Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6410 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. un., 17/03/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 17/03/2010), n.6410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.S. ((OMISSIS)), B.G., D.

G.A., M.G., S.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUTEZIA 8, presso lo studio

dell’avvocato CAMPAGNOLA ANTONIO, che li rappresenta e difende, per

delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 150/2009/A della CORTE CONTI – 1^ SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE di ROMA, depositata l’11/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE.

 

Fatto

RILEVA IN FATTO

Con sentenza n. 169 del 19.2.2007 la Sezione Regionale per il Lazio della Corte dei Conti, accolse in parte la domanda proposta dal P.G. il 9.10.2003 volta alla condanna di vari amministratori al risarcimento dei danni arrecati al Comune di Montalto di Castro, nell’esercizio delle loro funzioni, limitatamente alla indebita delibera e liquidazione a carico dell’Ente locale delle spese di ordinaria manutenzione per gli alloggi locati dal Comune, spese che non sarebbero dovute rimanere a carico del Comune ma che sarebbero dovute gravare a carico dei conduttori. Su tali premesse il collegio di primo grado condannò pertanto gli amministratori C. S., B.G., M.G., S. R. al pagamento della somma di Euro 1.849,61 ciascuno e D.G.A. della somma di Euro 12.500,00.

Con sentenza 11.3.2009 la Corte dei Conti, sezione centrale d’appello, rigettò l’appello degli amministratori (che avevano prospettato che il loro agire era stato dettato da fini istituzionali di sopperire alle esigenze di estrema indigenza degli inquilini, che la valutazione del giudice aveva attinto la sfera della discrezionalità amministrativa, che la contestazione era generica ed il danno non comprovato, che si era registrata una grave disparità di trattamento), affermando:

1. che le applicabili norme del codice e della L. n. 392 del 1978, nonché le stesse previsioni dei contratti di locazione rendevano indubitabilmente onere dei conduttori le spese di ordinaria o piccola manutenzione degli immobili condotti;

2. che pertanto era illegale ed imperdonabile che il Comune si fosse per anni accollato dette spese, a nulla valendo invocare l’autonomia contrattuale;

3. che neanche valeva invocare il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 112, posto che nessuna delibera di aperto accollo al Comune, su istanza di inquilini in grave disagio sociale, era stata adottata ma si era solo registrata una consolidata, diffusa, quanto illegale prassi dell’Ente di accollarsi tutte le spese anche di ordinaria amministrazione;

4. che tampoco valeva addurre il limite alla sindacabilità della Corte dei Conti costituito dalla discrezionalità amministrativa, posto che la relativa insindacabilità doveva escludersi in presenza, come nella specie, di comportamenti contra legem.

Per la cassazione di tale decisione gli amministratori C., B., D.G., M. e S. hanno proposto ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 1, in data 2.7.2009 articolando unico motivo, resistito dal controricorso della Procura Generale della Corte dei Conti deducente anche la inammissibilità dell’impugnazione.

Il motivo denunzia l’avvenuto superamento dei limiti della giurisdizione che si sarebbe realizzato attraverso la violazione, da parte della Corte dei Conti, del limite esterno della propria giurisdizione, avvenuto attraverso la violazione del principio della insindacabilità delle scelte discrezionali dell’Amministrazione la quale nella specie aveva, con l’accollo delle spese ordinarie di manutenzione, ritenuto di far fronte ad una generale condizione di indigenza degli inquilini.

Il relatore designato ai sensi degli artt. 3777 e 380 bis c.p.c., ha depositato in data 23.12.2009 relazione contenente proposta di definizione camerale del ricorso con pronunzia di rigetto per la manifesta infondatezza delle censure.

Nella memoria finale i ricorrenti hanno ribadito la propria opinione per la quale le singole liquidazioni avrebbero trovato unica ragione unificante in una scelta generale di carattere sociale, avvenuta già con la assegnazione degli alloggi, una scelta, come tale, insindacabile.

