Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 640 del 12/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.12/01/2017), n. 640
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18547-2015 proposto da:
C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato c difeso dall’avvocato MARIA
ELENA CONCAROTTI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI PIACENZA, CF. (OMISSIS), in persona del Prefetto in
carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 15/2015 del TRIBUNALE di PIACENZA, emessa e
depositata l’8/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E’ stata depositata la seguente relazione.
“1. C.E. propose opposizione, davanti al Giudice di pace di Fiorenzuola d’Arda, avverso il verbale col quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida per aver guidato con patente sospesa di validità.
Il Giudice di pace rigettò il ricorso.
2. La pronuncia è stata sottoposta ad appello da parte dell’attore soccombente e il Tribunale di Piacenza, con sentenza dell’8 gennaio 2015, ha dichiarato inammissibile l’appello, compensando integralmente le spese di giudizio.
3. Contro la sentenza d’appello ricorre C.E. con atto affidato ad un unico motivo.
Resiste il Prefetto di Piacenza con controricorso, mentre il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva in questa sede.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.
5. Il primo ed unico motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
5.1. Il motivo è inammissibile.
Si rileva, in proposito, che il ricorso risulta redatto con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 6).
Esso, infatti, da un lato non contiene una sommaria esposizione dei fatti della causa, in particolare in ordine alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell’opposizione avverso la sanzione irrogata; da un altro lato, poi, fa riferimento ad atti del presente e di altro procedimento, lamentando anche un errore personale del difensore, senza indicare in alcun modo nè se nè dove tali atti siano stati messi a disposizione di questa Corte; per altro aspetto, poi, il ricorso richiama circostanze di fatto non esaminabili in questa sede.
E’ appena il caso di aggiungere, infine, che non vi è alcuna contraddizione, in astratto, fra la decisione di sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e quella, emessa con la successiva sentenza definitiva, di ritenere l’appello inammissibile per inidoneità della censura relativa alla contestazione del verbale dei Carabinieri.
6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile”.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.
2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.000, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 3 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017