Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6406 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/03/2017, (ud. 20/12/2016, dep.13/03/2017),  n. 6406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17279/2013 proposto da:

C.D., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato LUIGI SAVOCA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SMA S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVORRANO 12, presso

lo studio dell’avvocato MARIO GIANNARINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SILVANA RICCA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

ERRE 2 S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1364/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 20/12/2012 R.G.N. 4/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato RICCA SILVANA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1364/2012, depositata il 20/12/2012, la Corte di appello di Catania rigettava il gravame di C.D. nei confronti della sentenza del Tribunale di Catania, osservando – come già il giudice di primo grado – “che la datrice di lavoro (già SMAFIN S.r.l., poi SMA S.p.A.) aveva dimostrato l’impossibilità di eseguire l’ordine di reintegra del lavoratore, disposto con precedente sentenza passata in giudicato, nel punto vendita cui egli era stato addetto prima del licenziamento e ciò in conseguenza della intervenuta soppressione della posizione lavorativa, secondo quanto confermato in sede testimoniale.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il C. con unico motivo; la società ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con unico motivo, deducendo il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente censura la sentenza per non avere compiuto una ponderata valutazione di circostanze rilevanti ai fini di ritenere l’inadempimento del datore di lavoro all’ordine di reintegrazione e la mancanza nella specie delle condizioni che potessero giustificare il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva.

Ciò premesso, il ricorso è da ritenere inammissibile.

Il motivo proposto, infatti, non si conforma, dolendosi il ricorrente di una motivazione carente del giudice di merito, allo schema normativo del nuovo vizio “motivazionale”, quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, pur a fronte di sentenza depositata il 20 dicembre 2012, e, pertanto, in epoca successiva all’entrata in vigore (11 settembre 2012) della novella legislativa.

Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, hanno precisato che l’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato a seguito dei recenti interventi, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame dí elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Il ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non è tenuto, nonostante la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr., fra le altre, Cass. n. 18523/2014).

PQM

la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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