Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 64 del 04/01/2018

Cassazione civile, sez. II, 04/01/2018, (ud. 13/10/2017, dep.04/01/2018),  n. 64

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso del 17.9.2010 C.G., S.C. e B.M. adivano la Corte d’appello di Roma per ottenere la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, per la durata irragionevole di un processo amministrativo instaurato innanzi al TAR Campania il 17.9.1996 ed ancora pendente alla data di proposizione della domanda di equa riparazione.

Con decreto del 12.1.2015 la Corte adita rigettava la domanda, in considerazione del fatto che l’istanza di prelievo, necessaria ai fini della proponibilità D.L. n. 112 del 2008, ex art. 54, comma 2, era stata depositata soltanto il 1.2.2010, e dunque da tale momento fino a quello di proposizione della domanda ex L. n. 89 del 2001, non era trascorso il termine di durata ragionevole del processo.

Per la cassazione di tale decreto C.G., S.C. e B.M. ricorrono in base ad un motivo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo di ricorso espone la violazione e “mancata applicazione” della L. n. 89 del 2001, art. 2,D.L. n. 112 del 2008, art. 54, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, R.D. n. 642 del 1907, art. 51, comma 2, 6, par. 1, 13, 19 e 53 CEDU e artt. 24 e 111 Cost., in quanto la proposizione dell’istanza di prelievo costituisce una mera condizione di procedibilità (recte, proponibilità: n.d.r.), che non condiziona l’esistenza del diritto all’equa riparazione per il periodo di tempo precedente al D.L. n. 112 del 2008, e che una volta presentata consente di considerare ai fini indennitari anche il periodo anteriore.

2. – Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha già affermato più volte, “(i)l fatto che ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, dell’allegato 4, nei giudizi pendenti – come nel caso in esame alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo condizioni la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima (Cass. n. 3740/13), non significa che detta istanza costituisca, per una sorta di fictio iuris limitata ai fini applicativi della L. n. 89 del 2001, il momento a partire dal quale assume rilievo la pendenza giudiziale e si debba calcolare, di riflesso, la durata ragionevole. Al contrario, detta norma ha una lettura più semplice e binaria, nel senso che senza l’istanza di prelievo la domanda di equa riparazione non può essere proposta nè per il periodo anteriore nè per quello successivo, mentre una volta proposta l’istanza, la domanda stessa è proponibile senz’alcuna limitazione. Accertatane la presentazione nel giudizio presupposto, l’istanza di prelievo assolve ed esaurisce la propria funzione di presupposto processuale del procedimento di equa riparazione, nel quale le condizioni di fondatezza della domanda sono costituite da altro, quale la durata eccedente, il paterna d’animo connesso e l’inesistenza di cause di esclusione del diritto positivizzate dall’art. 2, comma 2-quinquies legge Pinto o altrimenti enucleate dal sistema in via pretoria” (Cass. n. 13554/16; conformi, n. 2172/17).

3. – La Corte distrettuale si è discostata da tale interpretazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, incorrendo in un duplice errore di diritto lì dove non solo ha ritenuto non indennizzabile il ritardo precedente all’istanza di prelievo, ma altresì ha considerato che anche la durata ragionevole dovesse essere computata a decorrere dall’istanza stessa.

4. – Non ricorrendo le condizioni per emettere una pronuncia sostitutiva di merito, cui osta la necessità d’un apprezzamento di puro fatto sulla durata eccedente del giudizio presupposto e sull’an e il quantum del patema d’animo indennizzabile, il decreto impugnato va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che nel decidere il merito si atterrà al principio di diritto sopra richiamato e provvederà, altresì, sulle spese di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2018

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