Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6404 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. un., 17/03/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 17/03/2010), n.6404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato MASTROBUONO SEBASTIANO,

che la rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.T.E.R. ROMA;

– intimato –

avverso le sentenze nn. 25216/2003 del TRIBUNALE di ROMA emessa il

27/02/2003 e la n. 10956/2008 del Tribunale Amministrativo regionale

di Roma depositata il 03/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l’Avvocato Sebastiano MASTROBUONO;

udito il P.M. in persona del l’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l’A.G.A..

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 1/8/1995 veniva notificato a C.E. il decreto con il quale il Commissario Straordinario dell’IACP (ora ATER) le intimava di rilasciare l’appartamento di proprietà dell’ente sito in (OMISSIS) Piazza (OMISSIS). Contro tale decreto la C. proponeva ricorso al pretore di Roma chiedendo la declaratoria di nullità dell’atto e il riconoscimento del diritto di essa ricorrente ad essere considerata regolare locataria dell’appartamento ove essa C. aveva abitato con la sua famiglia originaria fino al momento del matrimonio ed ove era tornata con la propria famiglia dopo la morte del padre, formando con la madre locataria dell’immobile un unico nucleo familiare e continuando ad abitare nell’alloggio anche dopo la morte della madre.

L’IACP si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.

Con ordinanza 17/4/2000 ex art. 669 bis c.p.c., il tribunale di Roma (succeduto al pretore) accoglieva la domanda e dichiarava nullo l’impugnato decreto. Il giudizio veniva riassunto dinanzi al tribunale di Roma, giudice del merito, il quale con sentenza 25/7/2003 dichiarava di essere carente di giurisdizione nella materia dedotta in lite. Osservava il tribunale: che la C. non aveva dedotto il proprio diritto soggettivo a succedere alla madre nella locazione dell’alloggio ma aveva chiesto il proprio diritto ad essere riconosciuta locataria in tal modo demandando al giudice l’accertamento di un diritto a titolo originario e non derivativo;

che ciò comportava l’accertamento delle condizioni di assegnazione dell’immobile e la relativa indagine era riservata al giudice amministrativo.

La C. promuoveva giudizio anche in sede amministrativa ricorrendo al Tar Lazio e proponendo le stesse istanze avanzate nel giudizio dinanzi al giudice ordinario.

Con sentenza 10956/08 il Tar Lazio si dichiarava anch’esso carente di giurisdizione osservando: che la giurisdizione del giudice amministrativo non era configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione posto che detta fase era segnata dall’operare della P.A. non quale autorità esercitante pubblici poteri, ma nell’ambito privatistico di locazione; che nella specie la C. era stata dichiarata decaduta in quanto uscita dal nucleo familiare e rientrata per assistere la madre assegnataria, senza però la preventiva autorizzazione a tale rientro da parte dell’Istituto il quale, ritenendola occupante abusiva, aveva adottato il decreto di rilascio dell’alloggio; che pertanto, essendo la controversia relativa a fattispecie intervenuta ex nunc e comunque successiva all’assegnazione dell’alloggio, la giurisdizione era quella del giudice ordinario e non del giudice amministrativo.

La C., quindi, con ricorso ex art. 362 c.p.c., ha denunciato il verificatosi conflitto reale negativo di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo chiedendone la risoluzione.

L’intimata ATER (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica, già IACP) non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il conflitto negativo va risolto con la dichiarazione della giurisdizione ordinaria sulla controversia.

Occorre premettere che nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite può ritenersi ormai pacifico il principio secondo cui in base alla disciplina di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, nel testo sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 Corte Cost., nella materia dell’edilizia residenziale pubblica – senz’altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici – la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacchè detta fase è segnata dall’operare della p.a. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell’ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valu-tazione del rispetto da parte dell’assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge. Rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto l’opposizione avverso il decreto di rilascio emesso nei confronti di occupante abusivo dell’alloggio, fondata sulla deduzione della qualità di ospite dell’assegnatario e sulla negazione che quest’ultimo avesse abbandonato l’alloggio (tra le tante, sentenza 12/6/2006 n. 13527).

In particolare questa Corte – con riferimento a situazioni analoghe a quella in esame – ha avuto modo di affermare che:

– in base alla disciplina di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, nel testo sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, nella materia dell’edilizia residenziale pubblica – senz’altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici – la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacchè detta fase è segnata dall’operare della P.A., non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell’ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell’assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto la legittimità o meno della pretesa del figlio dell’assegnatario, che prospetti di avere i requisiti di legge – tra cui quello della convivenza – per il subingresso nel rapporto, di subentrare al genitore deceduto nell’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica (ordinanza 23/12/2004 n. 23830);

– in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, lett. a), sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacchè nell’ambito di detta fase la P.A. non esercita un potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione (ordinanza n. 757 del 16/01/2007);

– in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in seguito alla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacchè nell’ambito di detta fase la p.a. non esercita un potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l’accertamento del diritto a subentrare nell’alloggio vantato da un congiunto dell’assegnatario defunto, non diversamente da quella conseguente ad opposizione al decreto di decadenza per mancata occupazione dell’alloggio medesimo, secondo la specifica previsione di cui al D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 11 (sentenza 26/5/2006 n. 12546).

Alla luce dei riportati principi giurisprudenziali rientra certamente nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia in esame avente ad oggetto l’accertamento del diritto a subentrare nell’alloggio vantato dalla C. quale figlia dell’assegnatario defunto, non diversamente da quella conseguente ad opposizione al decreto di decadenza per mancata occupazione dell’alloggio medesimo, secondo la specifica previsione di cui al D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 11.

La C. ha impugnato il decreto di rilascio dell’alloggio in questione adottato nei suoi confronto dall’IACP (ora ATER) per asserita occupazione “sine titulo” facendo valere il proprio diritto soggettivo al godimento di tale alloggio e, in particolare, il diritto al subingresso nel rapporto sulla base della disciplina del settore. La domanda della occupante C. non incide sul procedimento pubblicistico di assegnazione, ma tende a contrapporre all’atto amministrativo di autotutela una posizione di diritto soggettivo (quale erede convivente dell’assegnataria) della quale deve essere verificata la fondatezza nel merito.

Non può indurre a diversa conclusione la ratio decidendi, adottata dal tribunale di Roma, secondo la quale la C. avrebbe chiesto “l’accertamento del proprio titolo per essere considerata ad ogni effetto locataria dell’IACP”: si tratta di una tesi con la quale in sostanza la ricorrente – come già evidenziato – ha allegato il proprio diritto soggettivo al godimento del bene per effetto del subingresso nel rapporto locativo al precedente defunto assegnatario per esserne figlia convivente al momento del decesso.

in definitiva in base a quanto precede deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, deve essere cassata la sentenza n. 25216 del 25/7/2002 pronunciata dal tribunale di Roma, che ha declinato la propria giurisdizione, rimettendo le parti dinanzi a detto giudice.

Trattandosi di conflitto reale negativo di giurisdizione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione tenuto anche conto delle oggettive incertezze sulla materia controversa.

PQM

La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario; annulla la sentenza del Tribunale di Roma dinanzi al quale rimette le parti.

Compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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