OSSERVA:

Il collegio ritiene di condividere la proposta contenuta nella relazione, non apparendo persuasive le considerazioni formulate dai ricorrenti in memoria, e pertanto di dover affermare la manifesta infondatezza delle censure mosse dal ricorso avverso la sentenza 11.3.2009 della Sezione Centrale della Corte dei Conti.

Giova premettere che non appare condivisibile il rilievo di inammissibilità del ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 1, formulato in controricorso dal P.G. contabile, sul rilievo della preclusione a sottoporre a queste Sezioni Unite una questione di giurisdizione che non sarebbe stata affatto posta, espressamente, nell’appello avverso la decisione di primo grado. Ed infatti, se é vero che tale preclusione sussiste anche nel caso in cui la pronunzia del giudice speciale non sia stata espressamente appellata in punto difetto di giurisdizione (si rammentano, tra le tante, dopo S.U. n. 24883/08, anche le recenti n. 9661, n. 15604 e n. 21473 del 2009) e se neanche rileva che della questione il giudice di appello si sia occupato d’ufficio, la preclusione al proposito formatasi non potendo essere superata dal giudice di appello (S.U. n. 26806 del 2009), nella specie emerge che tale espressa doglianza di travalicamento a danno della sfera di discrezionalità amministrativa venne posta in appello (come rammenta il ricorso a pag. 5 punto 4), sì da consentire al giudice di ritenersi investito della questione stessa e legittimato a pronunziare su di essa. Tanto premesso in ordine alla censura di travalicamento, l’esame della censura in questa sede proposta ne evidenzia la totale inconsistenza, posto che:

1. come rettamente rammentato dalla Corte dei Conti, il comportamento contro legem del pubblico amministratore non é mai al riparo dal sindacato non potendo esso costituire esercizio di scelta discrezionale insindacabile (S.U. n. 7024 del 2006, n. 5083 del 2008 e n. 5288 del 2009): e la sentenza espressamente rileva che quella scelta di “accollo” generale ed indiscriminato delle spese di manutenzione ordinaria non trova alcun riscontro né nel codice né nella L. n. 392 del 1978, né in una pattuizione in deroga inserita nei contratti (peraltro affatto inidonea a rendere legittimo un esborso non dovuto);

2. l’insindacabilità della sfera di scelta discrezionale dell’Amministrazione (S.U. n. 6851 del 2003) presuppone che una”scelta” vi sia stata, e cioé un atto di espressa e pubblica valutazione dei fini, di apprestamento dei mezzi, di indicazione delle priorità e dell’istruttoria da compiere, nel mentre, come evidenziato dalla sentenza impugnata, tale scelta si é risolta in nulla più che nella sommatoria di atti deliberativi e di liquidazione, generalizzati ed automatici, volti a beneficiare del rimborso di spese ordinarie l’intera categoria di conduttori di edifici nella disponibilità del Comune;

3. é del resto significativo che nella memoria finale, in risposta alle eccezioni del Procuratore contabile ed in dissenso dalle considerazioni espresse in relazione, la difesa dei ricorrenti affermi che la “scelta” insindacabile si sarebbe identificata nello stesso atto di assegnazione dell’alloggio, sorretto dalle valutazioni di carattere sociale che lo autorizzavano, atto delle quali le decisioni di accollo delle spese sarebbero state solo automatiche conseguenze: con il che appare conclamato dalla stessa opinione dei ricorrenti che nessuna valutazione preventiva, ulteriore rispetto a quella di individuare l’assegnatario, venne fatta a sostegno della decisione di esonerarlo dal pagamento degli oneri naturalmente (ex lege) gravanti a suo carico.

Alla luce delle esposte considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la riaffermazione della giurisdizione della Corte dei Conti, senza provvedere sulle spese (essendo il controricorso proveniente dall’ufficio del P.M., contabile).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA