Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6406 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 06/03/2020), n.6406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22565-2018 proposto da:

AUTOMAC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo

studio dell’avvocato CARLO FONTANA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE COMPANY LTD, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZA DELL’UNITA 13, presso lo

studio dell’avvocato LUISA RANUCCI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2020/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

29/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data 27 ottobre 2010 si verificò in Roma un sinistro stradale tra la vettura condotta da B.M., assicurata con la società Zuritel, e un’altra vettura. A seguito del sinistro, la B. provvide a far riparare l’autovettura dalla carrozzeria Automac s.r.l., alla quale cedette il proprio credito nei confronti della società di assicurazione.

La Automac s.r.l. convenne quindi in giudizio, davanti al Giudice di pace di Roma, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149, la società Zurich Insurance Company, chiedendo che fosse condannata a rimborsarle la somma di Euro 7.316,84, pari all’entità del credito ad essa ceduto dalla danneggiata.

Si costituì in giudizio la società di assicurazione chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace rigettò la domanda e compensò le spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla società Automac e il Tribunale di Roma, con sentenza del 29 gennaio 2018, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado nei confronti della società Zuritel.

Ha osservato il Tribunale che il contratto di assicurazione stipulato dalla B. con la società Zuritel prevedeva, con clausola espressa, la non cedibilità a terzi dei crediti derivanti dal contratto stesso. Nè da tale clausola si poteva dedurre che il divieto fosse limitato ai soli crediti contrattuali e non anche a quelli extracontrattuali; tanto più che si trattava, nella specie, di non cedibilità del diritto all’indennizzo derivante dal contratto di garanzia, “solo secondariamente collegato all’illecito extracontrattuale”. La società Zuritel, inoltre, aveva informato la carrozzeria Automac di tale limitazione della garanzia, che non poteva comunque ritenersi vessatoria.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre la Automac s.r.l. con atto affidato a due motivi.

Resiste la Zurich Insurance Company ltd. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e la società controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 4), violazione e falsa applicazione degli artt. 101,102 e 183 c.p.c. e del D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 144,145,149 e 150 per non essere stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente responsabile del sinistro.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2043-2054 c.c., dell’art. 132 c.p.c., n. 4), e del D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 149 e 150, per avere il Tribunale applicato una clausola contrattuale nell’ambito di un rapporto che trae origine da una responsabilità extracontrattuale.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

3.1. Questa Corte ha già affermato, con l’ordinanza 20 settembre 2017, n. 21896, alla quale va data oggi continuità, che in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dallo stesso D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144, comma 3.

La successiva giurisprudenza conferma la fondatezza del motivo in esame.

Va richiamata, in argomento, l’ordinanza 16 marzo 2018, n. 6644, secondo cui, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero processo e si impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3.

Analogamente, la sentenza 30 agosto 2018, n. 21381, ha stabilito che nel caso in cui il giudizio di appello sia stato introdotto in violazione dell’art. 331 c.p.c. e la relativa nullità non sia stata rilevata nè dalle parti nè dal giudice, tale violazione può essere fatta valere dalle parti (compresa quella che introdusse l’appello), con ricorso principale o incidentale avverso la sentenza conclusiva del gravame, soltanto qualora la violazione abbia riguardato una situazione di litisconsorzio necessario iniziale (art. 102 c.p.c.) o di litisconsorzio necessario processuale determinata dall’ordine del giudice (art. 107 c.p.c.), atteso che in tali casi, a differenza di ogni altra ipotesi di violazione dell’art. 331 c.p.c. (e, dunque, di litisconsorzio necessario processuale da inscindibilità o da dipendenza), non può operare la regola dell’art. 157 c.p.c., comma 3, trattandosi di violazioni rilevabili d’ufficio dalla Corte di cassazione, circostanza che esclude che la parte abbia perduto il potere di impugnare.

3.2. Applicando questi principi al caso in esame, si vede che l’odierna società ricorrente, agendo nella sua qualità di cessionaria del credito ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 (facoltà ad essa spettante, v. la sentenza 12 settembre 2019, n. 22726, di questa Corte), mancò tuttavia di convenire in giudizio anche il conducente della vettura antagonista.

In tal modo, quindi, fu violata una disposizione che – utilizzando la terminologia della sentenza n. 21381 del 2018 – riguarda una situazione di litisconsorzio necessario iniziale (art. 102 c.p.c.); per cui, trattandosi di violazione rilevabile anche d’ufficio, non è applicabile la previsione dell’art. 157 c.p.c., comma 3; con la conseguenza che le considerazioni proposte dalla società di assicurazione nella memoria depositata in vista dell’odierna decisione -pur contenendo rilievi in parte condivisibili circa il divieto di venire contra factum propri – non possono condurre ad un esito diverso.

4. Il secondo motivo rimane assorbito.

5. In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato al Giudice di pace di Roma, in persona di un diverso Magistrato, davanti al quale la causa ripartirà dal primo grado, come previsto dall’art. 383 c.p.c., comma 3, del codice di rito (sentenza 25 maggio 2004, n. 10034).

Al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Roma, in persona di un diverso Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 30 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 6 marzo 2020

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