Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6408 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 09/03/2021), n.6408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1576-2017 proposto da:

COMUNE DI DELICETO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTIO

CALVINO 33, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA CANNAS, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO ALVARO TROVATO;

– ricorrente –

contro

MARGHERITA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO

55, presso lo studio dell’avvocato FRANCO GAETANO SCOCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MESCIA GIACOMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2414/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 13/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2020 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il Comune di Deliceto, in data 23 luglio 2015, notificava alla Margherita S.r.l., proprietaria di un parco eolico, realizzato nel proprio territorio un avviso di accertamento IMU per l’anno di imposta 2013. Con detto avviso, il Comune ricorrente contestava alla Società l’omessa presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2013 e l’infedele versamento dell’imposta, con irrigazione delle sanzioni.

Il Comune contestava alla Società l’infedele dichiarazione resa nella nota riscontro al questionario inviato all’Ufficio, poichè dalla documentazione acquisita considerava i lavori per la realizzazione di detto parco eolico ultimati in data 17 ottobre 2012, data della denuncia presentata all’Ufficio delle Dogane, e che l’accatastamento era stato effettuato dalla Società il 29 maggio 2013, in violazione detta normativa catastale che ne prevedeva l’obbligo entro 30 giorni dalla data di fine lavori. Il Comune precisava di aver proceduto alla determinazione dell’imposta con applicazione del criterio del valore contabile dall’1.1.2013 al 31.05.2013, utilizzando i valori contabili rilevati dal bilancio della Società distintamente contabilizzati alla data del 31 dicembre 2013, e per il restante periodo sulla base delle rendite accertate.

La Margherita s.r.l. impugnava detto atto impositivo avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, chiedendo l’annullamento dell’atto impositivo per illegittimità della motivazione, illegittimità della pretesa contributiva con riguardo a tutte unità immobiliari del parco eolico, per inesistenza del presupposto impositivo, per carenza di potere ed erronea applicazione delle sanzioni. La contribuente, in particolare, sosteneva che il Comune avrebbe dovuto determinare l’imposta con il criterio reddituale, avendo la stessa provveduto in data 29 maggio 2013, all’iscrizione in catasto, mediante procedura DOC FA, delle unità immobiliari oggetto di accertamento, che dichiarava aver ultimato il 29 aprile 2013 e non il 17 ottobre 2012, come invece indicato dal Comune. Sosteneva di aver correttamente pagato l’imposta per l’anno 2013, calcolata sulla rendita DOCFA per le mensilità del 2013 successive all’accatastamento.

Si costituiva in giudizio il Comune di Deliceto per contestare il ricorso e chiederne l’integrale rigetto. Sosteneva il Comune che l’avviso di accertamento era ben motivato, riportava tutti i presupposti (l’Ente impositore, i dati identificativi dell’accertamento, le modalità secondo le quali era stata calcolata l’imposta, gli interèssi, le sanzioni, gli atti a cui il Comune aveva fatto riferimento per calcolare l’IMU e cioè i bilanci societari) idonei a provare la fondatezza della pretesa impositiva, tanto che la società si era adeguatamente difesa. Evidenziava il Comune che la Società si era illegittimamente sottratta all’obbligo dell’accatastamento entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori del parco eolico, asseritamente avvenuta il 17 ottobre 2012, producendo la documentazione relativa alla richiesta di rilascio da parte della Società di autorizzazione all’esercizio di attività di officina elettrica presentata all’Agenzia delle Dogane in pari data, facendo altresì rilevare che la società era già operativa nell’esercizio dell’attività di produzione dell’energia elettrica nell’anno 2012 avendo denunciato ricavi per la vendita dell’energia prodotta. Sosteneva che la base imponibile era stata legittimamente determinata, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, applicando per i mesi da gennaio a maggio 2013 il criterio contabile assunto dai dati di bilancio.

Con riferimento atta richiesta di disapplicazione delle sanzioni, avanzata dalla Società, il Comune ne rilevava l’assoluta Infondatezza, ritenendo insussistenti i presupposti per l’applicazione il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2.

La Margherita s.r.l. chiedeva, preliminarmente, alla Commissione Tributarla Provinciale di sospendere il processo in attesa della definitività del giudizio avverso la rettifica della categoria è della rendita catastale.

La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 802/4/2016, accoglieva il ricorso, rilevando che i motivi – corredati da idonea documentazione – erano fondati e stabiliva corretto il versamento effettuato in base alla rendita DOCFA proposta.

