Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6400 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 06/03/2020), n.6400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21016-2018 proposto da:

IMPRESA FREDERIK DI PREZIOSI S.A.S., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato ROCCO AGOSTINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE VIOLA;

– ricorrente –

contro

FINO 2 SECURITISATION S.R.L. e per essa, quale mandataria, DOBANK

S.P.A., in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LILIO 95, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE FERRARI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 406/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.C. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, il Banco di Sicilia s.p.a. e – sulla premessa di essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, al pagamento di rilevanti importi in favore della convenuta, in qualità di fideiussore dell’impresa C.P. – chiese che fosse ordinato alla convenuta l’esibizione di una copia di tale fideiussione e che il Banco di Sicilia fosse condannato al risarcimento dei danni nella misura di cinque milioni di curo.

Si costituì in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 22 febbraio 2018, ha dichiarato inammissibile il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catania ricorre l’Impresa Frederik s.a.s., in persona del suo rappresentante legale Carmelo C., con atto affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la Fino 2 Securization s.r.l., quale mandataria della Dobank s.p.a., cessionaria del credito.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 323 c.p.c., rilevando che la sentenza impugnata sarebbe stata pronunciata in favore di una parte non legittimata (leggi: la Arena NPL One s.r.l.).

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza e del procedimento, asserendo che il Banco di Sicilia non si costituì nel giudizio di appello fino alla precisazione delle conclusioni, il che avrebbe comportato “la rinuncia all’azione”.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza e del procedimento, rilevando che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la contumacia del Banco di Sicilia e che la Arena NPL One s.r.l. era del tutto estranea al giudizio, per cui la sentenza non avrebbe potuto essere pronunciata nei suoi confronti.

4. Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile per una serie di convergenti ragioni.

Si rileva, innanzitutto, che, come puntualmente eccepito dalla parte controricorrente, il ricorso è stato redatto da un soggetto (la Impresa Frederik s.a.s.) che non era parte nelle precedenti fasi di merito, in cui l’attore era C.C.; nè la ricorrente ha dedotto di avere un qualche titolo per succedere a quest’ultimo.

Il ricorso è poi inammissibile in quanto redatto in modo non rispettoso dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), poichè è privo di una qualsivoglia esposizione sommaria dei fatti di causa.

Le censure, inoltre, si presentano come un confuso tentativo di rimettere in discussione i precedenti gradi di giudizio, ma non sono formulate in modo effettivamente comprensibile.

5. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 30 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 6 marzo 2020

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