Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6400 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 09/03/2021), n.6400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18027-2016 proposto da:

B.M.V., V. SRL, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell’avvocato PIETRO SARROCCO,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 389/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 27/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – la V. S.r.l., e B.M.V., sulla base di tre motivi, ricorrono per la cassazione della sentenza n. 389/2016, depositata il 27 gennaio 2016, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello dalle stesse odierne ricorrenti proposto avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di una cartella esattoriale recante l’iscrizione a ruolo di importi dovuti, a titolo di Invim, in relazione ad avviso di rettifica e liquidazione emesso in esito a pronuncia giudiziale (n. 223/36/07 della Commissione tributaria regionale del Lazio);

– l’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita al solo fine di partecipare alla discussione del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – in via pregiudiziale, va rilevato che le ricorrenti hanno depositato memoria, notificata a controparte, con la quale hanno dichiarato di rinunciare al ricorso in relazione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3, conv. con L. n. 136 del 2018; definizione, questa, della quale ha dato riscontro la stessa controricorrente;

– la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); e, ad ogni modo, la rinuncia al ricorso produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857);

2. – non ricorrono i presupposti per una pronuncia sulle spese del giudizio, in quanto le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, cit.), non trovando applicazione, nella fattispecie, la stessa regola generale, in tema di rinuncia al ricorso, prevista dall’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr., ex plurimis, Cass., 13 marzo 2019, n. 7107; Cass., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., 27 aprile 2018, n. 10198);

– alcunchè va disposto in ordine all’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA