Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6408 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/03/2017, (ud. 20/12/2016, dep.13/03/2017),  n. 6408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1195/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO’, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 355/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 31/12/2012 R.G.N. 241/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato CHIODETTI GUIDO per delega verbale Avvocato TRIFIRO’

SALVATORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per la cessazione della materia del

contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Pordenone, G.A., dipendente di Poste Italiane s.p.a. dal 16.11.79 con mansioni impiegatizie e poi di operatore “senior” presso gli uffici postali di Pordenone, deduceva che dal 1.4.02 svolgeva orario di lavoro part-time cd. verticale; che l’azienda, a partire dal febbraio 2004, aveva calcolato una retribuzione lorda ridotta non commisurata a tale prestazione, con particolare riferimento alla voce “competenze”, quantificata in Euro 336,80 complessivi.

Si costituiva la società Poste, chiedendo il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, la restituzione della somma di Euro 406,48 erogata in eccedenza prima del febbraio 2004.

Il Tribunale accoglieva la domanda principale, ritenendo erroneo il meccanismo utilizzato da Poste per il calcolo della retribuzione spettante alla lavoratrice, condannando la società al pagamento di Euro 138,92.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società Poste; resisteva la G..

Con sentenza depositata il 31 dicembre 2012, la Corte d’appello di Trieste, disposta c.t.u. contabile, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la G. al pagamento di Euro 321,05 in favore di Poste, oltre interessi, e quest’ultima a pagare alla G. Euro 138,92 oltre, interessi e rivalutazione, accertata la sostanziale correttezza del criterio proporzionale (pari al 66%) della retribuzione mensile adottato da Poste, ed accertato un credito di Poste per le retribuzioni erogate dal maggio 2002 al gennaio 2004. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Poste, affidato a due motivi, poi illustrati con memoria.

La G. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Deve pregiudizialmente rilevarsi che è stato prodotto verbale di conciliazione in sede sindacale della presente lite, venendo così meno l’interesse della ricorrente all’impugnazione, con la conseguenza che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti, dovendosi valutare la sussistenza dell’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, avuto riguardo non solo al momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche a quello della decisione (ex plurimis, Cass. 13 luglio 2009 n. 16341).

Nulla per le spese, essendo la G. rimasta intimata.

PQM

La Corte dichiara cessata tra le parti la materia del contendere. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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