Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 641 del 12/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.12/01/2017), n. 641
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18865-2015 proposto da:
D.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 28,
presso lo studio dell’avvocato SONIA MATTEO, rappresentato e difeso
dall’avvocato FRANCO LONARDO giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
Contro
A.N.A.S. S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 106/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
emessa il 10/06/2014 e depositata il 04/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRIILO;
udito l’Avvocato Gianni Perrotti (delega Avvocato Franco Lonardo),
per il ricorrente, che si riporta agli scritti.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E’ stata depositata la seguente relazione.
“1. D.M.A. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Campobasso, l’ANAS s.p.a., chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni da lui sofferti in conseguenza di una caduta dalla bicicletta determinata dal cattivo posizionamento di un tombino sito sul manto stradale.
Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale accolse in parte la domanda e riconosciuta la pari responsabilità di entrambe le parti nella determinazione del sinistro, condannò l’ANAS al pagamento della somma di Euro 6.837,50, nonchè della metà delle spese di giudizio.
2. Nei confronti della sentenza è stato proposto appello principale dall’ANAS s.p.a. ed appello incidentale dal D.M.; la Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 4 maggio 2015, ha accolto l’appello principale, ha respinto quello incidentale e, in riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda del D.M., condannandolo al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
3. Contro la sentenza d’appello ricorre D.M.A. con atto affidato a due motivi.
Resiste l’ANAS s.p.a. con controricorso.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.
5. Il primo motivo di ricorso lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 143 C.d.S., comma 2; il secondo motivo lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.
5.1. I due motivi, da trattare congiuntamente siccome tra loro strettamente connessi, sono entrambi infondati, quando non inammissibili.
La giurisprudenza di questa Corte ha infatti affermato che l’applicazione delle regole di cui all’art. 2051 c.c. presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sè statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (sentenza 5 febbraio 2013, n. 2660, e ordinanza 20 ottobre 2015, n. 21212); ed ha pure riconosciuto che il caso fortuito può essere integrato anche dalla condotta dello stesso danneggiato (sentenza 18 settembre 2015, n. 18317).
Nel caso specifico la Corte d’appello ha fatto buon governo di tali principi ed ha ricostruito la dinamica del fatto evidenziando che l’incidente si era verificato in un’ora di piena visibilità; che la griglia che copriva il tombino non era sulla carreggiata, ma sulla banchina destinata ai pedoni ed era ben visibile; che, in sostanza, non vi era alcuna prova di un’oggettiva pericolosità della situazione, per cui il D.M. era da ritenere esclusivo responsabile del sinistro, in quanto usando un minimo di attenzione avrebbe potuto evitare la caduta.
A fronte di tale motivazione, il ricorso richiama principi pacifici in relazione all’art. 2051 c.c. che però non si attagliano al caso di specie, lamenta omissioni inesistenti nell’esame di atti e documenti e si risolve, in definitiva, nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito, non essendo invocabile alcuna violazione di legge.
6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato”.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha depositato una memoria a tale relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, posto che la suindicata memoria non aggiunge alcuna novità rispetto al ricorso e non tiene conto delle argomentazioni contenute nella trascritta relazione.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 3 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017