Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6400 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. II, 21/03/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 21/03/2011), n.6400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15959-2005 proposto da:

T.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

MANZI LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato LANZA DI SCALEA

PIETRO;

– ricorrente –

contro

COMUNIONE TONNARA DI SCOPELLO C.F. (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresenta e difesa

dall’avvocato CARONNA ANDREA;

– controricorrenti –

e contro

B.A. (OMISSIS), B.L.

(OMISSIS), L.C.A. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 292/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 15/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’estinzione del procedimento

per intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che con sentenza depositata in data 15/3/2005 la Corte di Appello di Palermo dichiarava inammissibili le domande proposte da T. L., L.C.A., B.L. e B.A. contro la comunione Tonnara Scopello per carenza di capacità processuale di quest’ultima;

– che con ricorso notificato in data 16/6/2005 T.L. proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza;

che si costituiva con controricorso la Comunione Tonnara Scopello;

– che in data 7/1/2011 T.L. depositava atto di rinuncia al ricorso con dichiarazione di accettazione dell’avv. Andrea Caronna difensore costituito della Comunione Tonnara di Scopello.

Ritenuto:

– che la rinuncia è stata depositata tempestivamente ed è stata sottoscritta dalla parte e dal suo avvocato, come prescritto dall’art. 390 c.p.c.;

che la rinuncia è stata regolarmente vistata e accettata dall’avvocato della costituita comunione Tonnara di Scopello;

– che non vi sono altre parti costituite oltre al ricorrente e alla controricorrente accettante;

– che pertanto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 3 nel testo anteriore alla modifica di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (applicabile in quanto il ricorso è stato proposto prima dell’entrata in vigore del predette decreto) ,deve essere pronunciata ordinanza di estinzione del processo;

– che ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4. non v’è luogo a provvedere sulle spese stante l’adesione alla rinuncia.

P.Q.M.

Dichiara estinto per rinuncia il processo R.G.N. 15959/2005 di cui al ricorso proposto da T.L. contro Comunione Tonnara di Scopello e nei confronti di L.C.A., B.L. e B.A..

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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