Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6405 del 15/03/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2018, (ud. 11/01/2018, dep.15/03/2018),  n. 6405

Fatto

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso proposto da Aeroporti di Roma s.p.a. avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva condannato la predetta società a risarcire il danno per malattia professionale contratta da R.F., conseguente alle affezioni diagnosticate di ipoacusia neurosensoriale bilaterale, sindrome di Meniere e sindrome ansioso depressiva, qualificando in termini di novum la prospettazione della domanda proposta in appello dal lavoratore, intesa a ottenere il risarcimento del danno per l’insorgenza della malattia “ipoacusia bilaterale”, oltre che di quella di “sindrome di Meniere” alla quale soltanto si faceva riferimento nel ricorso introduttivo del giudizio;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per revocazione il R., sulla base di un unico motivo;

che Aeroporti di Roma s.p.a. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che secondo la prospettazione del ricorrente la sentenza è frutto di evidenti errori commessi nella lettura dei documenti processuali e va revocata ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, essendo stata adottata senza disporre della relazione di consulenza tecnica espletata in secondo grado, nella quale la consulente incaricata aveva qualificato la malattia di Meniere come “complesso sindromico: ipoacusia + labirintopatia + acufeni + turbe psichiche, aventi originaria genesi dall’esposizione a rumore”, comprensiva, quindi, dell’ipoacusia quale componente inscindibile di essa. La pronuncia censurata, invece, prescindendo dalla richiamata valutazione medico scientifica, aveva apoditticamente affermato che la malattia di Meniere fosse altro rispetto all’ipoacusia, con conseguente erroneità della statuizione per avere ritenuto l’originaria domanda di risarcimento del danno non inclusiva anche di quello da ipoacusia;

che il ricorso va dichiarato inammissibile poichè il presunto errore evidenziato esula dall’ambito degli errori revocatori, riguardanti l’omessa considerazione di elementi di fatto evincibili dagli atti processuali, ma riguarda piuttosto, secondo la prospettazione, la valutazione compiuta dal giudice di merito nel considerare una malattia come comprensiva o meno di un’altra, valutazione che ridonda ai fini della qualificazione della domanda e ad essa intrinsecamente attiene;

che in proposito questa Corte ha avuto modo di affermare che l’errore di fatto deducibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4 consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti risulti positivamente accertato. In applicazione di tale principio “deve coerentemente rilevarsi che esorbitano dall’ambito di operatività della citata norma questioni che attengono all’interpretazione della domanda da parte del giudice adito” (Cass. n. 2884 del 10/3/1992 e molte altre conformi);

che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2018

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