Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6410 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. II, 21/03/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 21/03/2011), n.6410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F., I.U., I.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA VENETO 96, presso lo studio dell’avvocato

GALDO CARLO, rappresentati e difesi dagli avvocati CRETELLA CLAUDIO,

TITOMANLIO DOMENICO;

– ricorrenti –

contro

CA.GI. (OMISSIS), M.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

MONTESANTO COSTANTINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1647/2004 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 28/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 18/3/87 Ca.Fr. conveniva in giudizio innanzi alla Pretura di Amalfi I.U., I. R. e C.F. rivendicando la proprieta’ di un’area di circa 60 mq. che sosteneva essere stata abusivamente occupata dai convenuti.

Con sentenza dell’8/3/1994 il Pretore accoglieva la domanda.

I convenuti soccombenti proponevano appello con atto notificato l’1/7/1994, ma la causa non veniva iscritta a ruolo e nessuno si costituiva nei termini prescritti. Gli appellanti riassumevano la causa con atto di riassunzione del 5/12/1995.

Il procedimento, piu’ volte rinviato ex art. 309 c.p.c., era dichiarato interrotto a seguito del decesso di Ca.Fr. e del suo originario procuratore.

Gli eredi del Ca. riassumevano il processo con atto del 14/2/2001 e il Tribunale di Salerno con sentenza del 28/5/2004 dichiarava estinto il giudizio di appello condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado.

Il Tribunale rilevava che, dopo la mancata costituzione dell’appellante, la riassunzione effettuata con atto del 5/12/1995 doveva ritenersi intempestiva in quanto effettuata oltre l’anno dall’udienza di comparizione 9/11/1994 fissata con la citazione in appello; precisava che l’intempestivita’ della riassunzione era stata ritualmente eccepita dagli appellati. Propongono ricorso gli appellanti fondato su duo motivi. Resistono con controricorso gli appellanti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I controricorrenti hanno sollevato l’eccezione preliminare di inammissibilita’ del ricorso sotto il duplice profilo della incerta indicazione della sentenza impugnata e della non riferibilita’ della procura al ricorso avverso la sentenza n. 1647/04 del Tribunale di Salerno in quanto nell’epigrafe del ricorso e’ indicata la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 164704 e anche la procura a margine del ricorso e’ riferita alla predetta sentenza, mentre la controversia tra le parti e’ stata decisa dal Tribunale di Salerno.

L’eccezione e’ infondata: l’inammissibilita’ del ricorso per mancata indicazione della sentenza impugnata riguarda la sola ipotesi in cui l’indicazione del provvedimento impugnato difetti del tutto o sia la talmente incerta da renderne impossibile l’identificazione (Cass. 16/5/1983 n. 3377; Cass. 2/4/2002 n. 4661).

Nel caso concreto il contenuto del ricorso ha offerto elementi sufficienti per individuare la sentenza impugnata, non solo attraverso l’esatta indicazione, in epigrafe, del numero e dell’anno della sentenza, ma anche attraverso il costante riferimento alla sentenza del Tribunale (e non della Corte di Appello) sia nella parte espositiva del fatto, sia in quella relativa ai motivi di ricorso, al quale, inoltre e’ stata allegata, quale unica sentenza, quella del Tribunale, cosi’ che i controricorrenti (cosi’ come questa Corte) hanno avuto certezza in ordine all’individuazione della sentenza oggetto di ricorso, essendo, per contro, evidente l’errore materiale nel quale e’ incorso l’estensore dei ricorso nelle due volte in cui ha menzionato la Corte di Appello di Salerno in luogo dei Tribunale di Salerno.

E’ parimenti evidente il mero e irrilevante errore materiale per il quale, nella procura a margine del ricorso, viene indicata, quale giudice che ha emesso la sentenza, la Corte di Appello di Salerno in luogo del Tribunale di Salerno: nella procura sono state correttamente individuati numero e anno della sentenza e le parti della causa che e’ stato decisa con la suddetta sentenza, cosi’ che non puo’ sussistere alcun dubbio circa la volonta’ delle parti soccombenti di conferire procura per il ricorso per Cassazione avverso quella sentenza ancorche’ erroneamente indicata come emessa dalla Corte di Appello di Salerno invece che dai Tribunale di Salerno.

Con il primo motivo i ricorrenti chiedono la cassazione della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 307 c.p.c., all’epoca vigente, riguardante l’estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dopo la cancellazione.

Il motivo e’ infondato nella parte in cui si deduce che il giudice di appello avrebbe individuato il termine utile per la riassunzione nel 9/11/1994 perche’ appare chiaro dalla semplice lettura della motivazione della sentenza che con tale data si individuava la data fissata per l’udienza di comparizione nel giudizio di appello, mentre la data di inizio della decorrenza del termine annuale per la riassunzione era individuata nel 4/11/1994 (cinque giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione).

Tuttavia, proprio considerando che il termine per la riassunzione (in mancanza della costituzione; dell’appellante) doveva decorrere dal 4/11/1994 (termine per la costituzione dell’appellato), e’ fondato il motivo di ricorso laddove si censura la mancata considerazione, da parte del giudice di appello, della sospensione feriale prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 42 e la conseguente (erronea) declaratoria di estinzione del processo pur in presenza di tempestiva riassunzione. infatti, considerato che la riassunzione del processo di appello e’ avvenuta con atto del 5/12/1995 e che il termine annuale per la riassunzione iniziava a decorrere dal 4/11/1994, la riassunzione del processo e’ stata tempestiva perche’, non potendosi calcolare il periodo di sospensione feriale dal 1 Agosto 1995 al 15 Settembre 1995, il termine annuale per la riassunzione andava a scadere il 20/12/1995.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, deve essere cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno (quale attuale giudice di secondo grado) anche per la pronuncia sulle spese. Resta assorbito il secondo motivo avente ad oggetto. L’omessa pronuncia sui motivi di appello relativi sia alla pretesa nullita’ degli atti del processo e della sentenza di primo grado per carenza dello ius postulando del procuratore degli appellanti, sia all’insussistenza della prova della proprieta’ in capo ai rivendicanti, sia alla genericita’ e incompletezza della consulenza di ufficio.

P.Q.M.

La Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e rinvia alla Corte di Appello di Salerno anche per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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