Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6406 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. un., 17/03/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 17/03/2010), n.6406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G. ((OMISSIS)), D.G., M.

E., C.S., T.G., M.B.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo

studio dell’avvocato NICOLAIS LUCIO, che li rappresenta e difende,

per delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.N. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato

CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

CONTALDI GIANLUCA, LONGHIN ROBERTO, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI POIRINO, R.A., M.L.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 563/2008 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE di TORINO, depositata il 04/07/2008;

udito l’avvocato CONTALDI;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

Carlo DESTRO, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte

vogliano, accogliendo il ricorso, dichiarare che non spetta

all’A.G.O. la giurisdizione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 12.5.2008 S.G. ed altri impugnavano presso il Tribunale Amministrativo del Piemonte la Delib.

Consiglio Comunale di Poirino n. 2 del 15.2.2008 avente ad oggetto la classificazione ad uso pubblico di un tratto di strada privata di proprietà di essi ricorrenti; con il ricorso venivano impugnati, in una alla delibera consiliare, tutti gli atti antecedenti e consequenziali e degli stessi veniva richiesta la sospensione in via cautelare.

In esito alla fase cautelare del proposto giudizio, il TAR Piemonte, con provvedimento in data 3/4.7.2008, respingeva la richiesta sospensiva affermando il proprio difetto di giurisdizione.

Con atto notificato in data 6.2.2009 S.G. ed altri hanno proposto, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., regolamento preventivo di giurisdizione deducendo: di avere proposto azione di annullamento del provvedimento amministrativo – la delibera del Comune di Poirino – che come tale è attribuita alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, considerato che la classificazione di una strada è espressione di un potere di natura pubblicistica a fronte del quale la posizione del privato è di interesse legittimo (nel senso della contestazione delle modalità di esercizio di tale potere), e che la giurisdizione è del Giudice Amministrativo, che può conoscere di diritti “incidenter tantum” ai sensi del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 28, anche a norma della citata legge, art. 27, n. 11, (attinente ai ricorsi sulla classificazione di strade provinciali e comunali); secondariamente, il Giudice Amministrativo ha giurisdizione ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, che a tale Autorità devolve le controversie in materia urbanistica, ivi ricomprendendosi “tutti gli aspetti relativi all’uso del territorio”, e dunque anche la classificazione di strade ad uso pubblico; in tali termini, allora, il provvedimento in data 4 luglio 2008 del Tar adito – con cui era stata negata la chiesta sospensione cautelare, per avere ritenuto l’azione, perchè qualificata come rivendicazione e negatoria di servitù, proponibile davanti al Giudice ordinario – pur non pregiudicando la decisione nel merito, risulta “in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale consolidato”.

Con controricorso notificato il 13 marzo 2009 S.N. ha chiesto respingersi l’avverso ricorso ritenendo che – “considerando l’intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio” – la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario, avendo il provvedimento comunale impugnato natura meramente ricognitiva, perchè ha “attestato in modo formale una situazione oggettiva”, senza esercitare un potere di supremazia o “costituire diritti di pubblico transito”, tenuto conto che i ricorrenti hanno contestato in radice il potere del Comune di classificazione della strada, causa la mancanza di uso pubblico della strada, vantando il proprio diritto soggettivo di proprietà su di essa, così intendendo proporre azione di rivendicazione o di accertamento negativo di servitù che è devoluta alla giurisdizione ordinaria: inoltre, difettando “un provvedimento idoneo a degradare la posizione giuridica del privato”, ovvero esercizio di pubblico potere, neppure ricorre la cognizione del giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34.

Gli intimati Comune di Poirino, R.A. e M.L. non hanno svolto attività difensiva.

Il P.G. al quale gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell’art. 375 c.p.c., ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo rilevando: che dall’esame del ricorso al TAR risultava essere stato posto non il problema dell’accertamento della proprietà della strada (se privata o pubblica) bensì il diverso profilo della legittimità dell’atto amministrativo che, qualificando di uso pubblico una strada privata, veniva a degradare ad interesse legittimo una situazione di originario diritto soggettivo; che comunque all’eliminazione sul piano giuridico dell’impugnata delibera consiliare non sarebbe stato possibile pervenire se non tramite pronuncia (di annullamento) del giudice amministrativo per il noto divieto frapposto all’A.G.O. di annullare provvedimenti amministrativi (L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, All. E sull’abolizione del contenzioso amministrativo); che, tenuto presente il tessuto normativo, il provvedimento reso su istanza cautelare dal TAR Piemonte non appariva condivisibile; che il potere del comune in materia di classificazione di strade, previsto dalla L. n. 126 del 1958, ha natura discrezionale avuto riguardo al margine di apprezzamento che la legge ha lasciato all’autorità comunale per accertare la sussistenza dei requisiti, di talchè la posizione di chi contesta i presupposti, i limiti e le condizioni per l’esercizio di tale potere è di interesse legittimo e come tale comporta la giurisdizione del giudice amministrativo ogni qual volta si intenda richiedere l’eliminazione dell’atto amministrativo ritenuto illegittimo; che, secondo la condivisa opinione, nelle materie di cui al citato R.D. n. 1054 del 1924, art. 27, n. 11, la giurisdizione del giudice amministrativo si esercita indifferentemente sui diritti e sugli interessi legittimi; che, come chiarito nella sentenza del TAR Campania-Napoli n. 7221/06, con riferimento ad una vicenda del tutto simile a quella oggetto della presente procedura, “le parti ricorrenti non rivendicano la natura (privata o demaniale) del tratto di strada ma il suo asservimento (o meno) all’uso pubblico; ferma restando quindi la proprietà del bene in capo al … ricorrente, l’indagine richiesta all’Autorità Giudiziaria adita postula un accertamento sulla sussistenza (o meno) dell’interesse pubblico (indipendentemente dalla sua effettiva sussistenza in concreto, che è poi questione di merito), concernente l’assetto viario del territorio; … la situazione giuridica dedotta in giudizio non si configura quindi come diritto soggettivo, ma come interesse legittimo”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La riferita questione di giurisdizione va risolta dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.

