Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6403 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. II, 21/03/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 21/03/2011), n.6403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato

ROMAGNOLI ETTORE, rappresentata e difesa dall’avvocato SELLA ANTONIO

DOMENICO;

– ricorrente –

contro

O.A. C.F. (OMISSIS), T.G.

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAMBERTINI LAMBERTO;

– controricorrenti –

e contro

C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1944/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Panariti Benito difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dall’esposizione sommaria dei fatti contenuta nel ricorso si ricava che con citazione notificata il 24.11.1995, R.L. agiva innanzi al Tribunale di Verona in revocatoria ordinaria dell’atto 13.3.1992, con il quale l’ex coniuge, C.M., aveva alienato a T.G. e ad O.A. un immobile sito in (OMISSIS). A sostegno della domanda assumeva che il contratto definitivo di vendita era stato preceduto da un preliminare stipulato il 21.1.1992, vale a dire due giorni, dopo l’introduzione, da parte del C.M., di un giudizio di separazione personale dalla moglie; che nel corso di tale causa il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 21.10.1992, aveva posto a carico del marito un assegno di mantenimento per la moglie e la figlia di L. 1.000.000 (di poi ridotto con la sentenza di separazione a L. 600.000); e che, infine, il C. si era reso inadempiente a tale obbligazione.

Nella contumacia di quest’ultimo, avendo resistito i soli coniugi T.G. e ad O.A., il Tribunale rigettava la domanda.

Sull’impugnazione della R. la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 12.11.2004, rigettava l’appello, ritenendo non fornita la prova della parttcipatio fraudis.

La Corte territoriale, premesso che il venditore (1) non aveva incassato il prezzo, (2) nè si era tutelato con l’iscrizione dell’ipoteca legale, cui aveva rinunciato, e che (3) aveva falsamente dichiarato innanzi al notaio che gli sarebbe stato pagato il prezzo, mentre, in realtà, gli sarebbe stata corrisposta solo la somma, indicata nel rogito, di L. 150.000.000, restando egli creditore di altri L. 150 milioni che sarebbero stati versati ratealmente, senza alcuna garanzia, in tre anni; e premesso ulteriormente che il credito era sorto con il provvedimento presidenziale che aveva fissato provvisoriamente l’ammontare dell’assegno di mantenimento a carico del C., per cui, trattandosi di revocatoria di atto a titolo oneroso occorreva, altresì, dimostrare la participatio fraudis da parte dei terzi acquirenti; tutto ciò premesso la Corte d’appello riteneva, in particolare, non determinante il fatto che la sorella di O.A. avesse sposato il fratello di C. M., non avendo la parte appellata dimostrato l’esistenza di particolari legami o frequentazioni con quest’ultimo, nè avendo i testi dichiarato che gli acquirenti sapessero che la R. avrebbe richiesto un assegno di mantenimento cui il C. non avrebbe potuto far fronte senza il cespite immobiliare oggetto della vendita. Inoltre, anche il prezzo di vendita pattuito era prossima a quello valutato dal c.tu., sicchè neanche tale elemento era decisivo in favore della tesi dell’appellante.

Per la cassazione di detta sentenza ricorre R.L., con due motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso i coniugi T. – O..

C.M. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2901 c.c. Sostiene parte ricorrente che la Corte veneziana è incorsa in errore nel considerare che l’atto di disposizione patrimoniale oggetto dell’azione revocatoria fosse anteriore al sorgere del credito.

L’errore, afferma, consiste nel ricollegare il momento genetico del credito al provvedimento presidenziale dei 21.10.1992, senza tener conto che secondo la costante giurisprudenza di legittimità razione revocatoria può essere esercitata a conservazione della garanzia di un credito anche non certo e determinato nel suo ammontare, nè scaduto ed esigibile, e addirittura avente natura condizionale. Nel caso di specie, prosegue, il diritto di credito al mantenimento era già sorto in costanza di matrimonio, come diritto all’assistenza materiale inerente al rapporto di coniugio.

1.1. – Il motivo è infondato.

Esso si basa sulla sostanziale equiparazione di due obbligazioni – quella di reciproca assistenza (morale e) materiale dei coniugi (art. 143 c.c., comma 2) e quella di mantenimento del coniuge separato priva di adeguati redditi propri (art. 156 c.c., comma 1) – che sebbene condividano la medesima natura assistenziale, hanno differenti presupposti (e non a caso sono previste da distinte norme).

