Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6405 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 06/03/2020), n.6405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22496-2018 proposto da:

ROBINIA S.R.L., LA VILLA DI M.B. S.A.S., in persona dei

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA

MIGNACCA, rappresentate e difese dall’avvocato MONICA MALAGUTTI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI STENICO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA ANTOLINI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 77/2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Trento, Sezione specializzata agraria, la Robinia s.r.l. e La Villa s.a.s. convennero in giudizio il Comune di Stenico e, sulla premessa di essere stati affittuari coltivatori diretti di un fondo poi rilasciato a seguito di precedente controversia giudiziaria, chiesero che il Comune fosse condannato a pagare loro la somma complessiva di Euro 686.716,30 a titolo di indennità per i miglioramenti eseguiti.

A sostegno della domanda rilevarono che la clausola contrattuale che escludeva l’indennizzo per i miglioramenti era affetta da nullità in quanto stipulata senza l’assistenza delle associazioni di categoria (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 45).

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda e condannò le società attrici al pagamento delle spese di lite, rilevando che la domanda era stata tardivamente proposta, ai sensi dell’art. 2113 c.c., in relazione alla data nella quale era passata in giudicato la sentenza costitutiva che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di affitto agrario.

2. La pronuncia, impugnata dalle società soccombenti in via principale e dal Comune di Stenico in via incidentale, è stata integralmente confermata dalla Corte d’appello di Trento, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 15 maggio 2018, con compensazione delle spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che la sentenza di primo grado aveva rilevato che le clausole di rinuncia all’indennizzo per le migliorie sarebbero state nulle, ma che tale nullità non poteva essere dichiarata per decadenza del termine di sei mesi di cui all’art. 2113 c.c.. Poichè, infatti, il ricorso di primo grado era stato depositato nel giugno 2017 e la sentenza che aveva dichiarato la risoluzione per inadempimento era passata in giudicato il 24 marzo 2016, il termine di decadenza si era maturato. Nè poteva assumere rilievo, secondo la Corte d’appello, la circostanza che il fondo fosse stato rilasciato solo alcuni mesi dopo, posto che ciò che conta è la data di cessazione giuridica del rapporto e non quella del concreto rilascio, avvenuto, nella specie, a seguito di esecuzione forzata. Quanto, infine, alla circostanza, sostenuta dalle appellanti, per cui esse avevano chiesto la determinazione dell’indennità già in data 24 dicembre 2015, ribadendo la nullità della clausola derogatoria, si trattava di una circostanza “del tutto sfornita di prova”.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Trento ricorrono la Robinia s.r.l. e La Villa s.a.s. con unico atto affidato a tre motivi.

Resiste il Comune di Stenico con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e le società ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 58, rilevando che le clausole derogatorie avrebbero dovuto essere considerate nulle siccome in contrasto con la norma invocata e, comunque, con le finalità di tutela dell’agricoltore e dell’ambiente presenti nella L. n. 203 del 1982.

1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha stabilito, come già detto, che la nullità di tali clausole, in astratto sussistente, non poteva essere esaminata per decorso del termine semestrale di cui all’art. 2113 c.c., per cui è fuor di luogo invocare la L. n. 203 del 1982, art. 58.

E’ opportuno tuttavia aggiungere che, a norma della L. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 23, commi 1 e 2, le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti dell’affittuario non sono valide, e l’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall’art. 2113 c.c., per cui non può essere applicato la L. n. 203 del 1982, art. 58 e la relativa previsione di nullità. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, al riguardo, che i predetti del citato art. 23, due commi hanno mantenuto validità anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 203 del 1982, art. 45, il quale ha sostituito solo il comma 3 della suindicata disposizione (v., in argomento, le sentenze 21 aprile 1997, n. 3425, 22 luglio 2004, n. 13623, e 11 gennaio 2005, n. 370).

