Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6402 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 09/03/2021), n.6402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20610/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

B.L., in proprio e n. q. di legale rappresentante dello

“Studio Artistico Formativo Danza & Danza”, rappresentata e

difesa dall’Avv. Claudia Volpi, elettivamente domiciliata in Roma,

via Brescia, n. 29, presso lo studio dell’Avv. Francesco Zacheo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana n. 204/9/14, depositata il 3 febbraio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre

2020 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La contribuente in epigrafe veniva raggiunta da due avvisi di accertamento, tesi a recuperare per gli anni d’imposta 2008 e 2009, importi a titolo di Irpef, Irap e IVA, avendo essa fruito dell’esenzione D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 148 (prima art. 111), ancorchè – nella prospettazione erariale – avesse svolto, quale rappresentante legale di una associazione culturale sportiva dilettantistica, sotto detto schermo formale non lucrativo, un’attività in realtà commerciale.

La CTP di Lucca rigettava l’impugnazione della contribuente.

La CTR della Toscana accoglieva l’appello agenziale e annullava gli atti impositivi.

Il ricorso per cassazione erariale è affidato a due motivi di ricorso.

La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia contesta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148, commi 3 e 8, lett. c), e della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 18, per avere la CTR di considerare il profilo della carenza di prova in merito all’effettività della vita associativa.

Con il secondo motivo, l’Agenzia censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR obliterato il profilo concernente l’assenza di effettiva partecipazione degli associati alle scelte dell’associazione e al difetto di democraticità della stessa.

I motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente; essi appaiono fondati per quanto di ragione e vanno accolti nei termini che seguono.

Ad onta di avvisi di accertamento basati, tra l’altro, sull’assunto dell’inesistenza, per la contribuente, dei requisiti previsti per gli enti di tipo associativo non commerciali dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111, e dal D.Lgs. n. 460 del 1997, e a fronte della contestazione dell’Ufficio di cui al PVC della G.d.F. di una mancanza di “vita assembleare” dell’associazione-sportiva, quale causa che impediva di qualificare non commerciale l’attività direttamente attuativa degli scopi associativi istituzionali svolta dietro specifico corrispettivo, e della richiesta ai soci del pagamento di corrispettivi per la fruizione dei servizi dell’ente, cioè per una finalità ritenuta pertinente agli scopi istituzionali dell’associazione medesima, come sintomo della natura fittizia dell’associazione, dissimulante nella realtà un ente che svolge attività commerciale in favore di apparenti “associati”, che costituiscono, in realtà, veri e propri “clienti”, il giudice di appello non ha argomentato alcunchè in ordine alla necessaria (e contestata dall’Agenzia) convocazione e partecipazione degli associati all’assemblea associativa, alla totale assenza di informazioni sulla vita sociale e persino sullo statuto, all’assenza di una bacheca per le comunicazioni sociali nei locali dell’associazione.

La CTR ha, peraltro, finito ab implicito per porre erroneamente a carico dell’Ufficio l’onere probatorio – ritenuto non assolto alla luce di elementi circostanziali reputati “neutri” e non suscettibili d’assurgere a presunzioni contrassegnate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza – circa l’inesistenza dei presupposti di fatto per l’applicazione all’associazione del regime fiscale agevolato. In verità, secondo un avviso ormai sedimentato di questa Corte, “le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111 (ora art. 148), si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto” (v. in particolare Cass. n. 4872 del 2015). Si è ulteriormente chiarito che in tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dall’art. 11 (ora art. 148), su evocato in favore delle associazioni non lucrative dipende, non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, “il cui onere probatorio incombe sulla contribuente” (Cass. n. 16449 del 2016). In altri termini, poichè il citato art. 111 TUIR (ora art. 148), costituisce deroga alla disciplina generale, fissata dal medesimo D.P.R., artt. 86 e 87, secondo cui l’IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche, ne consegue che “l’onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l’esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 c.c.” (Cass. n. 23167 del 2017; Cass. n. 32119 del 2018; Cass. n. 19398 del 2015; Cass. n. 3360 del 2013). Questa Corte ha osservato pure che le suddette agevolazioni tributarie di cui all’art. 148 menzionato TUIR, in favore di enti di tipo associativo commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, “si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto” (cfr. Cass. n. 4872 del 2015).

Nello specifico, gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dalla norma in tema di esenzione a condizione non solo dell’inserimento, nei loro atti costitutivi di specifiche clausole regolatrici della vita associativa, ma anche dell’accertamento – che va effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione – del fatto che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse (Cass. n. 11456 del 2010; Cass. n. 5931 del 2015; Cass. n. 8623 del 2012).

Nel caso che occupa, la CTR, senza motivare circa l’assenza di attività assembleare ed in particolare in ordine alla mancata convocazione e partecipazione degli associati all’assemblea e alla radicale mancanza finanche di una bacheca informativa funzionale alle comunicazioni sociali, ha riconosciuto la spettanza dell’esenzione, ancorchè questa non sia suscettibile in linea astratta d’essere riconosciuta qualora faccia difetto la partecipazione degli associati alla vita dell’ente (Cass. n. 32119 del 2018).

Il profilo della mancanza di attività assembleare ed in particolare gli aspetti afferenti la mancata convocazione e partecipazione degli associati all’assemblea sono stati obliterati dal giudice di merito, che li ha lasciati totalmente in disparte concentrando la propria attenzione sullo conformità fra la danza ed altre attività svolte dall’ente e le sue “finalità istituzionali”. La CTR, in altri termini, ha eluso la necessità di soffermarsi sulla prova – pretendendo l’assolvimento del relativo onere da parte del contribuente – in ordine al fatto che gli aventi diritto alla partecipazione alla vita associativa venissero effettivamente convocati e chiamati ad assumere le decisioni in sede di assemblea dei soci dell’associazione. Nell’impianto motivazionale della sentenza d’appello fa difetto qualsivoglia argomentazione sull’effettivo dispiegarsi democratico della vita associativa.

In ultima analisi, la CTR non si è uniformata ai suddetti principi.

Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, che di detti principi terrà conto nel contesto di un nuovo esame della causa, provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, ivi comprese quelle della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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