Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6404 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 06/03/2020), n.6404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22280-2018 proposto da:

CASA DI CURA VILLA MICHELINO FRA. RO. S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato VITO BELLINI, rappresentata

e difesa dall’avvocato ENZO PAOLINI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

NATALINA RAFFAELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 435/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 05/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Casa di cura Villa Michelino s.r.l. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Lametia Terme, con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, chiedendo che fosse condannata al pagamento della somma di Euro 1.086.635,55, a titolo di residuo indennizzo per le prestazioni sanitarie erogate.

Premesso di essere una società convenzionata con l’ASP per l’erogazione di prestazioni sanitarie di ricovero ed assistenza, la società attrice espose, a sostegno della domanda, che la suddetta somma le era dovuta sulla base di un contratto da dichiarare nullo in ragione della imposizione, postuma ed unilaterale da parte dell’Amministrazione, di una clausola che precludeva il rimborso delle somme risultate eccedenti rispetto al tetto di spesa fissato con la clausola stessa. In particolare, la società attrice rilevò che, essendo stato stipulato il contratto in data 27 novembre 2008, erano da ritenere inefficaci le clausole con le quali gli effetti giuridici ed economici del medesimo venivano fatte decorrere dal 1 gennaio 2008, con conseguente preclusione del diritto al rimborso delle prestazioni erogate nel frattempo dalla Casa di cura in eccedenza rispetto al limite di spesa tardivamente imposto.

Denunciata, quindi, l’invalidità di detta clausola, la società attrice avanzò domanda a titolo di indebito arricchimento, rilevando di non poter ottenere altra tutela.

Si costituì in giudizio la parte convenuta, chiedendo il rigetto della domanda e sollevando, peraltro solo in comparsa conclusionale, eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Il Tribunale, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, rigettò la domanda e compensò le spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla parte attrice soccombente e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 5 marzo 2018, ha rigettato l’appello, ha confermato la sentenza del Tribunale ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Richiamate le argomentazioni del primo giudice, la Corte territoriale ha rilevato che, nella specie, essendo stato sottoscritto dalle parti un contratto che prevedeva precisi limiti di individuazione delle prestazioni retribuibili, non era ravvisabile nello stesso alcuna nullità. A fini contrattuali, quindi, erano irrilevanti “i temi legati alla ritardata individuazione dei tetti in sede convenzionale”, così come riconosciuto anche da varie pronunce dei giudici amministrativi.

Pertanto, essendosi in presenza di un contratto validamente sottoscritto dalle parti e dotato di innegabile efficacia, non vi poteva essere alcuno spazio per l’esperimento dell’azione di indebito arricchimento, nel caso di specie priva di fondamento.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro propone ricorso la Casa di cura Villa Michelino s.r.l. con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste la Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e l’Azienda controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c..

Sostiene la società ricorrente che non dovrebbe ritenersi preclusa la possibilità di agire per l’indebito arricchimento in relazione al rimborso di prestazioni sanitarie erogate oltre i tetti di spesa. Presupposto per l’esperimento di tale azione è, infatti, la mancanza di un’azione tipica, tale dovendo intendersi quella che deriva da un contratto o che sia prevista dalla legge. Se il contratto, nel caso di specie, non consente l’erogazione di somme che superino il tetto di spesa, ciò significa che l’erogazione delle prestazioni oltre tale limite “avviene in assenza di un titolo”, per cui l’unico rimedio a tutela del creditore può essere l’azione di indebito arricchimento; la quale è esperibile nei confronti della P.A. anche a prescindere dal riconoscimento della utilitas da parte di quest’ultima.

1.1. Il motivo non è fondato.

Giova premettere che non è più in discussione, in questa sede, il profilo della giurisdizione, punto sul quale si è ormai formato il giudicato interno e che, comunque, è stato affrontato e risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte in numerose pronunce, che hanno ribadito la spettanza della giurisdizione al giudice ordinario (sentenze 2 novembre 2018, n. 28053, e 3 novembre 2016, n. 22233).

E’ opportuno premettere, inoltre, che è la legge a prevedere che le Regioni stipulino accordi contrattuali con i quali devono essere determinati, tra l’altro, il volume massimo che le strutture sanitarie si impegnano ad assicurare ed i criteri di remunerazione delle stesse (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-quinquies).

1.2. Ciò posto, è necessario ricordare le indicazioni che in materia sono state già fornite dalla giurisprudenza di questa Corte.

stato affermato, in proposito, che l’azione di arricchimento senza causa, avendo natura residuale, non è legittimamente esperibile qualora il danneggiato abbia la facoltà di esercitare un’altra azione tipica nei confronti dell’arricchito onde evitare il pregiudizio economico paventato (sentenza 29 settembre 2004, n. 19568, nonchè la sentenza 22 marzo 2012, n. 4620). Come pure è stato affermato che, essendo la funzione dell’azione di indebito arricchimento quella di eliminare uno squilibrio determinatosi senza giusta causa, a seguito del conseguimento di una utilità economica da parte di un soggetto con relativa diminuzione patrimoniale di un altro soggetto, l’esercizio della stessa non trova impedimento, bensì giustificazione, nell’accertamento della non proponibilità dell’azione contrattuale derivante dalla nullità del titolo che ne costituisce il fondamento (sentenza 2 aprile 2009, n. 8040).

