Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6413 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/03/2017, (ud. 20/12/2016, dep.13/03/2017),  n. 6413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11255/2013 proposto da:

P.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO LALLI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

A.R.S.T. S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI

100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 102/2012 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 24/04/2012 R.G.N. 288/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato CLAUDIO LALLI;

udito l’Avvocato PAOLA FIECCHI per delega verbale Avvocato MACCIOTTA

GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari che aveva accolto il ricorso di P.F., volto a far dichiarare l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso con A.R.S.T. Azienda Regionale Sarda Trasporti – dal 23 febbraio al 22 aprile 2004, prorogato sino al 22 luglio 2004, dichiarato la conversione del rapporto a tempo indeterminato e riconosciuto il risarcimento del danno liquidato secondo le previsioni della L. n. 183 del 2010, art. 32, rigettava la domanda di conversione e riconosceva esclusivamente le conseguenze risarcitorie, determinate in 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

A fondamento della decisione, la Corte riteneva che i contratti stipulati con l’azienda appellante, istituita con L.R. Sardegna n. 16 del 1974, che all’epoca dei fatti era ente pubblico economico preposto ai trasporti regionali, non fossero suscettibili di essere convertiti in rapporti a tempo indeterminato, ostandovi da un lato il combinato disposto del D.L. n. 702 del 1978, art. 5 (conv. con L. n. 3 del 1979), e dall’altro la previsione della L.R. Sardegna n. 16 del 1974, art. 23 e della L. n. 153 del 1980, art. 8 e – sul presupposto che l’apposizione del termine fosse viziata da nullità – condannava l’azienda a risarcire i danni al lavoratore appellato, in applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32.

Per la cassazione della sentenza P.F. ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso A.R.S.T. s.p.a., che ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso possono essere così riassunti:

1.1. Con il primo, si deduce violazione e falsa applicazione della L.R. Sardegna 20 giugno 1974, n. 16 – violazione falsa applicazione dell’art. 117 Cost. – violazione della L. Cost. 28 febbraio 1948, n. 3, illegittimità costituzionale della L.R. 20 giugno 1974, n. 16, in relazione all’art. 117 Cost. e alla L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3.

Il ricorrente sostiene innanzitutto che la Corte territoriale abbia male interpretato la L.R. Sardegna n. 16 del 1974, il cui art. 22 sarebbe norma meramente programmatica, non prevedendo in alcun modo la nullità dei contratti stipulati senza il concorso. Sostiene che una diversa interpretazione ne determinerebbe l’illegittimità costituzionale per contrasto con la L. Cost. 26 febbraio 1948 n. 3, che dispone che la potestà legislativa della regione debba svolgersi in armonia con la costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonchè delle norme fondamentali delle riforme economico sociale della Repubblica, ed inoltre con l’art. 117 Cost., che prevede che l’ordinamento civile è di competenza esclusiva dello Stato. Aggiunge che la disciplina dei contratti a termine e le conseguenze del loro abuso è dettata dalla L. n. 368 del 2001, di derivazione comunitaria in quanto applicativa della direttiva 70/99/CE.

1.2. Come secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 702 del 1978, art. 5, conv. nella L. 8 gennaio 1979, n. 3, così come modificato dalla L. 7 luglio 1980, n. 299, anche con riferimento a quanto previsto dello stesso art. 5, comma 6 e connessa violazione della L. n. 142 del 1990, artt. 23 e 25, argomentando che tale disciplina non sarebbe più vigente ed inoltre non sarebbe applicabile alle aziende regionali qual è l’A.R.S.T..

1.3. Come terzo motivo, deduce violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 702 del 1978, come modificato dalla L. 7 luglio 1980, n. 299, anche nei suoi commi 6, 15, 17 e 18 e della L.R. Sardegna n. 16 del 1974, nonchè conseguente violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001 (per la ritenuta mancata abrogazione delle prime due norme ad opera del D.Lgs. n. 368 del 2001), nonchè omessa e comunque contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia costituito dall’esistenza o meno di un obbligo di assunzione per concorso.

