Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6413 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. III, 17/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.G.F. che agisce nella sua qualità di erede di

R.B., elettivamente domiciliato in – ROMA, VIA ADOLFO ROVA’

106, presso lo studio dell’avvocato SARROCCO PIETRO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA BERTI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI in persona del Direttore

Servizio Affari Legali, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VESPASIANO 17/A, presso lo studio dell’avvocato INCANNO’ GIUSEPPE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEL BORRELLO

ANGELO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

SOCIETA’ EDITRICE LA STAMPA SPA, R.D., MGS TRASPORTI DI

MEGASSINI ETTORE & C. SNC;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3252/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

23.10.07, depositata il 05/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Pietro Sarrocco che si riporta

agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 4 dicembre 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con atto notificato il 9 gennaio 2009 R.G. F., nella qualità di erede di R.B., propone ricorso per Cassazione contro la sentenza 23 ottobre-5 dicembre 2007 n. 3252 della Corte di appello di Milano che – in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Milano – ha ridotto le somme liquidate al ricorrente in risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale.

Si era trattato dello scontro – occorso in (OMISSIS) ((OMISSIS)) il (OMISSIS) – fra l’autovettura di R.B., che aveva parzialmente invaso la corsia opposta, ed un furgone IVECO, condotto da C.G., di proprietà della s.p.a. Editrice La Stampa e assicurato con la s.p.a. Reale Mutua di Assicurazioni.

Nell’incidente il R. ha è rimasto ucciso.

Il Tribunale aveva attribuito la responsabilità del sinistro per due terzi al R. e per un terzo al conducente del furgone.

La Corte di appello ha confermato la decisione sulla responsabilità, ma ha ridotto la somma spettante al R. in risarcimento dei danni.

Resiste al ricorso la Reale Mutua Assicurazioni con controricorso.

2.- L’unico motivo di ricorso è inammissibile, per l’incongrua formulazione del quesito, che manca di chiarezza ed appare generico e inidoneo a sintetizzare la questione di diritto sulla quale la Corte di cassazione dovrebbe pronunciare (cfr. da ultimo Cass. civ. 25 febbraio 2009 n. 4556).

Anche per la parte relativa agli asseriti vizi di motivazione manca la sintesi delle censure, diretta a porre in evidenza per quali aspetti la motivazione sia da ritenere inidonea a giustificare le soluzioni adottate: requisito indispensabile in particolar modo nei casi in cui si denunzino con un unico motivo d’impugnazione violazione di legge e vizi di motivazione. Il ricorso è in tal caso ammissibile solo quando si concluda con una pluralità di quesiti (Cass. civ. S.U. 31 marzo 20 09 n. 7770).

3. – Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che i rilievi contenuti nella memoria del ricorrente non valgono a disattendere.

Il quesito è formulato dal ricorrente in termini generici, limitandosi a dedurre l’asserita violazione di norme di legge, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta, nè all’errore di diritto in cui sarebbe concretamente incorsa la sentenza impugnata, E’ pertanto inammissibile e inidoneo a perseguire le finalità di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., che sono quelle di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale la regola da applicare in sua vece (cfr., fra le tante, Cass. Civ. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759; Cass. Civ. 7 aprile 2009 n. 8463).

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore della parte costituita, spese liquidate complessivamente in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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