Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6405 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. un., 17/03/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 17/03/2010), n.6405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LA CONFEZIONE S.R.L. ((OMISSIS)), in persona dell’Amministratore

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE

ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato LAZZARETTI ANDREA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CAPRIOLI LUCIO, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VEGLIE ((OMISSIS)), in persona del Sindaco pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE, 78 presso lo

studio dell’avvocato STICCHI DAMIANI ERNESTO (STUDIO BDL), che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VERGINE LUCA, per

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.M.I., P.A.C., P.O.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

2507/2006 del TRIBUNALE di LECCE;

udito l’avvocato Barbara PIROCCHI per delega dell’avvocato Lucio

Caprioli;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI GELSO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

Eduardo SCARDACCIONE, il quale chiede che la Corte, in Camera di

consiglio, annulli l’ordinanza 23.10.2008 del Tribunale di Lecce, con

le conseguenze di legge.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il comune di Veglie (Lecce) espropriò alcuni fondi in esecuzione di un Piano per gli Insediamenti Produttivi (“PIP”), affinchè fossero ceduti, a coloro che avessero chiesto di avviare nell’area un’attività d’impresa.

Tra le varie domande di assegnazione di lotti venne accolta quella della s.r.l La Confezione.

La “convenzione” di cessione dei suddetti lotti non venne tuttavia mai stipulata sicchè, trascorsi quattro anni dall’accoglimento della domanda, l’amministrazione comunale decise di revocare l’assegnazione del lotto.

Iniziò a questo punto un duplice contenzioso tra la società ed il Comune.

La prima infatti:

dapprima impugnò dinanzi al T.A.R. il provvedimento di revoca dell’assegnazione del lotto, ottenendone la sospensione;

quindi convenne dinanzi al giudice ordinario (tribunale di Lecce) l’amministrazione comunale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) patito in conseguenza della revoca.

A fondamento di detta seconda domanda l’attrice allegò che la mancata stipula della “convenzione” di cessione dei lotti assegnatile nell’ambito del PIP era dovuta a responsabilità della P.A., perchè quest’ultima intendeva cederle un terreno del quale non poteva vantare la continuità delle trascrizioni per un periodo di venti anni.

Nel giudizio dinanzi al tribunale di Lecce l’amministrazione si costituì eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per tre ragioni:

ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 6, il quale attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le domande concernenti la fase anteriore alla stipula dei contratti della p.a.;

ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, in quanto la condotta dannosa ascritta alla p.a. costituiva esercizio di una potestà pubblica;

infine, in virtù della “pregiudiziale amministrativa”, la legittimità dell’atto amministrativo assentamente fonte di danno era già all’esame del giudice amministrativo, e dunque solo questi poteva conoscere anche del risarcimento del danno.

Il Tribunale di Lecce, investito del giudizio di risarcimento del danno, dopo due anni dall’inizio del processo e dopo avere fissato i termini di cui all’art. 183 c.p.c., con ordinanza del 30 ottobre 2008 ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., con la seguente testuale motivazione:

– considerata la eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa del Comune di Veglie, atteso che il giudice ordinario dovrebbe pronunciarsi sulla illiceità o meno della condotta della Pubblica Amministrazione; considerato, quindi, che il petitum e la causa petendi, di cui all’atto di citazione, formulalo dalla S.r.l. La Confezione, si ricollegano intrinsecamente e formalmente al procedimento amministrativo n. 1124/05 del T.A.R. di Lecce, che è ancora pendente; rilevato, quindi, che il T.A.R. può e deve risolvere la controversia esistente tra le parti, dalla cui definizione dipende la decisione della causa (art. 295 c.p.c.), iscritta al ruolo generale n. 2507/2006 del Tribunale di Lecce.

P.Q.M. Il G.O.T. contrariis reiectis, sospende il presente giudizio in attesa che venga deciso e definito quello pendente innanzi al T.A.R. di Lecce in parola. Tanto più ove si consideri, che la presente causa è diretta ad ottenere il risarcimento dei danni (ex art. 2043 c.c.) per il dedotto comportamento della Pubblica Amministrazione, cioè del Comune di Veglie”.

