Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6411 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 06/03/2020), n.6411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30329-2018 proposto da:

K.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GAETANO BOSCO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Vercelli dichiarava inammissibile la domanda, proposta da K.V. nei confronti dell’INPS, di riconoscimento dell’indennità di mobilità;

la Corte di appello di Torino, nel respingere il gravame del K., ha osservato come la domanda fosse stata presentata oltre il termine di legge (id est: oltre 68 giorni dal licenziamento) e, nel contempo, ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 12 e del R.D. n. 1827 del 1935, art. 73 e art. 129, comma 5, in relazione all’art. 38 Cost.;

ha proposto ricorso per cassazione K.V., articolato in plurime censure, con dichiarazione di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato;

ha resistito l’Inps con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con una prima censura (illustrata al paragrafo I) il ricorrente – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – assume l’ingiustificato diniego della discussione orale espresso dalla Corte territoriale all’udienza del 17.1.2018;

con ulteriori ragioni (articolate nei paragrafi II, III, IV) – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – il ricorrente deduce, per varie ragioni, l’illegittimità costituzionale del termine di decadenza di giorni 68;

il ricorso è, nel complesso, da respingere;

quanto alla prima censura, la stessa difetta di specificità, non risultando trascritti e prodotti i verbali di causa (in particolare quello del 17.1.2018) necessari per valutare la fondatezza dei rilievi mossi;

tale omissione si pone in contrasto con i principi sanciti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., n. 4, che impongono alle parti, ove siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n., di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un “error in procedendo” ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. un., 8877 del 2012; ex plurimis, Cass. n. 13713 del 2015);

per il resto, le censure sono infondate;

la Corte territoriale ha osservato, conformemente alla giurisprudenza di Legittimità, come il termine di decadenza applicabile fosse quello previsto dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129, per l’indennità di disoccupazione, di sessanta giorni dall’inizio della disoccupazione indennizzabile, e cioè dall’ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro (id est: sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, cfr. Cass. n.7521 del 2017);

a tale riguardo, questa Corte ha anche osservato come la decadenza dal diritto all’indennità suddetta rispondesse all’esigenza di assicurare all’INPS la possibilità di effettuare tempestivi controlli in ordine alla effettiva sussistenza dello stato di disoccupazione di tutti i lavoratori in genere (in tal senso, v. Cass. n. 17404 del 2016 che richiama Cass. n. 6503 del 1985) senza porre profili di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 38 Cost., alla luce dei principi più volte affermati dai giudici delle leggi secondo cui la disposizione di cui all’art. 38 Cost., comma 2, attiene esclusivamente all’adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell’interessato e non anche alle modalità necessarie a conseguirle sicchè è consentito al legislatore di regolarne condizioni e modalità (v. Cass. 17404 cit); il termine di decadenza per conseguire un determinato trattamento è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema previdenziale e giustificabile se non altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell’Ente erogatore (cfr. su tale affermazione di principio, Corte Cost. n. 192 del 2005);

sulla base di tali considerazioni il ricorso va, dunque, rigettato, con le spese liquidate in dispositivo secondo soccombenza;

sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (cfr. Cass. n. 9660 del 2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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