Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6409 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. II, 21/03/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 21/03/2011), n.6409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DITTA ARC IMPRESA INDIVIDUALE, P.IVA (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante signor C.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12, presso lo studio

dell’avvocato ZACCHIA RICCARDO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GOTTARDI OTTAVIO;

– ricorrenti –

contro

DITTA ELPRO ELETTRONICA DI BOSCARIOL DINO, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante B.D., elettivamente

domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio

dell’avvocato PICCINI BARBARA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CHIESURA NICOLA;

SOC. CDC S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DOMENICO BARONE 31, presso lo studio dell’avvocato BOTTAI ENRICO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCHESI ALBERTO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1482/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato NICOLA CHIESURA difensore della resistente DITTA

ELPRO ELETTRONICA che si riporta agli atti;

udito l’Avvocato ENRICO BOTTAI difensore della resistente SOC. CDC

S.P.A. che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 24/5/1990 C.R., titolare della ditta Arc, conveniva in giudizio la ditta EL.Pro. di Boscariol Dino chiedendo il risarcimento dei danni subiti per effetto di fornitura di materiale informatico difettoso avendo riscontrato, nel materiale fornito (e precisamente nell’hard disk), la presenza di un virus che aveva reso inutilizzabili i propri programmi informatici.

Il B. si costituiva, contestava la domanda attrice e chiamava in causa la C.D.C, s.p.a., dalla quale aveva a sua volta acquistato il materiale, per essere da questa manlevata dalle pretese attoree.

La terza chiamata resisteva alle domande formulate nei propri confronti contestando l’esistenza dei vizi denunciati che, se effettivamente sussistenti, avrebbero dovuto manifestarsi anche negli hard disk originali dei quali era in possesso.

La causa era istruita mediante prove orali ed espletamento di CTU e, infine, decisa con la reiezione delle domande risarcitorie del C. il quale interponeva appello.

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 3/9/2004 respingeva l’appello del C. rilevando che il CTU aveva escluso che sull’hard disk oggetto della fornitura fosse presente una virus informatico prima della consegna alla ditta Arc. Il C. ha proposto ricorso fondato su un unico motivo di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Resistono con controricorso sia B.D., titolare della El.Pro. sia la CDC s.p.a. che hanno, inoltre, depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il C., con il ricorso introduttivo, ha affermato che la sentenza impugnata gli sarebbe stata notificata in data 14/6/2005.

Il B. con il controricorso ha eccepito l’improponibilità de ricorso perchè proposto oltre il termine di 60 giorni di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2 in quanto notificato in data 18/7/2005, mentre la sentenza impugnata era stata notificata in data 25/11/2004.

Tuttavia, anche a prescindere dalla verifica del rispetto del termine breve di impugnazione, occorre osservare che, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il ricorrente aveva l’onere di produrre, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza impugnata mentre ha prodotto solo la fotocopia della sentenza a lui notificata da controparte. Pertanto, in mancanza del predetto adempimento, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso con la condanna del ricorrente a pagare a ciascuno dei controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione che si liquidano per ciascun controricorrente in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a ciascuno dei controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione che si liquidano, per ciascun controricorrente, in Euro 2.700.00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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