Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6404 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.13/03/2017),  n. 6404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25751-2011 proposto da:

D.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO

IACOBELLI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4643/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/06/2011 r.g.n. 1187/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito l’Avvocato ILARIA FARES per delega verbale Avvocato GIANNI

EMILIO IACOBELLI;

udito l’Avvocato GIANFRANCO RUGGIERI per delega verbale Avvocato

GIUSEPPE CONSOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza n. 4643/2011 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale capitolino che aveva rigettato la domanda proposta da D.A. volta ad ottenere l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto stipulato con Poste Italiane spa, dal 18.6.2001 al 17.7.2001, ai sensi dell’art. 25 CCNL di categoria dell’11.1.2001 per “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti e o servizi” nonchè “per la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”.

2. La Corte territoriale, in sintesi, conformemente al giudice di primo grado ha ritenuto risolto il rapporto per mutuo consenso per avere la D. atteso oltre sei anni per agire in giudizio, per avere percepito il TFR e le altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro senza manifestare alcuna riserva e per avere disimpegnato altra attività lavorativa dal 2002 al 2007 come comprovato dai CUD.

3. Per la cassazione propone ricorso D.A. affidato a quattro motivi illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

4. Resiste con controricorso Poste Italiane spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

6. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 101, 112 e 418 c.p.c. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) per omesso rilievo di ufficio della inammissibilità della domanda di risoluzione del rapporto per mutuo consenso in relazione alla quale la società era decaduta per non avere proposto al riguardo nei termini domanda riconvenzionale.

7. Con il secondo motivo la D. lamenta un error in procedendo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 434 e 437 c.p.c. anche in relazione all’art. 342 c.p.c. (nullità della sentenza), la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 416 e 418 c.p.c. e agli artt. 434, 436 e 437 c.p.c. stante la omessa proposizione di domande riconvenzionali da parte della convenuta per la declaratoria di risoluzione per mutuo consenso del contratto di lavoro: in particolare per l’omesso rilievo di ufficio da parte del giudice di merito del vizio di inammissibilità dell’eccezione di risoluzione per mutuo consenso e per contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

8. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c. e dell’art. 411 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) perchè, secondo l’assunto della ricorrente, la risoluzione per mutuo consenso, come eccepita dalla società e dichiarata dai giudici opererebbe in evidente violazione degli artt. 2113 c.c. e art. 411 c.p.c. atteso che la risoluzione del rapporto di lavoro, al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla legge (licenziamento, dimissioni, decesso) deve essere sempre frutto dell’accordo delle parti da formalizzarsi nelle forme e nei modi previsti dalla legge, che nel caso di specie sarebbero stati violati.

9. Con il quarto motivo la D. si duole, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: a) della violazione di legge – imprescrittibilità dell’azione di nullità ex art. 1421 e 1422 c.c., per mancato assolvimento da parte di Poste Italiane spa dell’onere della prova su essa gravante; b) della violazione degli artt. 2697 e art. 2729 c.c., per avere la Corte ritenuto presuntivamente assolto l’onere probatorio gravante sulla resistente di prime cure, sempre in ordine alla intervenuta risoluzione per mutuo consenso del rapporto; c) per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per errore sul presupposto di fatto e per omesso e contraddittorio esame della documentazione probatoria allegata agli atti e, cioè, della lettera relativa alla richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c. inviata a Poste Italiane in data 10.2.2005 (ricevuta il 21.2.2005), da considerarsi quale atto di messa a disposizione dell’azienda, in cui si chiedeva il pagamento delle retribuzioni dovute a far data dalla illegittima risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato nonchè nella allegata istanza notificata alla DPL di Roma in data 20.1.2005 in cui si domandava la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione della dipendente nella posizione lavorativa ricoperta.

10. I primi due motivi, da scrutinarsi congiuntamente per la connessione che li connota, sono infondati.

11. Questa Corte di legittimità, con un orientamento cui si intende dare continuità (tra le altre Cass. n. 7040/2016), ha affermato che, in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, la deduzione, da parte del datore di lavoro convenuto per l’accertamento della conversione del rapporto a tempo indeterminato a seguito di illegittima apposizione del termine, che il rapporto di lavoro si sia risolto per mutuo consenso, costituisce eccezione (sebbene si discuta se in senso stretto o in senso lato) e, pertanto, deve essere ritualmente formulata nella memoria di costituzione di cui all’art. 416 c.p.c..

12. Di certo, comunque, la proposizione della risoluzione per mutuo consenso non costituisce oggetto di una necessaria domanda riconvenzionale in quanto con essa il convenuto non oppone una controdomanda intesa ad ottenere un provvedimento positivo sfavorevole all’attore, ma chiede semplicemente il rigetto della domanda attrice (vedi Cass. n. 16339 del 4.8.2015; Cass. n. 21253 dell’8.10.2014; Cass. n. 14086 dell’11.6.2010; Cass. n. 24021/2010).

13. Orbene, posto che la stessa ricorrente ammette che in primo grado la società convenuta aveva proposto una eccezione preliminare di risoluzione per mutuo consenso, è evidente che nessuna violazione processuale è stata posta in essere dal giudice di primo grado e dalla Corte di Appello.

