Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6408 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. II, 21/03/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 21/03/2011), n.6408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.M.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CITTADINO SALVATORE;

– ricorrente –

contro

COND (OMISSIS)

in persona dell’Amm.re e legale rappresentante pro tempore Sig.ra

A.C. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BERTOLONE

BIAGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SANGUEDOLCE DARIO;

B.G. C. F. (OMISSIS), M.M.

C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato POLIZZI SILVESTRO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 535/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 27/05/2005;

adita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6/9/1994 B.G. e M.M. convenivano in giudizio L.M.E. per sentirlo condannare al risarcimento di danni subiti al proprio appartamento per effetto del crollo dell’intonaco del soffitto dovuto per gravi difetti di costruzione della copertura dell’edificio, realizzata dal L.M. quale costruttore. Il L.M. si costituiva, contestava la domanda attrice ed eccepiva la decadenza dell’azione e il decorso del termine decennale di durata della responsabilita’ e la non riconducibilita’ del danno alle ipotesi considerate dall’art. 1669 c.c. Nel giudizio interveniva il condominio con comparsa del 26/6/1995 associandosi alle domande attrici e chiedeva il risarcimento del danno provocato dai difetti di costruzione alla copertura dell’edificio. Nel processo era disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio e infine con sentenza del 13/10/2000 il GOA del Tribunale di Catania accoglieva la domanda risarcitoria di B. e M., ma respingeva la domanda proposta dal Condominio ritenendo decorso, per il Condominio, il termine decennale di durata della garanzia.

Avverso la sentenza proponeva appello il Condominio di (OMISSIS).

L.M.E., si costituiva contestando la fondatezza dell’appello e, premesso di avere gia’ proposto atto di appello avverso la decisione che lo vedeva soccombente nei confronti di B. e M., proponeva appello incidentale sia per ottenere il rigetto delle domande dai predetti proposte, sia per la riforma della decisione che aveva compensato le spese con il Condominio soccombente nei suoi confronti. Si costituivano B. e M. sia per associarsi all’appello proposto dal condominio sia nel giudizio di appello proposto dal L.M. nei loro confronti; proponevano inoltre appello incidentale per la riforma della decisione nella parte in cui aveva omesso di condannare il L.M. alle spese dell’A.T.P. e della C.T.U. e nella parte in cui aveva ridotto le somme richieste per diritti e onorari.

I due giudizi erano riuniti e quindi decisi con la sentenza oggetto del presente ricorso. La Corte territoriale: riformava la sentenza appellata nella parte in cui aveva ritenuto che la domanda del condominio fosse stata proposta dopo la scadenza del termine decennale di prescrizione; la Corte rilevava che la domanda era stata proposta con l’atto di intervento del 26/6/1995 (alla terz’ultima riga di pag. 10 della sentenza e’ indicato l’anno 1996, ma si tratta di un evidente errore materiale come risulta da diverse ed esatte indicazioni nella medesima sentenza – v. pag 5 e pag. 10 – e dalla stessa difesa del L.M.) e non successivamente, come invece ritenuto dal giudice di prime cure;

individuava al 31/12/1985 la data di ultimazione dell’opera (e, quindi, l’inizio del decorso del termine prescrizionale) attribuendo decisiva rilevanza all’indicazione di tale data quale data di ultimazione lavori da parte dello stesso costruttore nella domanda per ottenere il certificato di abitabilita’; la Corte territoriale rilevava inoltre che la stessa data di ultimazione lavori era indicata nella concessione edilizia in sanatoria del piano interrato;

disattendeva le critiche, ritenute generiche e non pertinenti, alla consulenza tecnica di ufficio circa la riferibilita’ dei danni ai gravi difetti costruttivi dell’edificio ravvisati nell’avere lasciato per lungo tempo non finito e privo di ogni sistema di impermeabilizzazione il solaio di copertura;

– confermava la statuizione relativa alla liquidazione dei danni, coerente con il prezziario della Regione Sicilia;

in parziale riforma della sentenza appellata accoglieva la domanda risarcitoria del Condominio;

accoglieva l’appello incidentale di B. e M. limitatamente all’integrale addebito al L.M. delle spese delle consulenze dell’ATP e del giudizio. La M.E. propone ricorso fondato su quattro motivi.

Resistono con separati controricorsi i coniugi B. – M. e il Condominio di (OMISSIS). Il L.M. e il resistente Condominio hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. quale error in procedendo per omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza per mancata proposizione dell’azione dalla scoperta del vizio, l’erronea applicazione dell’art. 1669 c.c. e la mancata applicazione dell’art. 2697 c.c. Deduce, al riguardo, di avere tempestivamente proposto l’eccezione.

Risulta dal ricorso e dagli atti del fascicolo, esaminati attesa la natura del vizio dedotto, che il L.M. aveva proposto eccezione di decadenza in primo grado e l’aveva riproposta in appello.

Tale eccezione non risulta in alcun modo esaminata dai giudici del merito, ne’ puo’ ritenersi implicitamente respinta e pertanto la sentenza appellata e’ nulla per omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza in violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza di appello va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione. Restano assorbiti i rimanenti motivi.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Catania anche per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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