Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6399 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. II, 16/03/2010, (ud. 26/10/2009, dep. 16/03/2010), n.6399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1405/2008 proposto da:

C.T., B.M.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato TADDEI GIOVANNI, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.F., in proprio e nella qualità di procuratore

generale del proprio fratello B.E., B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 91/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 10/03/08, depositata l’11/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

nessuna delle parti è presente;

E’ presente il Dott. ANTONIETTA CARESTIA della Procura Generale che

nulla osserva.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.T. e B.M.R. impugnano la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria n. 91 del 2008 depositata l’11 marzo 2008, che dichiarava inammissibile il loro appello perchè proposto tardivamente (oltre i 30 giorni) avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 478 del 2003.

Il giudice dell’impugnazione rilevava che la notifica del provvedimento impugnato era intervenuta il 7 novembre 2003, che il termine per l’impugnazione scadeva il 7 dicembre 2003 e che la notifica dell’appello era intervenuta soltanto il 9 dicembre 2003, a termine ormai scaduto. L’odierno ricorrente lamenta l’errore in cui è incorso il giudice dell’impugnazione, che non ha considerato che il giorno in cui veniva a scadere il termine era festivo (domenica), con conseguente proroga del termine al giorno successivo, anch’esso festivo (8 dicembre) e conseguente scadenza al giorno ulteriormente successivo, ai sensi dell’art. 155 c.p.c.. Di conseguenza l’appello notificato il 9 dicembre 2003 risulta tempestivo.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Il ricorso appare fondato. Il termine di 30 giorni per l’appello scadeva il 7 dicembre 2003, domenica. Il giorno successivo era festivo. La scadenza era prorogata al 9 dicembre 2003, giorno in cui fu effettuata la notifica. Di conseguenza l’appello era tempestivo.

Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

 

 

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