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, art. 47, in relazione al presunto errore della Corte d’appello relativo alla data di cessazione del rapporto agrario.

Sostengono le società ricorrenti che la cessazione del rapporto è prevista dalla legge, in relazione ai contratti agrari, per la fine dell’annata agraria in corso, cioè per l’11 novembre; nel caso specifico, quindi, la sentenza del Tribunale di Trento che aveva dichiarato la risoluzione per inadempimento aveva fissato la data del rilascio per l’11 novembre 2016; da quella data, quindi, e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza, doveva farsi decorrere il termine di sei mesi. Non potrebbe poi essere taciuto che il Comune aveva posto in esecuzione la sentenza solo dopo il decorso del termine di legge, per cui il rilascio era avvenuto successivamente.

2.1. Il motivo non è fondato.

Si rileva, innanzitutto, che le società ricorrenti fanno riferimento a documenti, fra i quali la sentenza emessa nel precedente giudizio che ha stabilito la risoluzione del contratto, senza indicare se e dove essi siano stati messi a disposizione della Corte.

Tanto premesso, la tesi di fondo del motivo in esame è che il termine semestrale di decadenza dovrebbe essere fatto decorrere, da quanto è dato capire, non dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione, bensì da quella di cessazione effettiva del rapporto, che sarebbe stata fissata per il giorno 11 novembre 2016, in ossequio alla norma di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 39.

La censura è infondata per la semplice ragione che ai fini della cessazione del rapporto assume rilievo la data del passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la risoluzione del contratto, mentre la materiale reimmissione nel possesso in favore dei proprietari è soltanto un profilo di fatto che non riguarda la cessazione ai fini del decorso del termine semestrale richiamato dalla Corte d’appello.

E’ poi il caso di osservare che la questione, posta in questi termini, è anche priva di decisività. Ed infatti, non essendo in discussione che il ricorso introduttivo del presente giudizio fu depositato il 6 giugno 2017 (come risulta dallo stesso ricorso odierno), anche calcolando il termine di decadenza semestrale come decorrente dall’1 1 novembre 2016, lo stesso sarebbe ugualmente decorso nel momento in cui il giudizio odierno fu cominciato. Tanto ciò è vero che le stesse parti ricorrenti sono costrette, per poter affermare che la domanda fu tempestiva, ad ipotizzare un’interruzione del termine di decadenza per giorni trentadue più venti a causa dell’espletamento del tentativo di conciliazione. Tale argomentazione, peraltro priva di ogni riscontro documentale, è evidentemente infondata in diritto, posto che riguardo ai termini di decadenza non è prevista nè interruzione nè sospensione (art. 2964 c.c.).

Il che equivale a dire che la domanda sarebbe tardiva anche accogliendo la tesi sostenuta dalle ricorrenti.

3. Col terzo motivo di ricorso si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, rilevando che risultava già agli atti del giudizio di merito la comunicazione del 24 dicembre 2015 con la quale era stata tempestivamente contestata la nullità della rinuncia alle migliorie, per cui la decadenza di cui all’art. 2113 c.c. sarebbe stata “definitivamente interrotta per il tramite della richiesta di nullità delle clausole contrattuali contra legetn”.

3.1. Il motivo, ove non inammissibile, è comunque privo di fondamento.

Si rileva, innanzitutto, che il vizio di motivazione così come contestato non risponde più al testo vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Ciò posto, la Corte osserva che la contestazione, la quale peraltro non riporta il contenuto del documento e non indica esattamente se e dove esso sia stato prodotto nell’odierno giudizio di cassazione, non può trovare accoglimento, posto che la sentenza impugnata, con un accertamento di merito non modificabile in questa sede, ha escluso che vi fosse idonea prova di tale circostanza.

4. Il ricorso principale, pertanto, è rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

A tale esito segue la condanna delle società ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte delle società ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, trattandosi di causa esente per legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, e condanna le società ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 8.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 30 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 6 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA