Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6402 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 06/03/2020), n.6402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21713-2018 proposto da:

S.J., C.S., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato CESARE

CARDONI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO

CONTICELLI;

– ricorrenti –

contro

SO.GE.PA. S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 301/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La So.Ge.Pa. s.r.l. intimò sfratto per morosità a C.S. e S.J., in qualità di eredi del defunto S.C., in relazione ad un immobile da quest’ultimo condotto in locazione, e le citò contestualmente a comparire per la convalida davanti al Tribunale di Viterbo.

Le convenute si costituirono opponendosi alla convalida.

All’udienza fissata il Giudice, nonostante l’opposizione, convalidò lo sfratto nei confronti del defunto S.C. e dispose il mutamento del rito, ponendo a carico delle convenute le spese della fase di convalida.

2. Le intimate hanno proposto appello avverso il provvedimento di convalida, rilevando che esso era stato pronunciato in assenza dei presupposti di legge.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 5 marzo 2018, ha dichiarato l’appello inammissibile, sul rilievo che il provvedimento emesso era, in realtà, un’ordinanza di rilascio ai sensi dell’art. 665 c.p.c., come tale non impugnabile. Regolando le spese, la Corte di merito ha dichiarato in motivazione di doverle compensare per la particolarità della questione e per l’abnormità del provvedimento impugnato, mentre in dispositivo ha condannato le appellanti al pagamento delle spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso C.S. e S.J. con unico atto affidato a due motivi.

La So.Ge.Pa. s.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e le ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, evidenziando il contrasto tra motivazione e dispositivo e sostenendo che, nella specie, dovrebbe prevalere la motivazione, sicchè il ricorso potrebbe essere accolto con decisione di merito da parte di questa Corte.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo.

Secondo le ricorrenti, qualora non fosse accolto il primo motivo, la sentenza impugnata dovrebbe comunque ritenersi affetta da nullità per l’insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo.

3. Osserva la Corte che è fondato il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato in più occasioni che nell’ordinario giudizio di cognizione, l’esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale (v. la sentenza 10 settembre 2015, n. 17910, e l’ordinanza 18 ottobre 2017, n. 24600).

Vi è però un altro filone giurisprudenziale, che non è affatto in contrasto con il precedente, secondo cui il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, poichè non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2 (sentenza 12 marzo 2018, n. 5939).

Nel caso in esame, la motivazione ed il dispositivo della sentenza impugnata sono in un evidente insanabile contrasto; d’altra parte, la scarsezza delle argomentazioni usate per giustificare la compensazione non permette di stabilire con certezza se l’intenzione della Corte d’appello fosse quella di compensare le spese o, viceversa, di porle a carico delle appellanti (che erano, sostanzialmente, soccombenti). Ne consegue che, richiamando l’ultima sentenza sopra citata, va dichiarata la nullità dell’impugnata sentenza in punto di liquidazione delle spese.

4. In conclusione, è accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo.

La sentenza impugnata è cassata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, compensando le spese del giudizio di appello.

Quanto, poi, alle spese dell’odierno giudizio, ritiene la Corte che debbano pure essere compensate, perchè le odierne ricorrenti rimangono pur sempre soccombenti in rapporto all’esito complessivo del giudizio, posto che lo sfratto per morosità intimato nei loro confronti è stato accolto.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, compensa integralmente le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

Civile – 3, il 30 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 6 marzo 2020

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