Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6401 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. II, 21/03/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 21/03/2011), n.6401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.C., titolare dell’omonima ditta individuale P.IVA

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS

34/B, presso lo studio dell’avvocato CECCONI MAURIZIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHIARINI ALBERTO;

– ricorrente –

contro

C.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 809/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato CECCONI Maurizio, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso, deposita due avvisi ricevimento

notifica;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 14 giugno 1993 C.C. propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti il 13 maggio 1993, avente per oggetto il pagamento di L. 10.000.000 a B.C., quale residuo del compenso relativo a lavori edili compiuti in appalto: dedusse che le opere non erano state completate e presentavano vizi e difformita’, sicche’ chiese, in via riconvenzionale, che fosse pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto e che costui fosse condannato al risarcimento dei danni. B.C. contesto’ la fondatezza di tali domande e sostenne che eventuali manchevolezze erano da attribuire non a lui stesso, ma esclusivamente al direttore dei lavori Bu.Co., che chiamo’ in causa, su autorizzazione del giudice istruttore.

All’esito dell’istruzione, con sentenza del 27 aprile 2002 il Tribunale respinse l’opposizione e le domande riconvenzionali.

Impugnata da C.C. nei confronti di B.C., la decisione e’ stata riformata dalla Corte d’appello di Firenze, che in accoglimento del gravame ha revocato il provvedimento monitorio e ha dichiarato “completamente neutralizzato, per effetto della contraria posta risarcitoria vantata dal committente in relazione allo stesso appalto, il residuo credito di B.C., relativo al compenso per l’appalto de guo”.

B.C. ha chiesto la cassazione di tale sentenza, in base a un motivo. C.C. non ha svolto attivita’ difensive nel giudizio di legittimita’.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso B.C. lamenta che la Corte d’appello ha mancato di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Bo.Co., da considerare litisconsorte necessario sotto il profilo processuale, in quanto chiamato in causa nel giudizio di primo grado come esclusivo responsabile delle difformita’ e dei vizi in questione, derivati da violazioni urbanistiche e da errori progettuali a lui soltanto attribuibili.

La doglianza risulta infondata, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass. 28 gennaio 2005 n. 1748), secondo cui il principio dell’estensione automatica della domanda dell’attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuate al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell’attore, in ragione del fatto che il terzo si individui come unico obbligato nei confronti dell’attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l’obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l’attore in alternativa rispetto a quella individuata dall’attore), ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternativita’, l’unicita’ del complessivo rapporto controverso; il suddetto principio, invece, non opera, allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore come causa petendi ed in particolare, ove l’azione dell’attore sia di natura risarcitoria, qualora venga dedotto un titolo di responsabilita’ del terzo verso l’attore diverso da quello da lui invocato, al fine non gia’ dell’affermazione della responsabilita’ diretta ed esclusiva del terzo verso l’attore sulla base del rapporto dedotto dal medesimo, bensi’ allo scopo di ottenere, sulla base del diverso rapporto di responsabilita’ dedotto, il rilievo dalla responsabilita’ invocata dall’attore con la domanda introduttiva della lite; e in questo secondo caso resta ferma l’autonomia sostanziale dei due rapporti confluiti nello stesso processo. Appunto una tale ipotesi di “autonomia sostanziale” – che esclude in radice la configurabilita’ di una causa inscindibile o di cause tra loro dipendenti, con conseguente inapplicabilita’ dell’art. 331 c.p.c. – e’ ravvisatale nella specie, poiche’ la responsabilita’ attribuita da B.C. a Bo.Co. trova la sua ragione in un titolo contrattuale (l’incarico di prestazione d’opera professionale di direttore dei lavori) distinto da quello fatto valere da L.C. nei confronti dello stesso B. C. (l’appalto affidatogli per la realizzazione del fabbricato in questione): v. Cass. 21 ottobre 2008 n. 25559, pronunciata con riferimento a una fattispecie analoga a quella ora in considerazione.

Ne’ e’ pertinente il precedente richiamato nel ricorso (Cass. 27 aprile 1989 n. 1948, che riguarda la diversa ipotesi della chiamata in causa iussu iudicis ai sensi dell’art. 107 c.p.c., la quale da luogo comunque a un litisconsorzio necessario per ragioni processuali (v. , da ultimo, Cass. 17 febbraio 2010 n. 3717).

Il ricorso viene pertanto rigettato.

Non vi e’ da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l’intimato non ha svolto attivita’ difensive.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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