Avverso detta sentenza proponeva appello il Comune di Deliceto, insistendo che la data di ultimazione dei lavori era il 17 ottobre 2012, come da denuncia presentata dalla Società all’Agenzia delle Dogane, per il rilascio della licenza di officina elettrica e che già nell’anno 2012 l’appellata aveva dichiarato ricavi per la vendita di energia. Lamentava, inoltre, l’erronea statuizione della Commissione Tributaria Provinciale per non aver ritenuto il parco sottoposto a tassazione il periodo dall’1.1.2013 al 31.05.2013 e per non aver ritenuta legittima l’applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, (criterio del valore contabile fin(c) alla richiesta di accatastamento).

Si costituiva la società appellata riproponendo le argomentazioni difensive svolte in primo grado e proponendo appello incidentale condizionato con riferimento ai motivi non accolti dai giudici di primo grado.

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza n. 2414 del 2016, ritenendo provata la data di ultimazione dei lavori indicata dall’appellata (29 aprile 2013) ed errato l’operato del Comune di Deliceto che a conoscenza del Docfa presentato nel maggio 2013, ha accertato l’IMU per tale anno in base al valore di libro, atteso che l’applicazione di tale criterio prevede che gli immobili da sottoporre ad imposizione non siano accatastati e siano stati distintamente contabilizzati”, rigettava l’appello con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del doppio grado.

Avverso questa decisione, il Comune di Deliceto ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ha depositato memoria.

Il controricorrente ha svolto difese. Ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il Comune di Deliceto, con il primo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando preliminarmente che i giudici d’appello avrebbero fatto riferimento a norme e disposizioni (L. n. 208 del 2015 e circolare n. 2 del 2016) considerate inconferenti e inapplicabili al caso in esame. Ritiene che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe erroneamente individuato la data di ultimazione dei lavori in contrasto con la licenza per l’esercizio di officina per la produzione di energia, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane il 21 febbraio 2013 in relazione alla denuncia presentata il 17 ottobre 2012, che attesterebbe che quest’ultima data è quella da doversi considerare come momento di ultimazione della costruzione del parco eolico. Ciò sarebbe confermato dal fatto che sarebbe stato illogico presentare una richiesta di licenza per l’esercizio di un’attività, con i lavori in corso e comunque, in tal caso, la licenza non sarebbe stata rilasciata. La Margherita s.r.l., proprietaria del parco eolico sito nel Comune, avrebbe, quindi, richiesto l’accatastamento del parco in ritardo, il 27.5.2013, in violazione della normativa che prevede tale adempimento entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori. Al contrario di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il Comune avrebbe legittimamente determinato la base imponibile ai fini dell’ICI, applicando il criterio del valore di bilancio dall0 gennaio 2013 al 31 – maggio 2013 fino alla data di richiesta di accatastamento ed il criterio reddituale dal 1 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, dopo la richiesta di accatastamento mediante procedura DOCFA. L’aver ritenuto che la base imponibile di riferimento per l’intero anno 2013, anche per periodo precedente alla presentazione della domanda di accatastamento, stante l’inesistenza di una distinta contabilizzazione delle unità immobiliari, non sarebbe conforme a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3. Il criterio della determinazione del valore sulla base dei costi contabili sarebbe inderogabile e vincolante e dovrebbe essere applicato fino alla fine dell’anno di imposizione nel corso del quale viene attribuita la rendita catastale e, comunque, fino alla richiesta di accatastamento con procedura DOCFA. Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, prevede che per i fabbricati interamente classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, la base imponibile ICI è costituita dai costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, ai quali vanno applicati dei coefficienti stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze. Il valore dell’immobile, così determinato, può essere utilizzato fino alla fine dell’anno d’imposta nel corso del quale viene attribuita la rendita catastale oppure viene annotata al Catasto la rendita proposta, con l’osservanza della procedura prevista nel decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994. La rendita attribuita ad un immobile non avrebbe efficacia retroattiva ai fini della determinazione dell’imposta per i periodi precedenti all’attribuzione. La sentenza impugnata si fonderebbe su un’evidente violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, non dovendosi asseritamente considerare la rendita complessiva proposta dalla società con procedura DOCFA del 27 maggio 2013, quale base imponibile per l’intera annualità 2013, quindi, anche per il periodo precedente a detta attribuzione. Si sarebbe dovuto ritenere applicabile il criterio contabile di determinazione della base imponibile ai sensi del citato art. 5, comma 3, fino al 31 maggio 2013, senza considerare l’eccezione della contribuente sull’inapplicabilità di tale criterio per mancata distinta contabilizzazione delle unità immobiliari. Nel bilancio della società relativo all’anno 2013 il valore delle immobilizzazioni riferito al parco eolico era distintamente contabilizzato e dichiarato e si poteva utilizzare per individuare la base imponibile sino all’attribuzione della rendita catastale dei singoli immobili. 2. Il Comune di Deliceto, con il secondo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 cod. proc. civ. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla licenza di esercizio del 21 febbraio 2013, nonchè l’omessa e carente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe potuto disattendere la dimostrazione dell’esatta individuazione della data di ultimazione dei lavori di costruzione del parco eolico fornita dal Comune, prendendo, invece, in considerazione l’arrivo di alcuni componenti di asserisce non vi sia prova della loro necessità per concludere la costruzione dell’opera.