Osserva che contraddittoriamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che all’A.R.S.T. si applichi il D.Lgs. n. 368 del 2001, come presupposto dell’ illegittimità del termine, e dall’altra parte abbia affermato di non poter applicare le sanzioni previste da tale norma per i contratti a termine illegittimi. Sostiene che D.Lgs. n. 368, disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato di tutti i dipendenti pubblici e privati, nè si applicherebbe il D.Lgs. n. 165 del 2001, essendo A.R.S.T. un ente pubblico economico.

1.4. Come quarto motivo, deduce la violazione del principio di effettività del risarcimento del danno conseguente a falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, anche con riferimento a quanto previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 8. Sostiene in via subordinata che del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, non individua il risarcimento per l’ipotesi di successione dei contratti a tempo determinato, sicchè questo deve essere riconosciuto in misura effettiva che impedisca l’utilizzo abusivo del contratto a termine, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea in applicazione della direttiva 70/99, che non è quella riconosciuta nel caso in esame.

1.5. Come quinto motivo, deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 – vizio di motivazione – conseguente violazione degli artt. 1218, 1219, 1223, 1224, 1225 e 1226 c.c. – e lamenta che sia stata applicata la disposizione della L. n. 183 del 2010, art. 32, che è passibile di illegittimità costituzionale perchè addossa al lavoratore e tempi del processo, senza peraltro motivare in ordine alla quantificazione come realizzata.

2. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.

2.1. La L.R. Sardegna n. 16 del 1974, art. 23, stabilisce espressamente che, fatta eccezione per gli speciali casi contemplati dal precedente art. 22, che qui non vengono in rilievo, “il personale dell’A.R.S.T. è assunto esclusivamente mediante concorso pubblico”. Si tratta di una limitazione delle modalità di accesso all’impiego che appare coerente con le analoghe limitazioni già previste per i comuni, i consorzi e le rispettive aziende dal D.L. n. 702 del 1978, art. 5 (conv. con L. n. 3 del 1979), nonchè per le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. n. 133 del 2008ed ancora, da ultimo, per le società a partecipazione pubblica dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, art. 19.

2.2. Detta previsione trova la sua ratio nel principio costituzionale di buona amministrazione degli uffici pubblici (art. 97 Cost.), che collega la regola del concorso non tanto alla natura giuridica pubblica o privata del rapporto di lavoro, quanto piuttosto alla natura della persona giuridica alle cui dipendenze esso si costituisce (cfr. in tal senso Corte cost. nn. 29 del 2006, 52 e 68 del 2011), nel senso che trova corretta applicazione quando l’ente pubblico partecipi all’organizzazione ed al funzionamento del soggetto che figura quale datore di lavoro, che imputa alla finanza pubblica i risultati della sua attività (cfr. Corte cost. n. 466 del 1993).

2.3. Proprio per ciò, tale disposizione non è nemmeno sospettabile di violare la competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento civile”, di cui all’art. 117 Cost., comma 2, lett. l), in quanto, quando vi siano superiori ragioni di interesse pubblico che rendano necessario estendere i principi di buon andamento e imparzialità previsti per la pubblica amministrazione, anche la legge regionale può introdurre il meccanismo del concorso pubblico, senza esorbitare dalla potestà legislativa ad essa attribuita, non essendo volta ad introdurre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private (cfr. ancora Corte Cost. n. 29 del 2006, che, sulla scorta di tali argomenti, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della L.R. Abruzzo n. 23 del 2004, art. 7, comma 4, lett. f), che prevede che le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico, sono obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l’assunzione di personale dipendente).

2.4. L’effetto precipuo di tale limitazione all’accesso all’impiego consiste nell’impossibilità che gli eventuali contratti a tempo determinato che siano stati illegittimamente stipulati con A.R.S.T. possano essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in quanto l’automatica trasformazione del rapporto intercorso inter partes finirebbe per eludere le garanzie predisposte dall’obbligo del concorso a tutela dell’interesse pubblico (cfr. in tal senso Cass. nn. 11163 del 2008, 1308 del 2013 e, da ult., Cass. S.U. n. 4685 del 2015, in motivazione).

2.5. Va poi aggiunto che la disposizione della L.R. Sardegna n. 16 del 1974, art. 23, sotto il profilo delle conseguenze dell’illegittimità del termine, non è stata superata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendo dettata con specifico riferimento alle peculiari caratteristiche dell’azienda in questione.

