Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 641 del 11/01/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 641 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI PALMA SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso 13051-2011 proposto da:
CIGOLINI

CARLO

CGLCRL56E06D969A

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLE FORNACI 43, presso lo
studio dell’avvocato SCORSONE VINCENZO, che lo
rappresenta e difende unitamente a se stesso, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2012
6026

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in
carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 11/01/2013

STATO, che lo rappresenta e difende, ape legis;
– controricorrente –

avverso il decreto n. R. G. 251/2010 della CORTE
D’APPELLO di TORINO del 23/02/2011, depositato il
28/02/2011;

udienza del 25/09/2012 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE DI PALMA;
udito l’Avvocato Sconsone Vincenzo difensore del
ricorrente che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;
è presente il P.G. in persona el Dott. LUCIO CAPASSO
che ha concluso per il rigetto del primo motivo del
ricoreo e dal numero quattro al dieci; accoglimento
del secondo e del terzo motivo; assorbimento
dell’undici, dodici, tredici e quattordici motivo del
ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Equa riparazione

R.g. n. 13051/11 — U. P. 25 settembre 2012

Ritenuto che Carlo Cigolini, con ricorso del 10 maggio 2011, ha impugnato per cassazione —
deducendo quattordici motivi di censura, illustrati con memoria —, nei confronti del Ministro della
giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Torino depositato in data 28 febbraio 2011, con il quale
la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del Cigolini — vòlto ad ottenere l’equa riparazione dei
danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 —, in
contraddittorio con il Ministro della giustizia — il quale ha concluso instando per una pronuncia
secondo giustizia —, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di € 8.910,00, a
titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, compensando per la metà le spese di lite;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;
che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale e patrimoniale —
richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto nella rispettiva misura di € da
24.000,00 a 32.000,00 e di € 21.948,71 — proposta con ricorso del 12 marzo 2010, era fondata sui
seguenti fatti: a) il Cigolini, con citazione del 13 ottobre 1994, aveva adito il Tribunale ordinario di
Genova, ivi convenendo il Condominio di C.so Firenze, n. 42 di quella Città, impugnando alcune
deliberazioni condominiali; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 22 febbraio
2010;
che la Corte d’Appello di Torino, con il suddetto decreto impugnato: a) ha determinato in
quattordici anni due mesi e tredici giorni (dal 30 dicembre 1995, data della prima udienza, al 22
febbraio 2010, data di pubblicazione della sentenza) la durata complessiva del processo presupposto
ed in quattro anni la sua durata ragionevole, tenuto conto della necessità di integrare il
contraddittorio nei confronti di un gran numero di condomini e di disporre consulenza tecnica
d’ufficio per la predisposizione delle tabelle millesimali; b) ha detratto duecento giorni addebitabili
all’odierno ricorrente, per avere convenuto in giudizio, in contrasto con la giurisprudenza allora
prevalente, il solo Condominio anziché tutti i condomini, donde la necessità di integrare il
contraddittorio; c) ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in nove anni, sette
mesi e ventisei giorni, liquidando l’indennizzo di € 8.910,00, sulla base di un parametro annuo di €
750,00, per i primi tre anni di irragionevole durata, e di € 1.000,00 per ciascuno degli anni
successivi; d) ha respinto la domanda di equa riparazione per danno patrimoniale, escludendo la
sussistenza del nesso di causalità tra il danno lamentato e la durata irragionevole del processo;
che il Collegio, all’esito della odierna Camera di consiglio, ha deliberato di adottare la motivazione
semplificata.

