Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6411 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 09/03/2021), n.6411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 925-2017 proposto da:

CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BUFALOTTA 1281, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLO RIFICI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VALERIO BORGHESANI;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 830/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 16/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. la Congregazione Cristiana del Testimoni di Geova ricorre, con tre motivi illustrati con memoria e contrastati dall’Agenzia delle Entrate, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR dell’Abruzzo ha dichiarato legittimo l’avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro emesso dall’Agenzia in rettifica del valore di due porzioni di un immobile vendute da essa ricorrente con contratto in data (OMISSIS) a tale F.C..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2, per avere la CTR ritenuto l’avviso motivato;

2. con il secondo motivo di ricorso la contribuente lamenta la violazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 3, per avere la CTR ritenuto che gli immobili presi a comparazione fossero di analoghe caratteristiche e condizioni rispetto a quelli compravenduti;

3. con il terzo motivo la contribuente lamenta la violazione dell’art. 1306 c.c., comma 2. Deduce che, con sentenza n. 256, in data 7 dicembre 2012, la CTP di Chieti ha annullato “l’omologo avviso” emesso dall’Agenzia nei confronti dell’acquirente F.C. ritenendo che il valore dell’immobile fosse pari al prezzo dichiarato nel contratto. Deduce ancora che la CTR avrebbe dovuto, in base alla evocata disposizione codicistica, annullare l’avviso impugnato tenendo conto dell’avvalimento da parte di essa contribuente, con l’atto di appello (pagina 5), della suddetta sentenza favorevole al coobbligato solidale, divenuta definitiva per mancata impugnazione (come da allegato 4 dell’atto di appello);

2. il motivo è fondato. La CTR, decidendo nel merito della legittimità dell’avviso notificato alla contribuente ha, per implicito, respinto la preliminare eccezione sollevata dalla stessa ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2. L’implicita decisione contrasta con l’art. 1306 c.c.. “Nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale” (Cass. ordinanza n. 18154 del 5 luglio 2019). Nel caso di specie è indubbio che le quattro condizioni sussistano. Merita ribadire – riguardo all’eccezione della controricorrente secondo cui “il giudicato favorevole al coobbligato è applicabile al coobbligato rimasto inerte e non chi ha autonomamente deciso di coltivare il relativo contenzioso” – il principio di diritto per cui non la proposizione di una autonoma impugnazione ma soltanto il giudicato a sè sfavorevole preclude ad un coobligato di avvalersi della sentenza favorevole ad altro (Cass. n. 19580 del 17 settembre 2014; Cass. n. 14814 del 2011). E ciò perchè, in forza dell’art. 324 c.p.c., il giudicato stacca il rapporto tra contribuente e fisco dalla propria causa originaria – che in caso di rapporto solidale involgeva anche il coobbligato – integrando una causa nuova, autonoma, riguardante esclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce;

4. il motivo in esame deve essere accolto e, restando gli altri assorbiti, la sentenza impugnata deve essere cassata;

5. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere ed è pertanto possibile decidere la causa nel merito (art. 384 c.p.c.) con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente;

6. le spese del merito sono compensate in ragione nello sviluppo della vicenda processuale;

7. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente;

compensa le spese del merito;

condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1700,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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