2.6. Essa non appare nemmeno suscettibile di violare l’art. 3 Cost., nella misura in cui reca logicamente in sè la norma relativa all’impossibilità di conversione dei contratti a termine illegittimamente stipulati con ARST, con ciò introducendo una difformità di trattamento rispetto alla sanzione generale della conversione di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, avendo la Corte costituzionale già precisato, con riferimento all’analoga norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36, che tanto è da escludersi in ragione della copertura costituzionale apprestata dall’art. 97 Cost., al principio dell’accesso all’impiego mediante concorso (Corte Cost. n. 89 del 2003), da ritenersi forma generale e ordinaria di reclutamento per le figure soggettive pubbliche (nel senso anzidetto), a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa (Corte COSTANZO Angelo. n. 363 del 2006). Ed egualmente è a dirsi rispetto alla direttiva comunitaria 1999/70/CE, rilevante come tertium comparationis rispetto a possibili violazioni degli artt. 11 e 117 Cost., avendo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiarito che spetta alle autorità nazionali adottare misure adeguate per far fronte agli abusi nella reiterazione dei contratti a termine e che queste ultime possono essere anche diverse dalla conversione del rapporto a tempo indeterminato, purchè rispettino i principi di equivalenza e siano sufficientemente effettive e dissuasive per garantire l’efficacia delle norme adottate in attuazione dell’Accordo quadro recepito dalla direttiva cit. (v. da ult. C. Giust. UE, 12 dicembre 2013, C-50/13, Papalia; Id., 7 settembre 2006, C-53/03, Marrosu e Sardino; Id., 7 settembre 2006, C-180/04, Vassallo; Id., 4 luglio 2006, C212/04, Adeneler).

2.7. La soluzione adottata nella sentenza gravata deve per tali ragioni essere confermata, pur dovendosi escludere la rilevanza in giudizio dei riferimenti ivi contenuti al D.L. n. 702 del 1978, art. 5 e L. n. 153 del 1980, art. 8.

3. Il quarto e il quinto motivo, con i quali, come detto, il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia dato in specie applicazione alla L. n. 183 del 2010, art. 32, liquidandogli i danni patiti nella misura minima prevista dalla disposizione citata, sono parimenti infondati.

3.1. Va premesso che le Sezioni Unite questa Corte, con riferimento all’analoga norma del T.U. n. 165 del 2001, art. 36, hanno chiarito che nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, il pregiudizio economico oggetto di risarcimento non può essere collegato alla mancata conversione del rapporto: quest’ultima, infatti, è esclusa per legge e trattasi di esclusione affatto legittima sia secondo i parametri costituzionali che secondo quelli comunitari (Cass. S.U. n. 5072 del 2016). Piuttosto, considerato che l’efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell’Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l’ammontare del danno, che sarà normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile, le Sezioni Unite hanno rinvenuto nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, una disposizione idonea allo scopo, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, consente pro tanto al lavoratore di essere esonerato dall’onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori (cfr. ancora Cass. S.U. n. 5072 del 2016, in motivazione).

3.2. Tali principi possono senz’altro estendersi alla fattispecie in rassegna, in cui la conversione non può operare in ragione della disciplina legale del rapporto dettata dalla legge regionale, che ne ha determinato un’assimilazione per i richiamati fini di interesse pubblico al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

3.3. Essi poi operano anche nella fattispecie dell’unico contratto prorogato, non essendo seriamente dubitabile che sussistano al riguardo le medesime esigenze di prevenire gli abusi che hanno ispirato il legislatore comunitario.

3.4. Ne deriva che la sentenza impugnata (la cui motivazione, in relazione al numero di mensilità riconosciute, non è utilmente censurata secondo i parametri previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) resiste alle censure mossele con il quarto e il quinto motivo, non potendo, per un verso, darsi ingresso alla pretesa di parametrare il danno a quello subito da un lavoratore licenziato e non avendo, per altro verso, parte ricorrente prospettato danni ulteriori rispetto a quelli forfettariamente risarciti.

4. Segue il rigetto del ricorso.

La novità e complessità della questione, che pone alcune delle problematiche che hanno originato l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, determina la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

5. Sussistono i presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ai fini del raddoppio del contributo unificato dovuto per tale ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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