Considerato che, con i motivi di censura, il ricorrente critica il decreto impugnato, anche sotto
il profilo dei vizi di motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus: a) hanno erroneamente
calcolato la durata complessiva del processo in riferimento alla sua data iniziale e,
conseguentemente, hanno erroneamente liquidato l’indennizzo, detraendo illegittimamente
duecento giorni ed applicando peraltro parametri inferiori a quelli adottati dalla Corte EDU; b)
hanno immotivatamente escluso la prova del danno patrimoniale; c) hanno illegittimamente
compensato le spese di lite, liquidandole peraltro in misura inferiore ai minimi tariffari;
1

Sentenza

che le censure sub a) sono parzialmente fondate;

che inoltre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della eventuale
ascrivibilità all’area della irragionevole durata del processo dei tempi corrispondenti a rinvii
eccedenti il termine ordinatorio di cui all’art. 81 disp. att. cod. proc. civ., la violazione della durata
ragionevole discende non — come conseguenza automatica — dal fatto che sono stati disposti rinvii
della causa di durata eccedente i quindici giorni previsti dalla citata norma codicistica, ma dal
superamento della durata ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri, di ordine
generale, fissati dall’art. 2 della stessa legge n. 89 del 2001, con la conseguenza che da tale durata
sono detraibili i rinvii richiesti dalle parti solo nei limiti in cui siano imputabili ad intento dilatorio o
a negligente inerzia delle stesse e, in generale, all’abuso del diritto di difesa, restando invece gli altri
rinvii addebitabili alle disfunzioni dell’apparato giudiziario, salvo che ricorrano particolari
circostanze, che spetta alla pubblica amministrazione evidenziare, riconducibili alla fisiologia del
processo (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 11307 del 2010 e l’ordinanza n. 6868 del 2011);
che i Giudici a quibus, in palese contrasto con tali princípi, hanno illegittimamente determinato
il termine iniziale del processo presupposto nell’udienza di prima comparizione, nonché addebitato
all’odierno ricorrente l’omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini
sulla base di un orientamento di questa Corte degli Anni Novanta, non considerando che
un’omissione siffatta non è comunque riconducibile ad intento dilatorio, come comprovato dal
recente orientamento delle Sezioni Unite (cfr. la sentenza n. 18477 del 2010);
che, invece, i Giudici a quibus hanno puntualmente applicato il costante e condiviso
orientamento di questa Corte che — fermo restando il periodo di ragionevole durata di tre anni per il
processo di primo grado e di due anni per il processo d’appello —, sussistendo il diritto all’equa
riparazione per il danno non patrimoniale di cui all’art. 2 della legge n. 89 del 2001, considera
equo, in linea di massima, l’indennizzo di € 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole
durata e di € 1.000,00 per ciascuno degli anni successivi;
che la censura sub b) è infondata;
che infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte, la legge n. 89 del 2001, nel
ricollegare l’equa riparazione alla mera constatazione dell’avvenuto superamento del termine di
ragionevole durata del processo, attribuisce alla relativa obbligazione natura indennitaria, la quale
esclude la necessità di una verifica in ordine all’elemento soggettivo della violazione, non
vertendosi in tema di obbligazione ex delicto, ma non comporta alcun automatismo in favore del
soggetto che lamenti l’inosservanza dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, non configurandosi il
pregiudizio patrimoniale indennizzabile come “danno evento”, riconducibile al fatto in sé
dell’irragionevole protrazione del processo, con la conseguenza che incombe al ricorrente l’onere di
2

che infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per
violazione della durata ragionevole del processo civile, il dies a quo in relazione al quale valutare la
durata del processo deve essere normalmente individuato, con riguardo ai processi introdotti con
atto di citazione, nel momento della notifica di tale atto, con la quale il processo stesso inizia, salva
l’ipotesi — che non ricorre nella specie — in cui si accerti l’intento dilatorio della parte sotteso alla
indicazione di un abnorme intervallo tra la data della notifica e la data indicata per la prima udienza
(cfr., ex plurimis, la sentenza n. 6322 del 2011, nonché l’ordinanza n. 23323 del 2007);

fornire la prova della lesione della propria sfera patrimoniale prodottasi quale conseguenza diretta
ed immediata della violazione, sulla base di una normale sequenza causale (cfr., ex plurimis, le
sentenze nn. 1616 del 2011 e 5386 del 2006);