Occorre innanzitutto osservare che con il ricorso proposto al Tar Piemonte S.G. ed altri comproprietari del tratto di strada privata in questione impugnarono la Delib. Consiglio Comunale di Poirino 15 febbraio 2008, n. 2 – avente ad oggetto la classificazione quale strada ad uso pubblico di detto tratto di strada – sostenendo che nella specie erano “insussistenti i presupposti fattuali, affinchè il segmento stradale di proprietà dei ricorrenti possa essere classificato quale strada ad uso pubblico””. In particolare ad avviso dei ricorrenti: a) la strada in questione, per natura e destinazione, non era “mai stata soggetta al transito di persone diverse dai proprietari frontisti” per cui era da escludersi “che il segmento stradale in questione possa servire alle esigenze di una collettività indeterminata di individui, sì da giustificarne la classificazione quale strada ad uso pubblico”; b) nessun beneficio poteva trarre la collettività da una eventuale apertura al pubblico transito della strada in questione non comunicante con altre strade comunali o vicinali; c) la detta strada non era mai stata soggetta al transito di altri soggetti in quanto priva di qualsiasi utilità pubblica.

Ciò posto risulta evidente che nella specie si debba affermare la giurisdizione del giudice ordinario in applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte – sentenze 13/12/1993 n. 12267;

29/8/1990 n. 8978; 13/10/1980 n. 5447 – secondo cui la controversia promossa dal privato per negare che il proprio fondo sia gravato da una servitù di pubblico transito affermata da un provvedimento della P.A. (avente efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva) appartiene al giudice ordinario trattandosi di questione avente ad oggetto l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione di diritti soggettivi, sia di privati che della P.A. In tale ipotesi l’attore contesta in radice il potere dell’amministrazione comunale di “classificazione” delle strade di uso pubblico, per mancanza del suo presupposto e non si limita a dolersi dei criteri seguiti dall’amministrazione per la classificazione delle strade o delle modalità di esercizio del relativo potere essenzialmente sotto il profilo dell’eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per difetto di istruttoria (ipotesi riguardanti la giurisdizione del giudice amministrativo).

Applicando i detti principi al caso in esame si deve affermare che con il ricorso al Tar Piemonte S.G. e gli altri comproprietari del tratto di strada in questione hanno contestato in radice il potere del Comune di Poirino di qualificare “ad uso pubblico” tale tratto di strada e ciò per la insussistenza dei necessari “presupposti fattuali”. La tesi dei ricorrenti circa l’asserita carenza di potere del Comune di Poirino di emettere il provvedimento impugnato innanzi al Tar si risolve essenzialmente nell’accertamento dell’esistenza e dell’estensione di diritti soggettivi il che esula dalla cognizione del giudice amministrativo.

La devoluzione al giudice ordinario della giurisdizione sulla controversia in esame non è contraddetta da quanto disposto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, in base al quale è attribuita al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alle controversie in materia urbanistica salvo, però, che si riferiscano a situazioni non collegabili all’esercizio di un pubblico potere e che rivestano carattere esclusivamente patrimoniale essendo ravvisabile la lesione di un diritto soggettivo. Per rientrare nei confini della giurisdizione esclusiva nella indicata materia è necessario che la p.a. “agisca come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi” (così sentenza n. 35 del 2010 della Corte Costituzionale).

Nella specie la domanda proposta dai ricorrenti con il ricorso al Tar Piemonte sostanzialmente ha ad oggetto la contestazione dell’esistenza del potere autoritativo in capo alla p.a. ed è volta ad accertare l’inesistenza di diritti della p.a. concorrenti con quelli dei ricorrenti-proprietari, per cui è devoluta, come una normale actio negatoria servitutis, alla competenza del giudice ordinario, quale giudice dei diritti soggettivi non degradati da un provvedimento adottato in carenza dell’attribuzione astratta del relativo potere.

Pertanto va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed affermata la giurisdizione del giudice ordinario con rimessione della causa al tribunale territorialmente competente.

Le ragioni che hanno indotto alla proposizione del regolamento e i profili peculiari della questione inducono a compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte decidendo sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale rimette le parti; compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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