Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6412 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. III, 17/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PADOVA

77, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA TOTANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAGNOLI CLAUDIO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona

del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

M. BRAGADIN 95, presso lo studio dell’avvocato PARROTTA MATTEO, che

la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.L., C.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 646/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

del 6/3/07, depositata l’11/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 17 marzo 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con atto di citazione notificato il 5-14.8.1996 D. G. ha convenuto davanti alla Pretura di Pescara il commissario liquidatore della s.p.a. Compagnia Tirrena di Assicurazioni, in nome del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonchè C. L. e C.F., chiedendone la condanna in via solidale al risarcimento dei danni – quantificati in L. 18.000.000 – subiti dalla sua autovettura Lancia Thema a seguito di un sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) in località (OMISSIS), per colpa del conducente dell’autovettura FIAT Ritmo, di proprietà del C. ed assicurato con la Tirrena. Esponeva che un precedente giudizio da lui instaurato davanti al Tribunale di Modena in relazione al medesimo incidente era stato dichiarato estinto a causa della negligente condotta dell’avv. C. F., che all’epoca lo assisteva, e chiedeva che, ove il suo diritto al risarcimento dei danni ad opera dei responsabili fosse dichiarato prescritto, venisse condannato al pagamento l’avv. C..

Si è costituita la sola Compagnia Tirrena, che ha resistito alla domanda, eccependo preliminarmente la prescrizione.

Ha replicato l’attore che il precedente giudizio – interrotto a causa della messa in liquidazione coatta amministrativa della Tirrena – era stato riassunto con atto notificato il 25.3.1994 che, pur se tardivo, perchè successivo all’estinzione, costituiva valido atto di costituzione in mora.

Con sentenza n. 29/2002 il Tribunale di Pescara (subentrato alla Pretura) ha respinto tutte le domande attrici, affermando che l’atto di riassunzione non era stato prodotto in giudizio e pertanto non se ne poteva accertare il contenuto, e che la domanda di condanna dell’avv. C. non poteva essere accolta, poichè non risultava dagli atti che il D. avesse conferito al legale la procura, alle liti.

Proposto appello dal soccombente, a cui ha resistito la sola Tirrena, con sentenza 6 marzo-11 settembre 2007 n. 646 la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado, compensando le spese.

Ha ritenuto la Corte che l’atto di riassunzione (che era stato regolarmente prodotto) non valesse ad interrompere la prescrizione, perchè non compreso fra gli atti elencati nell’art. 2943 cod. civ., e privo dei requisiti prescritti per gli atti di costituzione in mora.

Ha respinto anche la domanda di condanna del professionista, per non averne l’attore dimostrato la responsabilità. Con atto notificato il 9 ottobre 2008 il D. propone due motivi di ricorso per Cassazione.

Resiste la Compagnia Tirrena con controricorso.

2. – Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ed omessa decisione su di un fatto decisivo, il ricorrente afferma che nell’atto di appello egli aveva rilevato che la Compagnia Tirrena aveva ammesso nella propria comparsa di risposta nel primo giudizio che la prescrizione era stata interrotta, e che tale ammissione avrebbe dovuto precludere al giudice l’accertamento della prescrizione. La Corte di appello non ha preso in esame la questione, e non ha pronunciato sulla stessa.

2.1.- Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente non riporta il preciso tenore dell’atto, nella parte in cui la Tirrena avrebbe ammesso l’avvenuta interruzione, e ciò impedisce di valutarne il contenuto e la rilevanza.

Il motivo è comunque infondato, perchè l’efficacia degli atti giuridici è determinata dalla legge, in base alla sussistenza o meno dei relativi presupposti, sostanziali e processuali;

non dipende dal riconoscimento o meno della parte controinteressata.

Le dichiarazioni della Tirrena potrebbero ritenersi rilevanti solo se contenessero anche il riconoscimento del diritto del ricorrente, ai sensi dell’art. 2944 cod. civ.. Ma, in mancanza di ogni riferimento al testo preciso delle dichiarazioni, ciò non può essere accertato.

3.- Con il secondo motivo, deducendo violazione degli art. 2943 c.c., commi 2 e 4, e art. 1219 cod. civ., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che l’atto di riassunzione presentasse i requisiti dell’atto di costituzione in mora, senza specificare quali fossero gli elementi mancanti. Assume che l’atto contiene tutti i requisiti dell’atto di citazione e che è stato notificato alla parte personalmente, cioè al Commissario liquidatore della Compagnia Tirrena, che non aveva partecipato alla precedente fase del giudizio, allorchè la società era in bonis.

3.1.- Il motivo appare fondato, sotto il profilo del difetto di motivazione.

In linea di principio la valutazione dell’idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione – quando non si tratti degli atti previsti espressamente dall’art. 2943 cod. civ., costituisce apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici o da errori giuridici (Cass. civ. Sez. 3^, 18 settembre 2007 n. 19359).

Nella specie, tuttavia, la motivazione in base alla quale la Corte di appello ha escluso che il contenuto dell’atto di riassunzione contenga i requisiti della costituzione in mora appare illogica ed inidonea a giustificare la soluzione adottata, considerato che la stessa Corte ha ammesso che l’atto conteneva le richieste conclusive;

il riepilogo delle fasi del processo, l’indicazione della causa dell’interruzione e la dichiarazione del notificante del proprio interesse alla prosecuzione del giudizio. Giustamente rileva il ricorrente che la Corte di appello non ha indicato quale elemento essenziale fosse da ritenere mancante, per poter attribuire all’atto gli effetti della costituzione in mora.

Si è ritenuto che possa avere efficacia interruttiva della prescrizione anche la mera dichiarazione resa in giudizio e verbalizzata dal giudice di voler insistere nella propria pretesa creditoria, ed anche se tale dichiarazione sia resa nei confronti del difensore del debitore e non di questo personalmente (Cass. Civ. 21 giugno 2007 n. 14517); che in ogni caso, agli effetti dell’interruzione della prescrizione, è essenziale che l’atto contenga l’esplicitazione della pretesa, la richiesta di adempimento e l’inequivocabile manifestazione della volontà del creditore di far valere il suo diritto (Cass. Civ. Sez. 3^, 30 novembre 2006 n. 25500), requisiti tutti che ricorrono nel contenuto dell’atto di riassunzione, qual’è riportato nella sentenza impugnata. La decisione contraria appare quindi non congruente con la motivazione.

Quanto alla sentenza citata dalla Corte di appello per negare effetti interruttivi all’atto di riassunzione (Cass. Civ. Sez. 3^, 16 gennaio 2006 n. 726), il richiamo non appare in termini.

Al di là della massima, la sentenza in oggetto è stata motivata sulla base di considerazioni peculiari al caso in esame, fra cui quella che l’atto di riassunzione non era stato notificato personalmente alla parte, ma al suo difensore. Ma non consente di escludere che, in linea di principio, un atto di riassunzione notificato dopo l’estinzione del processo possa presentare tutti gli estremi di un atto di costituzione in mora.

4.- Il ricorso può essere avviato alla decisione camerale, per il rigetto del primo motivo e l’accoglimento del secondo”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– All’udienza fissata per il 21 maggio 2009 la causa è stata rinviata ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio 6 aprile 2009, relativa agli eventi sismici che hanno interessato l’Abruzzo.

– Fissata la nuova udienza del 21 gennaio 2010 con decreto 4 dicembre 2009 del Presidente della Sezione, la causa perviene in decisione.

– Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che i rilievi contenuti nelle memorie delle parti non valgono a disattendere.

Va ribadito che i fatti interruttivi della prescrizione sono espressamente previsti dalla legge e non dipendono dalle dichiarazioni od ammissioni delle parti, le quali possono incidere, tutt’al più, sulla prova dei fatti dedotti a fondamento dell’asserito evento interruttivo, e sul convincimento del giudice in materia.

Sotto questo profilo, potrebbero venire in considerazione quali vizi della motivazione in ordine alla sussistenza o meno dell’evento interruttivo.

In questa veste sono stati presi in esame in relazione al secondo motivo di ricorso.

Quanto alla rilevanza dei denunciati vizi di motivazione, che la resistente contesta, essa si deduce dall’incompletezza della motivazione stessa, che non precisa quale presupposto essenziale dell’atto di costituzione in mora si dovesse ritenere mancante nell’atto di riassunzione notificato dal danneggiato: il che rende illogica la motivazione stessa e non esplicita le ragioni che giustificano la decisione adottata.

2. In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, affinchè valuti l’idoneità o meno dell’atto di riassunzione a costituire in mora i responsabili del sinistro, con adeguata e completa motivazione.

3. Il giudice di rinvio deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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