Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6401 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 09/03/2021), n.6401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5509-2017 proposto da:

ALBERGO EL FARO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA 3, presso lo studio dell’avvocato OTTONE SALVATI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE

VARI’, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7940/2016 della COMM. TRIB. PROV. di ROMA,

depositata il 05/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 7940/15/16, depositata il 5 dicembre 2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., così pronunciando in parziale riforma della decisione di prime cure che, per suo conto, – in parziale accoglimento del ricorso della contribuente, recante impugnazione di un’intimazione di pagamento fondata su n. 9 cartelle esattoriali, aveva dichiarato dovuti i soli importi di cui a due cartelle esattoriali (n. 097 2008 0134537548 e n. 097 2009 0217097772);

– a fondamento del decisum il giudice del gravame ha rilevato che:

– la sentenza n. 87/2008, resa in distinto giudizio, aveva “annullato solo l’iscrizione ipotecaria lasciando pienamente vigente le sottostanti cartelle di pagamento che risultano regolarmente notificate”, tanto che la contribuente (“dopo il 2008”) aveva “impugnato le medesime cartelle di pagamento”;

– “la piena validità delle cartelle di pagamento sottese alla impugnata intimazione di pagamento” conseguiva dalla pronuncia (n. 6172/14) che, resa in distinto giudizio, si poneva quale giudicato esterno ad efficacia dirimente;

2. – Albergo EL Faro S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi illustrati con memoria;

– resiste con controricorso Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., che pur ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente denuncia nullità della gravata pronuncia per violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sull’eccezione di estinzione dei carichi tributari, per prescrizione decennale, qual riproposta in sede di appello; nè, si deduce, poteva assumere rilievo il giudizio relativo all’iscrizione ipotecaria (definito con sentenza n. 87/22/2008, depositata il 20 maggio 2008, della Commissione tributaria provinciale di Roma) della quale il giudice adito aveva dichiarato la nullità;

– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, reca anch’esso la doglianza di omessa pronuncia con riferimento (questa volta) all’eccezione di nullità della notifica delle cartelle esattoriali, qual riproposta anch’essa in appello;

– col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., deducendo, in sintesi, che, – avuto riguardo al contenuto della pronuncia resa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma (n. 6172/14, del 24 marzo 2014) che, giustappunto, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l’estratto di ruolo, – da detta statuizione alcuna preclusione, da giudicato, poteva conseguire quanto all’accertamento relativo alla notificazione delle cartelle esattoriali, non essendo il giudice entrato “nel merito della questione relativa alla notificazione delle ridette cartelle”;

2. – seguendo l’ordine logico delle questioni poste, la Corte rileva l’infondatezza del secondo motivo di ricorso in quanto il giudice del gravame, sia pur sintetim, ha operato uno specifico accertamento sul thema decidendum rilevando che l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria aveva lasciato “pienamente vigente le sottostanti cartelle di pagamento che risultano regolarmente notificate”, tanto che la contribuente (“dopo il 2008”) aveva “impugnato le medesime cartelle di pagamento”;

3. – dalla infondatezza del secondo motivo consegue, quindi, l’inammissibilità del terzo motivo in quanto, – seppur evocato il giudicato esterno, – il giudice del gravame ha compiuto, come detto, un autonomo accertamento in ordine alla (regolare) notificazione delle cartelle esattoriali in contestazione, laddove la ricorrente denuncia che l’accertamento relativo alla corretta notificazione delle cartelle esattoriali non avrebbe potuto desumersi da detto giudicato;

4. – è, per converso, fondato, e va accolto, il primo motivo di ricorso;

4.1 – in relazione al motivo, – che risulta autosufficiente quanto alla riproposizione in appello dell’eccezione di prescrizione quale fatto estintivo sopravvenuto alla notificazione delle cartelle esattoriali (v., ex plurimis, Cass., 18 febbraio 2020, n. 3990; Cass., 29 novembre 2019, n. 31282), – deve rilevarsi che, in effetti, la gravata sentenza non ha espressamente esaminato la questione, così, devolutale, e che un criterio decisorio nemmeno può desumersi, per implicito, dagli accertamenti che hanno avuto ad oggetto le questioni relative alla notificazione delle cartelle esattoriali;

4.2 – la Corte ha rilevato, in relazione alla denunciata omessa pronuncia, che la Cassazione può procedere alla correzione della motivazione della gravata sentenza (cui non è di ostacolo il denunciato error in procedendo; v., ex plurimis, Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962), purchè la correzione (solo in diritto) non implichi accertamenti e valutazioni di fatto (v., ex plurimis, Cass., 6 settembre 2017, n. 20806; Cass., 25 ottobre 2013, n. 24165; Cass., 18 marzo 2005, n. 5954; Cass., 16 maggio 1998, n. 4939);

– come, poi, statuito dalla Corte, la cassazione sostitutiva con giudizio di merito (art. 384 c.p.c., comma 2) presuppone che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ed è, quindi, preclusa qualora i fatti rilevanti per una diversa decisione sul fondamento della domanda o dell’impugnazione non siano stati accertati nel precedente grado di giudizio (Cass., 27 febbraio 2020, n. 5353; Cass., 13 settembre 2013, n. 21045; Cass., 29 gennaio 2007, n. 1887; Cass., 22 maggio 2006, n. 11928; Cass., 14 maggio 2003, n. 7451; Cass., 16 marzo 1996, n. 2238);

5. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla stessa Commissione tributaria regionale del Lazio che procederà all’esame delle questioni sottese all’eccezione di estinzione dei carichi tributari, per prescrizione decennale, qual riproposta in sede di appello, verificando (anche) la riferibilità, alle cartelle esattoriali in contestazione tra le parti, della sopravvenuta pronuncia della Commissione tributaria regionale del Lazio (n. 11289/17, del 10 maggio 2017) che parte ricorrente indica come passata in giudicato.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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