Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6411 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. II, 21/03/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 21/03/2011), n.6411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.V.E. C.F. (OMISSIS), in proprio e quale

procuratrice della Signora E.V.M., C.F.

(OMISSIS), giusta atto del 13.03.1981 Rep. n. 97478 per Dr.

Enrico MIRTO notaio in Palermo, elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato FURITANO CECILIA,

rappresentate e difese dall’avvocato ALGOZINI ALESSANDRO;

– ricorrenti –

contro

P.M.;

– intimata –

e sul ricorso n. 23614/2005 proposto da:

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 57, presso lo studio dell’avvocato

BREMBATI FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PEREGO ENRICO;

– controricorrente e ric. incidentale –

contro

E.V.E. in proprio e quale procuratrice della Signora

E.V.M.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 594/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato SERGIO LIO con delega dell’avvocato PEREGO ENRICO

difensore della controricorrente e ricorrente incidentale che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso principale, rigetto del secondo motivo del ricorso

principale, per il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 1/1/1972 decedeva I.G. e la sua eredità era devoluta per legge alla sorella I.C. che l’accettava con beneficio di inventario e tramite tutore in quanto interdetta.

In data 11/3/1982 decedeva I.C. e la sua eredità era devoluta ai parenti di 5 grado, tra i quali V.M., che acquisivano il possesso dei beni ereditari.

In data 15/6/1982 era rinvenuto e pubblicato un testamento con il quale I.G. aveva lasciato a P.M. un appartamento con tutti i beni mobili.

P.M. con citazione notificata nelle date 6, 7, 9 e 10/6/1997 conveniva in giudizio sia gli eredi del tutore G. D., sia gli eredi di I.C. (tra i quali V. M.) chiedendo la condanna dei primi al risarcimento dei danni per la mancata consegna di beni ereditar e la condanna dei secondi al pagamento della somma di L. 72.647.000 oltre rivalutazione interessi, nonchè della somma di L. 308.160 oltre rivalutazione e interessi; a fondamento delle proprie domande adduceva che prima della scoperta del testamento il tutore di I.C. aveva venduto all’asta buona parte dei beni mobili tacenti parte del legato, per estinguere, con il ricavato, debiti della de cuius.

I convenuti si costituivano opponendosi alla richieste dell’attrice, formulando anche riconvenzionale per la rifusione delle spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile oggetto del legato.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 22/7/1999, per quanto qui ancora interessa, accoglieva solo parzialmente la domanda di P. M. condannando gli eredi di I.C. a pagare alla P. un indennizzo per l’indebito arricchimento della loro dante causa, che liquidava a valore attuale nella somma di L. 121.293.808 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.

Avverso la sentenza proponeva appello la sola Va.Ma.;

P.M. si costituiva resistendo al gravame.

La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 21/5/2004 confermava integralmente la sentenza appellata condannando l’appellante ai pagamento delle spese del grado.

La Corte territoriale fondava la decisione sui seguenti motivi:

– non sussisteva un giudicato che avesse escluso il diretto successorio della P. sui beni mobili venduti dal tutore;

l’eccezione di improponibilità dell’azione di arricchimento senza causa per l’esistenza della specifica azione di cui all’art. 2038 c.c. non era ammissibile per la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. in quanto introduceva una questione nuova e diversa da quelle prospettate in primo grado;

l’eccezione di prescrizione dell’azione di arricchimento senza causa era ammissibile ma infondata;

Il giucice individuava il termine iniziale per il decorso della prescrizione alla data di pubblicazione del testamento olografo eseguita il 14/12/1982; riteneva valido atto interuttivo della prescrizione la diffida stragiudiziale con la quale P.M. diffidava e costituiva in mora gli eredi di I.C. chiedendo la restituzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni e utilizzate a favore dell’interdetta e, sul presupposto che l’atto di diffida, secondo le dichiarazioni della P., fosse stato effettuato il 21/2/1987, escludeva che alla data della notifica degli atti di citazione (6, 7, 9, e 10/6/1997) fosse intervenuta la prescrizione.