14. Anche il terzo motivo è infondato in quanto, nel caso in esame, non si è in presenza di una risoluzione di un rapporto di lavoro, bensì di un rapporto di lavoro a tempo determinato che si era concluso con lo spirare del termine stabilito dal contratto e l’inerzia delle parti è stata valutata come comportamento incompatibile con la volontà di prosecuzione del rapporto stesso. In altri termini, non è configurabile alcuna rinunzia a diritti nascenti dal rapporto di lavoro. In ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro o le dimissioni sono diritti disponibili e, quindi, sottratte alla disciplina di cui all’art. 2113 cc (Cass. n. 18285 del 13.8.09; Cass. n. 12301 del 21.8.2003; Cass. n. 2716 del 12.3.1998).

15. Le doglianze di cui al quarto motivo parimenti non sono meritevoli di pregio.

16. Come questa Corte ha più volte affermato “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessaria che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (tra le altre Cass. n. 23319/2010; Cass. n. 5887/2011; Cass. n. 16932/2011; Cass. n. 3536/2015; ord. n. 6932/2011; n. 17150/2008).

17. La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso (Cass. n. 2305/2010; n. 5887/2011) mentre grava sul datore di lavoro che eccepisca tale risoluzione l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro (Cass. n. 2279/2010; Cass. n. 17070/2002; Cass. n. 16303/2010; n. 15624/2007).

18. D’altra parte, l’azione diretta a fare valere la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, per violazione delle disposizioni che individuano la ipotesi in cui è consentita l’assunzione a tempo determinato, si configura come azione di nullità parziale del contratto per contrasto con norme imperative ex art. 1418 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2. Essa, pertanto, ai sensi dell’art. 1422 c.c. è imprescrittibile, pur essendo soggetti a prescrizione i diritti che discendono dal rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ex lege per illegittimità del termine apposto. Consentendo, quindi, l’ordinamento di esercitare il diritto entro limiti di tempo predeterminati o l’azione di nullità senza limiti, il tempo stesso non può contestualmente e contraddittoriamente produrre, da solo e di per sè, anche un effetto di contenuto opposto, cioè l’estinzione del diritto ovvero una presunzione in tal senso, atteso che una siffatta conclusione sostanzialmente finirebbe per vanificare il principio della imprescrittibilità dell’azione di nullità e/o la disciplina della prescrizione, la cui maturazione verrebbe “contra legem” anticipata secondo contingenti e discrezionali apprezzamenti (vedi anche Cass. n. 713/2016).

19. Per tali ragioni appare necessario, come detto, per la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso, manifestatasi in pendenza del termine per l’esercizio del diritto o dell’azione, che il decorso del tempo sia accompagnato da ulteriori circostanze oggettive le quali, per le loro caratteristiche di incompatibilità con la prosecuzione del rapporto, possano essere complessivamente interpretate nel senso di denotare una “volontà chiara e certa delle parti di volere, d’accordo con loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (vedi anche Cass. n. 15043/2000 e Cass. n. 4003/1998).

20. La valutazione del significato e della portata del complesso di elementi di fatto compete al giudice del merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità, se non sussistono vizi logici o errori di diritto (Cass. n. 16287/2011; Cass. n. 5887/2011; Cass. n. 23319/2010).

21.Con riferimento, poi, alla prova presuntiva, questa Corte ha più volte affermato che è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice di merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (tra le altre Cass. n. 10958/2015; n. 16728/2006; n. 1216/2006; Cass. n. 21876/2015).

22. Tali principi, del tutto conformi a quanto disposto dagli artt. 1372 e 1321 c.c., vanno ribaditi anche in questa sede, così confermandosi l’indirizzo ormai prevalente, basato in sostanza sulla necessaria valutazione dei comportamenti e delle circostanze di fatto, idonei ad integrare una chiara manifestazione consensuale tacita di volontà in ordine alla risoluzione del rapporto, non essendo all’uopo sufficiente il semplice trascorrere del tempo e neppure la mera mancanza, seppure prolungata, di operatività del rapporto.

23. Orbene, nella fattispecie in esame la Corte di merito ha evidenziato, sul piano oggettivo, la considerevole durata del lasso temporale intercorso tra la cessazione dell’ultimo contratto (17.7.2001) e la contestazione in sede giudiziale (24.1.2008) della legittimità del termine.

24. Al riguardo deve rimarcarsi che, dalla richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione del febbraio 2005 sono decorsi quasi altri tre anni prima che la D. proponesse ricorso giudiziale e ciò effettivamente è un tempo sovradimensionato, anche considerando tale data, rispetto alla esigenza di ponderazione e di riflessione che l’azione giudiziaria impone.

25. Inoltre, sotto il profilo soggettivo, la Corte di appello ha rilevato la percezione del TFR e delle altre indennità connesse alla cessazione del rapporto, senza che fosse manifestata alcuna riserva, il disimpegno di altra attività lavorativa dal 2002 al 2007 (comprovata dai CUD) e la mancata comparizione, nonostante varie convocazioni, in giudizio della ricorrente a rendere libero interrogatorio onde chiarire le ragioni del tempo intercorso, per instaurare la lite.

26. Correttamente e del tutto logicamente, dunque, i giudici di seconde cure hanno tratto la conseguenza che, nella specie al decorso del tempo si è associato un insieme di comportamenti e situazioni che esprimono senza equivoci il disinteresse della ricorrente alla ripresa del rapporto di lavoro con Poste Italiane spa e la sua volontà (al pari di quella della società) di porre comunque fine al rapporto stesso.

27. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

28. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte,

rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 3.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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