La prima, quella di assistenza (morale e) materiale prevista dall’art. 143 c.c., comma 2, costituisce effetto essenziale del matrimonio, presuppone la fisiologia del rapporto di coppia, ovvero una sua crisi non formalizzata dalla domanda di separazione e dunque non rilevante a livello giuridico, ed esprime un dovere di carattere generale che grava su ciascun coniuge nell’interesse stesso della famiglia, affinchè ai bisogni di quest’ultima contribuiscano “entrambi i coniugi” in ragione delle rispettive “sostanze” e della “capacità di lavoro professionale o casalingo” di ciascuno (art. 143 c.c., comma 3). Oltre a regolare gli aspetti economici della convivenza detta obbligazione svolge un’indiretta funzione perequativa perchè attribuisce valore ad ogni forma di contribuzione economica, tant’è che questa può essere realizzata anche mercè la prestazione di un’attività che, come quella di lavoro casalingo, non è remunerata.

La seconda, quella di mantenimento, è eventuale e sorge sulla base di un duplice accertamento giudiziale a carattere costitutivo, avente ad oggetto l’intollerabile prosecuzione della convivenza tra i coniugi e l’impossibilità per uno dei due di conservare per sè e per i figli a lui affidati il medesimo tenore di vita goduto durante la convivenza. Tale obbligazione mira a tutelare l’affidamento che il coniuge economicamente più debole aveva riposto sulla vita comune e, pertanto, nasce proprio e sola in virtù del provvedimento del giudice che, pronunciando la separazione, regola gli effetti economici dell’attenuazione dell’obbligo di assistenza.

Non pare dubbio, pertanto, che l’obbligazione di mantenimento di cui all’art. 156 c.c., comma 1 non può preesistere alla relativa domanda giudiziale.

2. – Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. in connessione al vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Sostiene la ricorrente che, vertendosi nella specie di atto dispositivo posteriore (e non anteriore) al sorgere dei credito era sufficiente nel terzo la semplice scientia damni, cui va equiparata l’agevole conoscibilità, nel debitore, e, in ipotesi di atto di titolo oneroso, nel terzo, di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela è esperita l’azione.

La stessa Corte territoriale ha evidenziato nella propria motivazione l’anomalia per cui il C. alla data detratto di vendita non aveva incassato il prezzo, nè si era tutelato con l’iscrizione di ipoteca legale sull’immobile alienato, e il fatto che questi aveva falsamente affermato davanti al notaio di essere stato pagato per il solo prezzo indicato nel rogito.

Inoltre, altri elementi di prova sono emersi nel corso dei precedenti giudizi, ossia che ad oltre quattro anni dal rogito gli acquirenti erano ancora debitori del C. per l’importo di L. 15.000.000;

che questi ultimi erano sempre stati a conoscenza del rapporto di coniugio tra il C. e la R. e della separazione in corso; che a momento della stipula del definitivo di vendita essi sapevano che l’immobile alienato costituiva l’unico cespite in proprietà del C.; e che, infine, essi sapevano anche che questi versava in precarie condizioni economiche.

2.1. – Il motivo che consta di una duplice censura evocativa la falsa applicazione di legge e la verifica motivazionale, è infondato.

Come questa Corte ha avuto modo di rimarcare, il controllo della motivazione in fatto è connesso, pur essendo intrinsecamente diverso per le modalità con cui si svolge, al sindacato sull’applicazione della legge perchè controllare che sia logicamente giustificato l’accertamento del fatto significa verificare che esista la premessa per l’applicazione della norma, di guisa che, rilevando il difettoso accertamento del fatto come causa di una falsa applicazione della legge, ne deriva che non ogni vizio logico può condurre alla cassazione ma solo quello che incida su elementi determinanti ai fini dell’individuazione della disciplina giuridica della fattispecie, ragion per cui la nozione di “punto decisivo” della controversia sostanzialmente coincide con quella di fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto in contestazione (Cass. nn. 14953/00 e 3161/02).

La censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione connessa alla (violazione o) falsa applicazione della legge, in tanto può avere cttadinanza, dunque, in quanto attraverso la previa identificazione della norma applicabile al caso di specie siano selezionati i fatti rilevanti, e tra questi isolato quello la cui esistenza o inesistenza non sia stata correttamente riscontrata nella motivazione del provvedimento oggetto di ricorso.

2.1.1. – Nel caso che ne occupa, la prima delle due anzidette operazioni logiche è stata compiuta erroneamente per le ragioni esposte in relazione al primo motivo d’impugnazione, sicchè essa da per presupposta un’inesistente falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. al fine di parametrare la censura su di un fatto – la scientia damni – la cui prova fosse meno impegnativa di quanto il giudice di merito ha ritenuto esigibile.

3. – In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.

4. – Sussistono evidenti giusti motivi, consistenti nella buona tede della parte ricorrente, rispetto ad imbatti vita negoziale che le ha comunque arrecato nocumento, per compensare per intero le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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