E. e E.V.M. (la prima sia in proprio che quale procuratrice della seconda) dichiarandosi figlie ed eredi di Va.

M. e dichiarando di depositare dichiarazione sostitutiva di notorietà sulla successione di Va.Ma., propongono ricorso per cassazione fondato su due motivi lamentando, in entrambi, violazione e falsa applicazione di norme di legge e motivazione contraddittoria.

Resiste con controricorso P.M. che propone anche ricorso incidentale fondato su due motivi. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Devono riunirsi il ricorso principale e il ricorso incidentale.

La controricorrente ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso principale in quanto le ricorrenti non hanno dimostrato la loro legittimazione quali eredi dell’appellante Va.Ma..

Le ricorrenti hanno dichiarato di agire quali figlie ed eredi dell’appellante Va.Ma., ma a comprova di tale qualità hanno depositato esclusivamente una dichiarazione sostitutiva di notorietà della successione di Va.Ma..

Il soggetto che proponga l’impugnazione (o che la contraddica) nell’asserita sua qualità d’erede del soggette che ha partecipato al precedente grado od alla procedente fase del giudizio deve dichiarare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore e fornirne, quindi, tramite le opportune produzioni documentali, la necessaria dimostrazione, provando sia il decesso della parte originaria, sia l’asserita qualità d’erede della stessa, costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art. 11.0 c.p.c. e, quindi, alla proposizione dell’impugnazione in proprio nome pur essendo stata l’azione originariamente proposta (o subita) da altro soggetto ed essendo stata l’impugnata sentenza emessa nei confronti di quest’ultimo (Cass. sez. 26/3/2008 n. 6132). In difetto di prova, resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto ad impugnare, dimostrazione il cui onere incombe ex art. 2697 c.c. sulla parte che esercita tale diritto.

La circostanza è rilevabile anche d’ufficio, perchè attiene alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, è disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale.

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente evidenziato che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dalla L. n. 15 del 1968, art . 4, ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della P.A. ed in determinate attività o procedure amministrative, ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell’onere della prova; ciò in quanto la parte non può far derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 c.c. da proprie dichiarazioni (cfr. ex pluribus Cass. 15.1.07 n. 703, Cass. 1.5.12.06 n. 2693, Cass. 10.3.06 n. 5321, Cass. 20.9.04 n. 18856, Cass. 14.10.98 n. 10153, Cass. 16.1.96 n. 298, Cass. 27.5.91 n. 5995); diversamente, si ammetterebbe, in contrasto con il principio generale ai cui all’art. 233 c.p.c. e segg., un giuramento decisorio non deferito dalla controparte, unica cui l’ordinamento attribuisce la facoltà di sceglierne il rischi (cfr. in termini, Cass. sez. 26/3/2008 n. 6132 cit.).

Le ricorrenti hanno introdotto la presente fase del giudizio nell’assunta qualità di eredi di una delle parti già presenti nella fase di merito senza adempiere agli oneri probatori al riguardo sulle stesse incombenti, non avendo fornito idonea dimostrazione del titolo della dedotta successione, tale non potendosi considerare, per le ragioni esposte, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; pertanto è rimasta del tutto indimostrata la loro legitimatio ad causam. Ne consegue che l’impugnazione, proposta da soggetti non legittimati ad impugnare la sentenza in quanto emessa nei confronti di un soggetto diverso, deve essere dichiarata inammissibile (v. Cass. sez. 2, 25/6/2010 n. 15352).

Resta assorbito il ricorso incidentale, subordinato al mancato accoglimento dell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso principale, invece accolta. La peculiarità del motivo di inammissibilità del ricorso giustifica, anche sotto un profilo equitativo, la compensazione delle spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Cassazione, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale e compensa le spese di questo giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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