Più specificamente nella materia in esame, questa Corte ha di recente affermato, in una fattispecie non molto diversa da quella odierna (sentenza 24 aprile 2019, n. 11209), che, se si ammettesse l’azione di indebito arricchimento in un caso del genere, “si costruirebbe un vero e proprio espediente per aggirare il limite di spesa: fornire prestazioni oltre il limite di spesa renderebbe poi dovuto ugualmente il corrispettivo, soltanto sostituendogli l’etichetta giuridica: da adempimento d’obbligo nel sussistente rapporto a indennizzo ex art. 2041 c.c.. E così la normativa che impone un limite di spesa verrebbe neutralizzata”.

Analogamente, con la recentissima sentenza 12 dicembre 2019, n. 32505, si è detto che in tema di attività sanitaria esercitata in c.d. accreditamento, nel regime anteriore al finanziamento a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale (quest’ultimo operante dal 2009 ed introdotto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8-quinquies, comma 2-quater), il diritto soggettivo della struttura sanitaria alla remunerazione della prestazione si converte in interesse legittimo in forza del provvedimento di fissazione del tetto di spesa da parte dell’Amministrazione, il cui annullamento con giudicato amministrativo non determina la riespansione del diritto e l’assenza di limiti ai fini della remunerazione, bensì l’obbligo per l’Amministrazione di conformarsi al giudicato, con nuova determinazione autoritativa dei relativi limiti di budget, e possibilità della struttura di agire per l’ottemperanza nel caso di inerzia. Questa sentenza – nel ricordare, sulla base di alcune pronunce del Consiglio di Stato, che il regime cogente del tetto di spesa vige a partire dall’anno 2009 – ha pure specificato che per gli anni precedenti (tra i quali il 2008, periodo del quale si discute nel giudizio odierno) “la posizione soggettiva è di interesse oppositivo nel senso che la situazione di partenza corrisponde al diritto soggettivo alla remunerazione della prestazione sanitaria, diritto che si converte in interesse legittimo in presenza dell’adozione di un provvedimento di fissazione del tetto di spesa”. Il che viene a significare, tra l’altro, che la mancata impugnazione del provvedimento che fissa i tetti di spesa non consente di configurare una posizione di diritto soggettivo; ed anche l’eventuale giudicato di annullamento di detto provvedimento, come si è detto, non determina la riespansione del diritto soggettivo, bensì soltanto l’insorgere dell’obbligo, in capo alla Regione, di procedere alla nuova determinazione dei limiti di budget (si veda pure, in argomento, l’ordinanza 12 giugno 2018, n. 15243, sulle c.d. regressioni tariffarie).

1.3. Questo essendo il complesso quadro nel quale si inserisce la vicenda odierna, il Collegio osserva che la Corte di merito ha affermato, tra l’altro, che il contratto stipulato tra le parti era pienamente valido, escludendo quindi l’esistenza di una nullità; la pronuncia non è stata impugnata sotto questo profilo, per cui sussiste il giudicato sul punto. Il ricorso si limita genericamente a richiamare gli artt. 3 e 4 del contratto – dai quali dovrebbe dedursi che l’erogazione di prestazioni ulteriori rispetto ai tetti di spesa non è del tutto preclusa – ma non ne indica il contenuto, sicchè lo stesso è, sotto questo profilo, anche inammissibile per difetto di autosufficienza; tanto più che la parte controricorrente richiama i medesimi articoli per sostenere la tesi contraria, e cioè che essi prevedono un meccanismo di abbattimento proporzionale delle tariffe tale da ricondurre la spesa nei limiti contrattualmente stabiliti, che rappresentano la spesa massima che il Servizio sanitario nazionale può annualmente finanziare. Ma, soprattutto, il ricorso nulla dice in ordine all’impugnazione del provvedimento di fissazione dei tetti di spesa, rilevante ai fini indicati dalla giurisprudenza sopra citata.

Queste considerazioni inducono a confermare la tesi della Corte d’appello secondo cui, essendo il contratto che prevede i tetti di spesa valido ed efficace tra le parti, nessuno spazio residuava, nella specie, per la proposizione dell’azione di indebito arricchimento, rimanendo irrilevante il profilo del non necessario riconoscimento della utilitas da parte dell’Amministrazione (Sezioni Unite, sentenza 26 maggio 2015, n. 10798).

La prospettata violazione di legge, pertanto, non sussiste.

2. Il ricorso, quindi, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 30 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 6 marzo 2020

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