Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6399 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 09/03/2021), n.6399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2778-2016 proposto da:

AGRIVERDE SS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO GIUDICI, PAOLO

BONOMI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA ESATRI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO V.E. SPINOSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO DALL’ASTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2328/2015 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 2328/64/2015, depositata il 26 maggio 2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello di Agriverde S.S. e, così, integralmente confermato la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione proposta dalla contribuente avverso il diniego di rateizzazione del debito tributario iscritto a ruolo (per Euro 925.229,13);

– il giudice del gravame ha ritenuto che la contribuente non si trovasse in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà all’adempimento, – avuto riguardo alla richiesta dilazione dell’adempimento in settantadue rate mensili (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19), – in quanto: a) – come già accertato dal giudice del primo grado, e come emergente dalla documentazione prodotta dalla contribuente, l’entità degli utili annuali (Euro 13.624,54) avrebbe consentito (solo) il pagamento di una rata mensile (pari ad Euro 12.279,00); b) – irrilevante rimaneva la conclusione (nel 2007) di un contratto preliminare di vendita di immobili il cui valore (a distanza di oltre 7 anni) non era stato (ancora) monetizzato;

2. – Agriverde S.S. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso Equitalia Nord S.p.a.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla perizia di stima che, prodotta a fondamento della richiesta rateizzazione, esponeva un valore dei beni di proprietà (per Euro 1.422.098,00) di gran lunga superiore al debito tributario oggetto di richiesta di dilazione;

– il secondo motivo espone la denuncia di violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19, assumendo la ricorrente che la gravata sentenza, nell’escludere i presupposti della richiesta rateizzazione, aveva (indebitamente) valutato la situazione di temporanea difficoltà economica attraverso dati (indice di liquidità e indice alfa) del tutto estranei al dettato regolativo di cui all’art. 19, cit., e non aveva considerato nè il valore stimato del patrimonio immobiliare nè quello degli immobili oggetto di preliminare di vendita; laddove, nella fattispecie, veniva in rilievo un evento straordinario e imprevedibile, integrante forza maggiore e legato al “ritardo nell’adozione delle modifiche dello strumento urbanistico relativo all’area ricomprendente gli immobili oggetto di vendita”;

2. – il primo motivo di ricorso è inammissibile;

2.1 – la ricorrente, – nell’evocare l’omesso esame di una perizia di stima la cui esistenza non emerge dalla gravata sentenza, – non assolve, innanzitutto, all’onere di autosufficienza del ricorso, quanto a modalità della relativa produzione (v., ex plurimis, Cass., 13 novembre 2018, n. 29093; Cass., 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. Sez. U., 25 marzo 2010, n. 7161; Id., 2 dicembre 2008, n. 28547; Id., 31 ottobre 2007, n. 23019);

– per di più, va soggiunto, – dovendo concernere l’omesso esame di fatto decisivo non la fonte di prova in sè considerata ma il dato fattuale (in tesi il valore dei beni di proprietà (per Euro 1.422.098,00) di gran lunga superiore al debito tributario oggetto di richiesta di dilazione), – la censura rimane inconferente ai fini della decisione, così difettando la stessa decisività del fatto, – posto che, da un lato, l’istanza di rateizzazione risulta legata al presupposto giustificativo costituito dalla “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” del contribuente e, dall’altro, che il giudice del gravame, come anticipato, ha posto in discussione, – piuttosto che il valore degli immobili (qual in tesi confermato dalla detta perizia), – la loro agevole commerciabilità, ed in ragione del tempo già decorso (7 anni) dalla stipula del relativo preliminare di acquisto;

3. – il secondo motivo è destituito di fondamento;

3.1 – il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19, ratione temporis disponeva nei seguenti termini:

– “L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili” (c. 1);

– “In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può più essere rateizzato” (c. 3);

3.2 – la lettura coordinata della sopra riportate disposizioni rende ragione del rilievo secondo il quale in tanto può parlarsi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà in quanto il contribuente sia, ad ogni modo, in condizione di adempiere alla richiesta rateizzazione (in 72 rate mensili);

– il cennato presupposto deve, pertanto, escludersi laddove, già al momento della richiesta, il contribuente, così come accertato dal giudice del gravame, si trovi nell’impossibilità di adempiere al piano di rateizzazione (72 rate mensili), avuto riguardo, per l’appunto, all’allora vigente regime della decadenza;

3.3 – è poi ben vero che, – nell’esposizione dei fatti di causa e, in particolare, delle difese svolte dalle parti, – la gravata sentenza ha fatto riferimento (quanto alle difese di Equitalia) ai dati che formano oggetto di censura (indice di liquidità e indice alfa); ciò non di meno la ratio decidendi della gravata sentenza va rinvenuta in un autonomo accertamento che ha avuto ad oggetto il ridetto presupposto del diritto alla rateizzazione, – qual identificato, per l’appunto, nella “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” del contribuente, – la cui ricorrenza è stata esclusa in ragione della circostanza che la contribuente, in un anno, si trovava nelle condizioni di poter adempiere ad una sola rata;

– laddove integra una deduzione nuova, inammissibile in questa sede, il riferimento, svolto in ricorso, ad un evento straordinario e imprevedibile, integrante forza maggiore, non essendo controverso che la richiesta in contestazione era stata, nella fattispecie, avanzata ai sensi dell’art. 19, cit., comma 1;

4. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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