che nella specie il ricorrente, con la censura in esame, muove apoditticamente da un principio
opposto a quello qui ribadito;
che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte,
restando assorbite le censure sub c);
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito,
ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.;
che il processo presupposto de quo ha avuto una durata complessiva di circa quindici anni e
quattro mesi circa, con la conseguenza che il periodo di irragionevole durata indennizzabile
ammonta a circa undici anni e quattro mesi, tenuto conto che il tempo di quattro anni ritenuto dalla
Corte torinese ragionevole per la sua definizione è congruo rispetto all’oggetto della controversia e,
comunque, ineccepibilmente motivato;
che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto
all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui all’art. 2 della legge n. 89 del 2001, va
determinato in € 10.600,00, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa
riparazione e fino al saldo;
che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente
liquidate;
che a tal fine rileva, per le spese del giudizio di merito, la disciplina del D. m. (Giustizia) 8
aprile 2004, n. 127;
che in particolare, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per
l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale
procedimento avente natura contenziosa, né rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B)
allegate al citato Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50,
paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa
allegata a detto decreto ministeriale, i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i
procedimenti non contenziosi (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 25352 del 2008);
che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente
liquidate — sulla base delle tabelle A, paragrafo IV, e B, paragrafo I, allegate al Decreto del Ministro
della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi — in complessivi €
3

che i Giudici a quibus, in puntuale applicazione di tale principio, hanno testualmente e
condivisibilmente affermato: «[…] la somma asseritamente versata da parte ricorrente in eccedenza
rispetto al dovuto al Condominio costituisce […] un suo credito verso il Condominio stesso e quindi
non può il credito essere ritenuto un danno […] comunque tale esborso non dipende dalla durata del
processo, ma dal contenuto della deliberazione impugnata e ritenuta illegittima, onde manca il nesso
di causalità»

1.140,00, di cui € 50,00 per esborsi, € 600,00 per diritti ed € 490,00 per onorari, oltre alle spese
generali ed agli accessori come per legge;

che, a tal fine, rileva invece il D.m. (Giustizia) 20 luglio 2012, n. 140, giacché il suo art. 41
prevede che «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla
sua entrata in vigore» (cioè al 23 agosto 2012, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, come stabilito dall’art. 42 dello stesso decreto), armonizzandosi con la norma, di rango
legislativo, di cui all’art. 9, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo la quale le «tariffe
vigenti alla data di entrata in vigore del presente continuano ad applicarsi, limitatamente alla
liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al
comma 2», cioè, segnatamente, del decreto del Ministero della giustizia che, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, stabilisce i parametri per la determinazione del
compenso del professionista, ciò in quanto lo stesso art. 9 del citato d.l. n. 1 del 2012 ha abrogato
tutte «le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico» (comma 1), nonché «le
disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alla tariffe
di cui al comma 1» (comma 5);
che pertanto, tenuto conto della tabella A — Avvocati, richiamata dall’art. 11 del citato D. m. n.
140 del 2012, del valore della controversia (pari ad € 10.600,00) e, quindi, dello scaglione di
riferimento fino a euro 25.000,00 per i giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, nonché applicata (in
ragione della minima complessità della controversia, alla stregua della ponderazione richiesta
dall’art. 4 dello stesso D. m.) la diminuzione massima indicata all’interno di detto scaglione per
ciascuna fase e ridotto il compenso così risultante del 50% ai sensi dell’art. 9 del medesimo d.m. n.
140 del 2012, trattandosi di causa avente ad oggetto l’indennizzo da irragionevole durata del
processo, spetta ai ricorrenti la somma di euro 180,00 per la fase di studio, euro 112,50 per la fase
introduttiva, ed euro 213,25 per la fase decisoria e così complessivamente la somma di euro 505,75.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa
nel merito, condanna il Ministro della giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, della somma
di € 10.600,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della
parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi €
1.140,00, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità,
in complessivi € 505,75, oltre agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 25 settembre 2012
Il c sigliere relatore ed estensore

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel
dispositivo;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA