Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6413 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 21/03/2011), n.6413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A., elett.te dom.to in Roma, al viale Parioli 12

presso lo studio dell’avv. Engjell Agaci, rapp.to e difeso dall’avv.

Adele Claudio, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia n. 28/4/08 depositata il 12/3/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 23/2/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. CENICCOLA Raffaele.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da C.A.O. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Bari n. 253/5/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di recupero credito di imposta n. (OMISSIS), imp. 2001 e 2002.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attivita’ difensiva ha svolto l’Agenzia delle Entrate.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/2/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 3 e della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La previsione della presentazione del modello CVS entro il 28/2/2003 violerebbe il disposto dell’art. 3 cit. La censura e’ infondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sentenza n. 16442 del 15/07/2009; Sentenza n. 3578 del 13/02/2009) secondo cui l’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8 dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto “modello CVS”) essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit.

a pena di decadenza.

Con secondo motivo il ricorrente assume la insufficiente motivazione circa un fatto controverso.

La censura e’ inammissibile in quanto priva di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008).

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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