3. Con il terzo motivo il Comune di Deliceto denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, ritenendo che non vi fosse alcun obbligo da parte del Comune di attivarsi presso l’Agenzia del Territorio per la richiesta di classificazione catastale.

4. Il primo motivo è fondato ed assorbe i successivi.

4.1 La controversia, originatasi con l’impugnazione da parte della Società dell’atto impositivo ICI per il periodo gennaio-maggio 2013, si basa sulla contestata individuazione da parte del Comune del metodo di determinazione della base imponibile ICI in relazione al “parco eolico” realizzato dalla Società nel territorio comunale per il periodo precedente alla comunicazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale dei singoli fabbricati di categoria D, avvenuto il 29 maggio 2013, con un valore inferiore a quello del valore contabile.

4.2 La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto corretta per l’intero anno la base imponibile derivante dalla rendita catastale (oggetto di diverso contenzioso) in luogo dell’applicazione del criterio del costo contabilizzato come rivendicato dal Comune anche nel presente ricorso, trattandosi di fabbricato del gruppo D interamente posseduto da un’impresa, “in attesa della attribuzione della rendita”, verificandosi solo in tale momento la sostituzione del valore contabile.

4.3 Deve osservarsi che i criteri previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, “per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D…, interamente posseduti da imprese”, sono utilizzabili soltanto fino a quando i fabbricati non siano iscritti in catasto e sempre che gli stessi siano distintamente contabilizzati, ovverosia contabilizzati separatamente (in modo, cioè, che il valore contabile di ognuno sia differenziato da quello di qualsiasi altro) per ciascuna unità dello stesso “gruppo catastale D” e/o di gruppi catastali diversi. Nella logica e nella finalità della norma la mancata iscrizione in catasto costituisce evidente elemento imprescindibile per poter (da parte di entrambe le parti del rapporto tributario rispetto all’imposta comunale su detti fabbricati) accedere al criterio di determinazione della base imponibile ai fini ICI definito di libro oppure metodo contabile.

4.4 Quanto alla questione del termine di decorrenza per l’applicabilità de criterio della rendita attribuita, questa deve essere risolta alla luce del principio affermato da questa Corte, a partire dalla sentenza n. 3160 del 2011 a Sezioni Unite, secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 10 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile delfici, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso” (principio successivamente ribadito da Cass., nn. 14402 del 2017, 23600 del 2011, 14773 del 2011). Secondo quanto specificato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 3160 del 2011, “il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge”.

4.5 Il suddetto principio di diritto ammette una (parziale) efficacia retroattiva dell’accatastamento con attribuzione di rendita, ma ciò non oltre la data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente, infatti da quella data, detto contribuente partecipa ad un nuovo regime giuridico, salvo il diritto ad ottenere l’eventuale conguaglio (Cass. n. 13779 del 2019).

4.6 Da quanto appena argomentato, si è osservato che, in continuità con il richiamato orientamento espresso da Sez. U n. 3160 del 2011, la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, deve essere interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile delfici, con la conseguenza che, dal momento in cui abbia fatto richiesta di attribuzione della rendita, il proprietario diventa titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, per cui egli potrebbe essere tenuto a pagare una somma maggiore qualora intervenga un accertamento in tal senso ovvero potrebbe aver diritto di pagare una somma minore se abbia fatto richiesta rimborso entro il termine triennale di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13 (Cass. 12753 del 2014).

4.7 Nel caso di specie costituisce dato non contestato che l’istanza di accatastamento sia stata presentata dalla Società il 27 maggio 2013, con la conseguenza che – per la frazione antecedente dell’anno (gennaio/maggio) – essa non poteva avere alcun effetto sulla determinazione della base imponibile, trattandosi di annualità ancora assoggettata al regime del valore di libro D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 3; disposizione che, appunto, stabilisce che tale regime debba operare “fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita”.

4.8 La sentenza impugnata non ha, dunque, correttamente applicato il principio di diritto qui richiamato.

5. Conclusivamente, sulla base di quanto esposto, va accolto il ricorso proposto dal Comune di Deliceto con rinvio al giudice di merito il quale riesaminerà la fattispecie alla luce dei principi indicati, decidendo anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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