Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6408 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. un., 17/03/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 17/03/2010), n.6408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IPERION S.P.A. ((OMISSIS)), in persona del Presidente pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO III 6,

presso lo studio dell’avvocato LAUDADIO FELICE, che la rappresenta e

difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMITATO DI QUARTIERE PARCO CERASOLE – CENTURANO E PARCO DEGLI

ARANCI, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 10, presso la Dott.ssa

B.A. – STUDIO COMMERCIALISTA ROSATI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ADINOLFI LUIGI, per delega a margine del controricorso;

COMUNE DI CASERTA ((OMISSIS)), in persona del Sindaco pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 227, presso

lo studio dell’avvocato JASONNA STEFANIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato CIAPPA ARMANDO, per delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

MIUDA 3 S.R.L., MODA IN S.R.L., MEZZOGIORNO S.R.L., WILD BEAR S.R.L.;

– intimati –

avverso la decisione n. 4/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il

23/04/2009;

uditi gli avvocati Felice LAUDADIO, Giuseppe RASCAZZO per delega

dell’avvocato Armando Ciappa;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE.

 

Fatto

RILEVA IN FATTO

Con sentenza n. 4 in data 23.4.2009 il Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria, esaminando gli appelli proposti da alcune società, tra le quali la s.p.a. IPERION, avverso le sentenze nn. 5160, 5161, 5163 del TAR della Campania, ha respinto i gravami, osservando, in motivazione, che, a seguito dei ripetuti annullamenti da parte del G.A. di atti di concessione edificatoria e di autorizzazione commerciale in relazione alla realizzazione del centro commerciale “Iperion” di Caserta, la società gestore di tale centro aveva chiesto al Comune il rilascio di provvedimenti di condono edilizio, che il Comune di Caserta aveva respinto motivatamente, con svariati atti, tali istanze, che la società Iperion aveva impugnato gli atti ed il TAR, con le menzionate decisioni, aveva rigettato le impugnazioni, che erano stati proposti appelli e si erano costituiti il Comune ed il Comitato di Quartiere, che erano state prospettate questioni afferenti la condonabilità del centro commerciale ex Lege n. 326 del 2003, art. 32, comma 28, e subordinate eccezioni di incostituzionalità della norma stessa.

Il Consiglio di Stato, quindi, dopo attenta analisi della disposizione di cui all’art. 32 citato, avendo riguardo ai precedenti sistemi normativi di sanatoria edilizia di cui alla L. n. 47 del 1985, e L. n. 724 del 1994, ha ritenuto doversi escludere dalla condonabilità illimitata ai sensi della nuova norma le opere abusive realizzate in base a concessione annullata in difetto della necessaria, espressa, previsione in tal senso.

Per la cassazione di tale decisione la soc. IPERION ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1, in data 2.7.2009, al quale si sono opposti il Comune di Caserta, con controricorso 24.7.2009 ed il Comitato di Quartiere con controricorso 25.7.2009, nel mentre non hanno svolto difese gli intimati società MIDA 3, WILD BEAR, MODA IN, MEZZOGIORNO;

Nel ricorso si lamenta: nel primo motivo, la violazione dell’art. 111 Cost., avendo l’A.P. mancato di esaminare l’appello sotto il pur proposto profilo della condonabilità degli edifici a destinazione non residenziale; nel secondo motivo, il travalicamento dei limiti esterni della propria giurisdizione a danno della P.A., avendo definito ambiti e scelte di competenza della P.A. quali la sanatoria ex L. n. 30 del 2001.

Nei loro controricorsi il Comune di Caserta ed il Comitato di Quartiere hanno rilevato l’inammissibilità del primo motivo e la manifesta infondatezza del secondo. Il relatore designato ai sensi degli artt. 377 e 380 bis c.p.c., ha depositato in data 23.12.2009 relazione nella quale è stata proposta la definizione camerale del ricorso con pronuncia di sua inammissibilità.

La società ricorrente ed il Comune hanno depositato memoria finale ed i loro difensori sono comparsi alla fissata adunanza in Camera di consiglio.

OSSERVA:

Ritiene il Collegio che la proposta del relatore meriti piena condivisione dovendosi anche notare che nessun rilievo critico è su di essa stato formulato dalla difesa di Iperion in memoria, la quale ha solo ribadito le proprie censure replicando ai rilievi posti in controricorso dal Comune di Caserta.

Quanto al primo motivo, appare evidente la sua inammissibilità dovendosi ribadire, condividendo quanto affermato in relazione, che è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1, avverso decisione resa dal Consiglio di Stato le volte in cui si propongano censure afferenti la violazione di norme sul processo od afferenti la decisione innanzi a quel giudice speciale, sottratte, come tali, al sindacato delle Sezioni Unite, anche se esse si traducano nella denunzia di violazione delle norme regolatrici del giusto processo: ed infatti alle Sezioni Unite spetta soltanto l’accertamento dell’eventuale sconfinamento della decisione dai limiti esterni della giurisdizione del giudice stesso (da ultimo, al proposito le decisioni n. 26806, n. 6069 e n. 3688 del 2009, n. 17766 e n. 26041 del 2008).

E tanto è occorso nella specie, addebitandosi dalla ricorrente al C.d.S. di aver omesso di trattare un profilo della questione sottoposta, articolato in appello, ed afferente la condonabilità dell’immobile quale edificio “non residenziale”, e quindi sollevandosi questione di omissione di pronunzia che non coinvolge alcun profilo denunziabile innanzi a queste Sezioni Unite.

Quanto al secondo motivo, tendente ad accreditare un travalicamento della potestà giurisdizionale ai danni della P.A., esso è reso inammissibile da una esposizione scarsamente comprensibile e conclusa da quesito di diritto privo di alcuna pertinenza con il decisum (S.U. n. 3965 e n. 19444 del 2009) là dove fa riferimento alla astratta insindacabilità della determinazione delle scelte future proprie dell’esercizio della funzione amministrativa: non viene infatti indicato nel quesito in quale passaggio della decisione impugnata siffatto indebito sindacato sia stato effettuato, nè potendo soccorrere, ad integrare il necessario richiamo alla fattispecie, la lettura del motivo là dove fa richiamo ad una ipotesi di “abuso” riscontrabile al par. 5.1 della sentenza. Peraltro, quand’anche il quesito potesse essere “integrato” con rinvio al motivo per ritenere avverato il requisito della pertinenza, resterebbe da constatare la assoluta non conducenza del rinvio stesso, dato che nel predetto passaggio argomentativo il richiamo al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 38, non è effettuato dal Consiglio di Stato ad altro fine che non sia quello di interpretare il D.L. n. 269, art. 32, convertito nella L. n. 326 del 2003 e quindi di rendere esattamente l’officio dalla legge richiesto al Giudice amministrativo.

Le spese del regolamento sostenute dalle controricorrenti graveranno sulla Iperion.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente s.p.a.

IPERION a corrispondere al Comune di Caserta ed al Comitato di Quartiere Parco Cerasole-Centurano e Parco degli Aranci per spese del giudizio di legittimità, le somme, rispettivamente di Euro 3.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) e di Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre a spese generali e ad accessori di legge su entrambe le liquidazioni.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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