Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6408 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 06/03/2020), n.6408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24292-2018 proposto da:

F.C., F.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ALFIO CARUSO;

– ricorrenti –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE

104, presso la Sig.ra DE ANGELIS ANTONIA, rappresentato e difeso

dagli avvocati CINZIA BLANCO, CATERINA MARANGIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 509/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Siracusa, Sezione specializzata agraria, S.G. convenne in giudizio F.C. e F.F. e, sulla premessa di aver concluso con i medesimi un contratto ultranovennale di affitto agrario nel 1991, rispetto al quale i convenuti si erano resi inadempienti al pagamento dei canoni, chiese che tale contratto fosse dichiarato risolto per grave inadempimento dei convenuti, con condanna al rilascio del fondo.

Si costituirono in giudizio i convenuti, contestando l’esistenza di un contratto di affitto concluso oralmente e chiedendo il rigetto della domanda.

Nel corso del giudizio l’attore depositò copia del contratto, registrato nelle more del procedimento.

Il Tribunale dichiarò la nullità del contratto verbale di affitto, ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346, siccome registrato tardivamente; e, data l’inesistenza di un valido contratto, dedusse anche l’inesigibilità dei canoni di affitto pretesi dal locatore e l’incompetenza della Sezione specializzata agraria in relazione alla domanda di rilascio.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Catania, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 14 maggio 2018, in riforma di quella del Tribunale, ha dichiarato la validità del contratto concluso tra le parti e la risoluzione dello stesso per inadempimento degli appellati, ordinando a F.C. e F.F. il rilascio del fondo ed il pagamento della somma di Euro 66.664 a titolo di canoni non corrisposti, condannando altresì i medesimi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ha osservato la Corte territoriale che la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346, non si applica ai contratti di affitto agrario aventi ad oggetto terreni e fabbricati rurali, anche se soggetti all’obbligo di registrazione; tale normativa, inoltre, siccome non retroattiva, non poteva comunque applicarsi al contratto in questione, stipulato nel 1991. La registrazione del contratto, benchè avvenuta tardivamente, poteva d’altronde produrre i suoi effetti ex tunc.

Ciò premesso, e rilevata la formazione del giudicato interno, per mancata impugnazione da parte dei F., in ordine all’an dell’esistenza di un contratto verbale di affitto, la Corte etnea ha osservato che i convenuti non avevano in alcun modo provato di aver adempiuto l’obbligazione di pagamento dei canoni dall’annata agraria 2009-2010 fino al momento di introduzione del giudizio (2014); il che comportava l’accoglimento della domanda di risoluzione e l’ordine di rilascio del fondo.

Quanto, infine, all’entità del canone, la Corte ha osservato che i F. avevano riconosciuto, in corso di causa, di dover versare un canone annuo di Euro 8.000, al netto dei contributi PAC; cifra che, pertanto, poteva essere assunta come misura ai fini della condanna.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catania propongono ricorso F.C. e F.F. con unico atto affidato a tre motivi.

Resiste S.G. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nullità della sentenza per violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346.

Osservano i ricorrenti che la normativa che dispone la nullità del contratto di locazione per mancata registrazione sarebbe di portata generale e, come tale, applicabile a tutti i contratti di locazione, compresi quelli di affitto agrario.

1.1. Il motivo non è fondato.

La sentenza 8 gennaio 2016, n. 132, di questa Corte ha già spiegato, con ampiezza di argomentazioni, le ragioni per le quali la norma invocata dai ricorrenti non trova applicazione nei contratti di affitto agrario. In quella pronuncia è stato enunciato il principio di diritto, che questo Collegio condivide e conferma, secondo cui la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346 (legge finanziaria 2005), non si applica ai contratti di affitto a coltivatore diretto, aventi ad oggetto terreni e fabbricati rurali, pur se soggetti all’obbligo della registrazione. Questi, perciò, sono validi ed hanno effetto riguardo ai terzi, a prescindere dall’adempimento dell’obbligo fiscale, anche se verbali o non trascritti, ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 41.

A ciò va aggiunto che la norma in questione non potrebbe comunque trovare applicazione nel caso di specie, trattandosi di contratto concluso nel 1991 (v., oltre alla sentenza citata, anche la sentenza 28 dicembre 2016, n. 27169).

2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 1350 c.c., n. 8, e dell’art. 2643 c.c., nonchè errata applicazione della L. n. 203 del 1982, artt. 23 e 41.

Sostengono i ricorrenti che la libertà di forma dei contratti agrari prevista dalla L. n. 203 del 1982, art. 41 non troverebbe applicazione rispetto ai contratti stipulati con soggetti diversi dai coltivatori diretti, per i quali quella libertà non sussiste. Il contratto, perciò, dovrebbe essere dichiarato nullo per difetto di forma scritta.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Non risulta, infatti, nè i ricorrenti lo sostengono nel ricorso, che la questione sia stata posta in sede di merito. Ne consegue che essa non può essere affrontata per la prima volta nel giudizio di legittimità, essendo (o comunque apparendo) del tutto nuova; d’altra parte, l’esclusione della qualità di coltivatore diretto in capo agli odierni ricorrenti esigerebbe, per sua natura, un accertamento di fatto non richiesto in sede di merito ed incompatibile con il giudizio di

legittimità.,(a Li

3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 4), violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 414 c.p.c., sul rilievo che l’attestazione dell’avvenuta registrazione del contratto, avvenuta in corso di causa, non poteva essere prodotta in giudizio dopo la prima udienza, per cui il giudice non avrebbe potuto tenere in considerazione tale documento; si contesta, poi, anche la quantificazione del canone nella misura di Euro 8.000 per ciascun anno.

3.1. Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili.

La questione relativa alla tardiva produzione del documento attestante la registrazione del contratto verbale è priva di rilievo, posto che la Corte di merito ha ritenuto che l’accertamento sull’au dell’esistenza del contratto verbale fosse stata ormai accertata con efficacia di giudicato; nè i ricorrenti contestano tale affermazione. Per cui, riconosciuta l’esistenza del principio della libertà di forma ed accertata la stipulazione di un contratto verbale, anche in assenza di prova della registrazione l’esito decisorio non avrebbe potuto essere diverso.

Quanto, invece, alla determinazione del canone, la censura, del tutto generica, tende in modo evidente a sollecitare in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito, posto che la sentenza impugnata ha illustrato con chiarezza le ragioni per le quali è pervenuta alla determinazione del canone nella misura suindicata.

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, trattandosi di causa esente per legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.600, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 30 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 6 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA