Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6406 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. II, 21/03/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 21/03/2011), n.6406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CAVOUR 228/B, presso lo studio dell’avvocato LE ROSE

ANTONELLA, rappresentata e difesa dall’avv. TAMBURRINO FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

S.L.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato NATALE PAOLINO;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 1628/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato Tamburino Francesco difensore della ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso e si richiama alle conclusioni

gia’ depositate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 22/10/1994 G.A. proponeva denuncia di nuova opera nei confronti di S.L.M. assumendo che quest’ultimo aveva intrapreso lavori per la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica in violazione delle norme sulle distanze.

Il pretore adito, a seguito di sopralluogo, inibiva la continuazione dell’opera e concedeva temine per l’inizio della causa di merito;

l’ordinanza pretorile era confermata in sede di reclamo.

La G., con atto di citazione notificato al procuratore della fase interdittale, conveniva in giudizio il S. chiedendone la condanna alla demolizione dell’opera.

Il S. si costituiva eccependo, preliminarmente, la nullita’ della notifica in quanto effettuata s.l procuratore della precedente fase cautelare e non alla parte personalmente; nel merito contestava la domanda attrice sul rilievo che i lavori riguardavano la ristrutturazione di un precedente manufatto ed erano eseguiti nei limiti della preesistente costruzione. Nel corso del giudizio era espletata CTU e, infine, il GOA dei Tribunale di S. Maria Capua Vetere pronunciava sentenza con la quale dichiarava l’inesistenza dell’atto di citazione per inesistenza della notifica. La Corte di Appello di Napoli, adita con gravame della G., riformava la sentenza di primo grado quanto alla declaratoria di inesistenza dell’atto di citazione rilevando che la notifica della citazione non era inesistente, ma nulla e che la nullita’ era sanata dalla successiva costituzione in giudizio del S. che si era difeso nel merito; quindi, esaminato il merito, rigettava la domanda attorea compensando le spese dei due gradi.

La Corte territoriale richiamava la relazione del C.T.U. nominato in primo grado asserendo che era stata documentalmente evidenziata la piena legittimita’ della costruzione del S. sia sotto il profilo della normativa civilistica (anche per quanto concerne le distanze) sia sotto il profilo della normativa urbanistica; aggiungeva che non era rilevante la scrittura privata prodotta dalla G. in quanto mancante di sottoscrizione attribuibile al S. e non pertinente alla problematica di causa.

La G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, cui ha resistito con controricorso S.M.L..

La G. ha depositato revoca della procura al precedente difensore e procura speciale all’avv. F. Tamburino, nuovo difensore.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Parte resistente nel controricorso ha eccepito (con eccezione ribadita in memoria), l’inammissibilita’ del ricorso per tardivita’ in quanto presentato all’ufficiale giudiziario, per la notifica in data 1/7/200) e pertanto dopo il decorso di un anno e 47 giorni dal deposito della sentenza di appello (depositata il 18/5/2004).

L’eccezione e’ infondata perche’ l’ultimo giorno utile per il deposito del ricorso scadeva il 3/7/2005 che corrispondeva ad un giorno festivo (domenica); di conseguenza il ricorso poteva essere tempestivamente portato in notifica anche il giorno successivo.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce il vizio di insufficiente motivazione in quanto la Corte territoriale si sarebbe limitata a recepire acriticamente le conclusioni della C.T.U. senza tenere conto dei rilievi critici sia in ordine alla novita’ dell’opera realizzata (che, a suo dire, non avrebbe potuto essere considerata una mera ristrutturazione di precedente manufatto), sia in ordine all’innalzamento di circa 50 cm. del piano di gronda della nuova opera, a suo dire comprovato da vedute fotografiche e contrastante con le norme di attuazione del PRG del Comune di Alife.

Questa Corte ha gia’ affermato il principio per il quale non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito; si e precisato che per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione e’ necessario che la parte specifichi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio gia’ dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione (Cass. sez. 1 4/5/2009 n. 10222 e, con riferimento al principio di autosufficienza del ricorso e alla decisivita’ della censura Cass. 28/3/2006 n. 7078;

Cass. 13/6/2007 n. 13845).

La doglianza riguardante la motivazione della sentenza che abbia fatto rinvio alla consulenza tecnica di ufficio non puo’ essere generica deve specificare, oltre alle critiche, anche il momento processuale nel quale sono state sollevate e deve essere adeguatamente motivata in ordine alla decisivita’ dell’errore nel quale sarebbe incorso il consulente e, di conseguenza, il giudice che ne ha recepito le conclusioni. La difesa della ricorrente si e’ limitata ad osservazioni critiche richiamando, in ordine alla novita’ dell’opera, “quanto gia’ accertato dal Pretore e ribadito dal Tribunale” senza neppure indicare cosa in concreto avrebbero affermato l’uno e l’altro e, quanto al preteso innalzamento del piano di gronda (di 50 cm.), senza indicare gli specifici elementi in base ai quali poter verificare che tale innalzamento sia avvenuto, avendo fatto generico riferimento a materiale fotografico.

Piu’ in generale, nel ricorso, cosi’ come nella successiva memoria si formulano doglianze generiche o mere apodittiche affermazioni circa errori nei quali sarebbe incorso il consulente.

Il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in se’ tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresi’, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessita’ di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

Pertanto laddove la ricorrente rinvia “a quanto gia’ accertato dal Pretore a seguito del suo accesso in situ”, a quanto “ribadito dal Tribunale in sede di rigetto del reclamo di controparte avverso il provvedimento cautelare” e “alle vedute fotografiche” senza una specifica descrizione viola il principio di autosufficienza del ricorso e formula un motivo che non consente in alcun modo di verificarne la fondatezza e la decisivita’ e che pertanto e’ inammissibile. Ma anche la nuda elencazione di pretese omissioni ed errori di valutazione del CTU contenuta nella memoria ex art. 378 c.p.c. della ricorrente, a prescindere dal considerare se abbiano inammissibilmente (v. Cass. S.U. 15/5/2006 n. 11097) ampliato il contenuto delle originarie contestazioni, non soddisfa il principio ai autosufficienza del motivo e non consente di valutare la decisivita’ della censura in quanto sono descritte opere e sopraelevazioni, in tesi eseguite dal convenuto, ma non e’ dato comprendere sotto quale aspetto queste asserite opere violerebbero le distanze legali.

2. Con il secondo motivo la ricorrente censura l’omessa o insufficiente motivazione in ordine alla irrilevanza, ritenuta dalla Corte territoriale, di una scrittura privata asseritamente recante accordi tra la G. e il S..

Con riferimento al regime processuale, nella specie applicabile, anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, per soddisfare il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., art. 5 la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, e’ necessario non solo che il contenuto del documento sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli ci parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimita’ essa e’ rinvenibile. L’esigenza di tale doppia indicazione, in funzione dell’autosufficienza, si giustificava per la previsione del vecchio n. 4 dell’art. 369, comma 2, che sanzionava (come, del resto, ora il nuovo 369 c.p.c., n. 4) con l’improcedibilita’ la mancata produzione dei documenti fondanti il ricorso, producibili (in quanto prodotti nelle fasi di merito) ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 1. (Cass. 25/5/2007 n. 12239).

Queste disposizioni, integrate dai sovra esposti principi giurisprudenziali, sono finalizzate a consentire al giudice di legittimita’ il controllo della decisivita’ dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ consentito sopperire con indagini integrative.

Nel caso concreto il documento non e’ stato prodotto, non e stata indicata la fase processuale in cui la produzione e’ avvenuta, non e’ indicato in quale fascicolo sarebbe, in ipotesi, rinvenibile e non e’ trascritto il contenuto rilevante, essendo semplicemente affermato che il S., con la predetta scrittura, si sarebbe impegnato, nei confronti di tale F.M., a rispettare, in caso realizzazione di opere adiacenti ad un terrazzo, la distanza di sei metri dal muro perimetrale dell’abitazione; cio’ d’altra parte, conferma la valutazione di totale irrilevanza dell’impegno contrattuale in ipotesi assunto (dalla cui violazione, semmai, potrebbe scaturire eventuale responsabilita’ contrattuale) rispetto all’oggetto del presente giudizio concernente la violazione delle norme civilistiche e regolamentari poste a tutela delle distanze legali, dalla quale trae origine una azione reale ed una responsabilita’ extracontrattuale.

Pertanto il motivo, come sopra genericamente formulato, e’ inammissibile oltre che infondato.

3. Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e, segnatamente, dell’art. 873 c.c. in materia di distanze tra costruzioni, nella parte in cui si sarebbe ritenuta non violata la norma.

Il motivo resta assorbito nella reiezione dei primi due motivi, per effetto della quale resta definitivamente accertato che non vi e’ stata violazione delle norme.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della G..

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare a S.L. M. le spese di questo giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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