Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6407 del 06/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 06/03/2020), n.6407
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Mario – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23347-2018 proposto da:
V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO
PUCCINI 9, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RUVITUSO,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MARESCALCO;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A R.L. già DUOMO UNI ONE
ASSICURAZIONE S.P.A., in persona del procuratore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo
studio dell’avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato STEFANIA COLETTI;
– controricorrente –
contro
CROCE DEL SUD DI DUE ERREDI S.N.C., OTRANTO TURISMO DI
S.M. & C. SNC;
– intimate –
avverso la sentenza n. 78/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 16/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO
FRANCESCO MARIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. V.G. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Maglie, la Croce del sud s.n.c., operatore turistico, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito della sua caduta, avvenuta all’interno della struttura turistica gestita dalla convenuta, a causa di una lastra di marmo impropriamente collocata a delimitazione del piatto doccia.
A sostegno della domanda espose di aver stipulato un contratto di soggiorno, avente ad oggetto l’affitto di un monolocale all’interno di un residence sito in Otranto per il periodo dall’11 al 18 agosto 2007, e che l’incidente era avvenuto il giorno 15 agosto 2007.
Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda; sollecitò inoltre la chiamata in causa della s.n.c. Otranto turismo la quale, nel costituirsi, chiese pure il rigetto della domanda e chiamò in causa la propria società di assicurazione, Duomo Uni One s.p.a.; quest’ultima pure si costituì, chiedendo il rigetto di tutte le domande.
Il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di giudizio.
2. La pronuncia è stata appellata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 16 gennaio 2018, ha rigettato il gravame, ha confermato la sentenza di primo grado ed ha compensato per metà le spese del grado, ponendo l’altra metà a carico dell’appellante.
Ricondotta la responsabilità dei convenuti nell’ambito contrattuale, la Corte di merito ha rilevato che l’attore non aveva provato le modalità concrete della sua caduta, per cui era rimasta non dimostrata l’esistenza di un nesso di causalità tra il fatto denunciato e il danno lamentato. Il giudizio di non attendibilità dei testimoni R. e M., inoltre, doveva essere ribadito perchè dalle loro deposizioni emergevano inconciliabili contraddizioni. Per cui, in definitiva, non si dubitava che il V. avesse patito un trauma al polso sinistro, ma non poteva ritenersi dimostrato nè che il fatto si fosse verificato all’interno della struttura turistica, nè che fosse accaduto con le modalità indicate dall’appellante.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce ricorre V.G. con atto affidato ad un solo articolato motivo.
Resiste con controricorso la Società cattolica di assicurazione, quale successore della Duomo Uni One.
La Croce del sud s.n.c. e la Otranto turismo s.n.c. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e le parti hanno depositato memorie.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, rilevando che la Corte d’appello avrebbe omesso di ricostruire l’effettiva dinamica del sinistro.
1.1. Il motivo è inammissibile per due concorrenti ragioni.
Osserva la Corte, da un lato, che, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., commi 4 e 5, poichè le due sentenze di merito si fondano sulle medesime ragioni di fatto, è preclusa la possibilità di un ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Ritiene la Corte, da un altro lato, che il ricorso, benchè prospettato, in apparenza, come omesso esame di un fatto decisivo, tende in modo evidente a sollecitare il giudice di legittimità ad un nuovo e non consentito esame del merito.
2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.800, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 30 gennaio 2020.
Depositato in cancelleria il 6 marzo 2020