Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6401 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. II, 16/03/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 16/03/2010), n.6401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, domiciliato presso gli Uffici di questa in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1496 depositata il 13

febbraio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha

concluso, per il rinnovo della notifica, conclusioni alle quale si

è riportato, in Camera di consiglio, l’Avvocato generale Dott.

Domenico Iannelli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che G.G. adiva il Giudice di pace di Montoro Superiore chiedendo l’accertamento del suo diritto a percepire, nella sua qualità di messo notificatore presso il Comune di Solfora, la somma di Euro 672,43 per avere notificato, in occasione delle elezioni del Parlamento Europeo del 12 giugno 1994, n. 434 certificati elettorali, con conseguente condanna del Ministero dell’interno;

che nella resistenza dell’Amministrazione convenuta, l’adito Giudice di pace, con sentenza in data 1 aprile 2003, condannava il Ministero al pagamento della somma richiesta, oltre interessi legali e spese;

che il Tribunale di Napoli, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 13 febbraio 2006, ha dichiarato inammissibile il gravame del Ministero, rilevando che la sentenza del Giudice di pace, trattandosi di pronuncia secondo equità, era impugnabile, non con l’appello, ma con il ricorso per cassazione;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale il Ministero ha proposto ricorso, con atto notificato il 15 febbraio 2007, sulla base di cinque motivi;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che il ricorso per cassazione è stato notificato all’intimato G.G., rimasto contumace in appello, nel domicilio eletto in primo grado, presso lo studio dell’Avv. Meri Ricciarelli (piazza Martiri d’Ungheria, 1, a Santa Paolina – AV), che lo aveva difeso nel giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di pace;

che quando, come nella specie, non sia espressamente conferita per tutti i gradi del giudizio, l’elezione di domicilio contenuta nella procura spiega i suoi effetti solo per il grado di giudizio per il quale è stata conferita: pertanto, la notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, se effettuata presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 330 c.p.c., comma 3, ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non inesistente, e, conseguentemente, sanabile mediante rinnovazione nella residenza o nel domicilio della parte (Cass., Sez. 1^, 25 luglio 2006, n. 16952; Cass., Sez. Un., 29 aprile 2008, n. 10817);

che, in applicazione di detto principio, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., deve essere ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, nel luogo indicato nell’art. 330 c.p.c., comma 3, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

PQM

La Corte ordina, il rinnovo della notificazione del ricorso per cassazione nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

 

 

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