’esito della visita fisiatrica coincidente con l’anno di presentazione della domanda (7.5.2014) non veniva fatto nessun riferimento alla eventuale incapacità di deambulazione o alla stazione eretta, piuttosto che agli atti della vita quotidiana; in una seconda visita geriatrica finalizzata al riconoscimento dell’accompagnamento, effettuata a distanza di sei mesi attraverso la somministrazione dei “test di Barthel” e del test IADL, veniva riscontrata una perdita di autonomia nelle attività quotidiane, mentre il 15.4.2015, nella visita medica susseguente al ricorso per ATP i medesimi accertamenti standardizzati offrivano un risultato del tutto diverso, diagnosticando addirittura un miglioramento delle condizioni della paziente;

dal quadro complessivo delle risultanze peritali il Tribunale ha tratto che:

a) la condizione di compromissione di autonomia di G.I. fino all’aprile 2016 non si presentava nè permanente, nè quotidiana, nè continua, avendo subito una progressiva accelerazione (per precisa ammissione dello stesso figlio in sede di visita medica domiciliare dell’8.11.2016) proprio fra il 2015 e il 2016;

b) il beneficio di legge era maturato a far data dalla visita domiciliare dell’8.11.2016 ove veniva riscontrato che la paziente si trovava allettata e in condizioni generali tali da escludere che potesse compiere in modo autonomo gli atti elementari della vita quotidiana;

quanto si evince dalle argomentazioni sommariamente riportate, induce a ritenere che la valutazione complessiva dei fatti di causa adottata dal Tribunale non solo non smentisce i principi che presiedono alla corretta attuazione dell’istituto, ma ne realizza un’applicazione rigorosa e coerente alla sua intrinseca finalità assistenziale, ribadita costantemente dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr.ad esempio, tra le tante, Cass. n. 20819 del 2018);

in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese di lite in virtù del diritto all’esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., attestato dalla dichiarazione reddituale allegata in calce al ricorso;

– in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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