La società La Confezione, attrice dinanzi al giudice ordinario, ha impugnato l’ordinanza appena trascritta con regolamento di competenza deducendo che:

– nel giudizio dinanzi al TAR si è fatta valere l’illegittimità del provvedimento col quale la P.A. ha revocato all’attrice l’assegnazione del lotto;

– nel giudizio dinanzi al tribunale ordinario si è fatta valere l’illiceità della condotta tenuta dalla prima ancora della revoca dell’assegnazione, e consistita nell’illegittimo rifiuto di stipulare la “convenzione” di cessione del lotto;

– i due giudizi hanno dunque presupposti ed oggetto diversi: il primo si fonda sull’illegittimità dell’atto di revoca e mira a rimuoverlo;

il secondo si fonda sull’illiceità del rifiuto della stipula e mira ad ottenere il risarcimento del danno;

ergo, conclude la ricorrente, da tali diversità discendono due conseguenze:

– da un lato, la giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno spetta al giudice ordinario, in quanto si tratta di giudicare un mero comportamento materiale omissivo della p.a.;

– dall’altro, non vi è alcuna pregiudizialità nè logica, nè giuridica, tra giudizio dinanzi al TAR e giudizio dinanzi al tribunale ordinario, con conseguente illegittimità della sospensione.

Al termine dell’istanza di regolamento di competenza la società istante ha formulato il seguente quesito di diritto:

Stabilisca la Suprema Corte se ricorra pregiudizialità tra la domanda finalizzata al ristoro del danno ascrivibile a responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, rinveniente da comportamenti della Pubblica Amministrazione ai danni del privato realizzati in epoca anteriore alla adozione di uri provvedimento amministrativo – pur pregiudizievole -, e la domanda di annullamento di quest’ultimo atto formulata al Giudice Amministrativo; in conseguenza stabilisca se in tale ipotesi possa o meno disporsi, da parte del giudice ordinario, la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c..

Tra i vari intimati ( P.M.I., A.C. e O.) si è costituito solo il Comune di Veglie il quale ha eccepito:

a) il difetto di giurisdizione per le stesse ragioni indicate nel giudizio innanzi al tribunale di Lecce ed anche perchè la controversia in esame rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 quinquies;

b) l’inammissibilità del ricorso per aver il giudice ordinario sospeso il giudizio non per motivi di pregiudizialità ma per una di quelle ipotesi che “indicate con la qualificazione di improprie, sono previste dall’ordinamento in quei casi in cui l’arresto temporaneo del processo è determinato dalla necessità di attendere la decisione di una questione appartenente all’esclusiva competenza di un Giudice diverso”, per cui il regolamento di competenza deve ritenersi diretto a censurare non il provvedimento di sospensione in quanto tale, ma il diniego della propria giurisdizione da parte del giudice ordinario, peraltro la sospensione è impropria non potendo esservi pregiudizialità tra organi appartenenti a plessi giurisdizionali diversi;

c) l’infondatezza del ricorso in quanto sia il ricorso dinanzi al TAR per l’annullamento del provvedimento di revoca dell’assegnazione del lotto, sia la citazione per il risarcimento del danno, sono fondate sui medesimi profili giuridici ed antecedenti logici.

Il ricorso inizialmente assegnato alla 3^ Sezione di questa Corte, con provvedimento del Primo Presidente, è stato trasmesso a queste Sezioni Unite “profilandosi un difetto di giurisdizione del giudice ordinano per la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 11”.

Il P.G. al quale gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell’art. 375 c.p.c., ha chiesto annullarsi l’ordinanza del tribunale di Lecce del 23/10/2008 rilevando che: nessuna delle parti in causa aveva proposto istanza di regolamento di giurisdizione nelle forme di cui all’art. 41 c.p.c.; l’eccezione di difetto di giurisdizione era stata sollevata dal Comune di Veglie “per scrupolo difensivo” e non nei termini dell’art. 41 c.p.c., e non era stata affrontata dal tribunale di Lecce il quale aveva sospeso il giudizio sulla base della ritenuta pregiudizialità di merito del giudizio pendente innanzi al Tar; tale interpretazione era estranea ed anomala rispetto allo schema dell’art. 295 c.p.c., sia perchè le domande proposte innanzi al Tar ed al tribunale di Lecce erano autonome e distinte e sia perchè la sospensione ex art. 375 c.p.c., poteva essere disposta solo nel caso di pregiudizialità necessaria o ex lege laddove nella specie si trattava di pregiudizialità atipica e di merito inidonea a dar vita ad un conflitto di giudicato tra le opposte pronunzie; la domanda avanzata davanti al Tar era di competenza del giudice amministrativo, in quanto tesa all’annullamento dell’atto di revoca della concessione, mentre la domanda proposta dinanzi al tribunale di Lecce non era limitata ai danni collegati alla revoca ma era estesa al complessivo comportamento del Comune tenuto tra la data dell’emissione del primo provvedimento di assegnazione del suolo PIP e la data della sua revoca; era pertanto prevalente in rito la risoluzione del profilo di sospensione ex artt. 42-295 c.p.c..

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti innanzi al Tar Lecce.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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