Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6398 del 15/03/2018


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Cassazione civile, sez. III, 15/03/2018, (ud. 11/01/2018, dep.15/03/2018),  n. 6398

Fatto

Il Tribunale di Taranto, in accoglimento dell’opposizione all’esecuzione proposta dalla (OMISSIS) s.r.l., dichiarò l’inesistenza del titolo esecutivo posto a fondamento dell’iscrizione ipotecaria effettuata nei suoi confronti da Equitalia Sud s.p.a., ordinandone l’immediata cancellazione.

Il giudizio di appello, introdotto da Equitalia Sud, fu interrotto in seguito al sopravvenuto fallimento della appellata (OMISSIS) s.r.l..

Riassunto il processo nei confronti della Curatela, in accoglimento dell’eccezione sollevata da quest’ultima la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 4 novembre 2015, ne ha dichiarato l’estinzione, sulla base dei seguenti rilievi:

– l’art. 43, comma 3, L. Fall., nel prevedere che l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo, configura un ipotesi di interruzione automatica, la quale non richiede la dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti dell’evento interruttivo;

– verificatasi tale ipotesi, il termine per la riassunzione del processo interrotto, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 305 c.p.c., decorre pertanto dalla data in cui la parte interessata alla prosecuzione ha avuto la legale conoscenza dell’evento interruttivo, e non da quella in cui l’interruzione è dichiarata con provvedimento del giudice, quale provvedimento meramente ricognitivo dell’interruzione già automaticamente determinatasi;

– la conoscenza legale si ha quando l’esistenza dell’evento interruttivo sia appresa non in via di mero fatto ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento medesimo, assistita da fede privilegiata;

– nel caso di specie, la sentenza dichiarativa di fallimento, produttiva dell’effetto interruttivo, era stata depositata in data 26 marzo 2014;

– nella medesima data essa era stata comunicata via fax al difensore di Equitalia sud s.p.a., che si era tempestivamente insinuata nel passivo del fallimento;

– doveva dunque ritenersi che in quella data Equitalia Sud avesse acquisito la conoscenza legale della dichiarazione di fallimento, non rilevando, in senso contrario, la circostanza che tale evento fosse stato reso noto in udienza soltanto il successivo 21 maggio 2014, allorchè era stata dichiarata l’interruzione del processo;

– la riassunzione, effettuata con ricorso depositato il giorno 11 agosto 2014, doveva pertanto reputarsi tardiva in quanto posta in essere dopo la scadenza del termine perentorio previsto dall’art. 305 c.p.c..

Avverso la sentenza della Corte leccese propone ricorso per cassazione Equitalia sud s.p.a. sulla base di due motivi. Risponde con controricorso la Curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l.. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha invocato il rigetto del ricorso. La ricorrente e la controricorrente hanno presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e falsa applicazione degli artt. 82,300 e 305 c.p.c. e dell’art. 43L. Fall.”.

Secondo la ricorrente, poichè la comunicazione via fax della sentenza dichiarativa di fallimento era stata effettuata in favore di un avvocato (quello che la rappresentava nella procedura prefallimentare) diverso da quello che la rappresenta nel presente giudizio, doveva escludersi che a seguito della stessa l’evento interruttivo fosse stato portato a conoscenza legale della parte costituita nel giudizio in cui avrebbe dovuto produrre i propri effetti, e doveva invece ritenersi che tale legale conoscenza fosse maturata solo il successivo 21 maggio 2014, a seguito della dichiarazione in udienza dell’evento medesimo da parte del procuratore dell’appellata.

Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, il ricorso in riassunzione depositato il giorno 11 agosto 2014 avrebbe quindi dovuto essere reputato senz’altro tempestivo.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “erronea statuizione in ordine alle spese di lite – violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1”.

La ricorrente deduce che l’erroneo giudizio sulla tardività della riassunzione (censurato con il primo motivo) aveva determinato l’erronea regolazione delle spese di lite che erano state indebitamente posta a suo carico in applicazione della regola della soccombenza.

3. E’ fondato il primo motivo e dal suo accoglimento resta assorbito il secondo.

3.1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla controricorrente, la quale ha invocato la declaratoria di inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., sul presupposto che il provvedimento impugnato avrebbe deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e l’esame dei motivi non offrirebbe elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.

Va al contrario rilevato che la questione posta con il primo motivo di ricorso – se assuma rilevanza, ai fini della legale conoscenza dell’evento che determina l’interruzione del processo, la circostanza che lo stesso sia stato formalmente appreso dalla parte, a mezzo del proprio procuratore, in un giudizio in cui essa è rappresentata da un difensore diverso da quello che la assiste nel processo in cui l’evento medesimo è destinato a produrre i suoi effetti – non risulta ancora affrontata, negli specifici termini, da questa Corte, sicchè l’eccezione si palesa manifestamente infondata.

3.2. Ciò premesso, deve anzitutto ritenersi che, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., la conoscenza dell’evento che determina l’interruzione del processo – la quale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve essere legale, cioè deve essere acquisita non in via di fatto ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento medesimo, assistita da fede privilegiata (Cass. 28/12/2016, n. 27165; Cass. 25/02/2015, n. 3782; Cass. 07/03/2013, n. 5650; Cass. 11/02/2010, n. 3085) – deve investire, non già la parte personalmente, ma il suo difensore, quale soggetto tecnico in grado di valutare gli effetti giuridici dell’evento medesimo e di capire se e da quale momento decorre il termine per riassumere il giudizio. Non possono pertanto condividersi le osservazioni del pubblico ministero (il quale ha invocato il rigetto del ricorso sul rilievo che, ai sensi dell’art. 170 c.p.c., le comunicazioni fatte al procuratore costituito equivalgono a quelle fatte alla parte), giacchè la decorrenza del termine di riassunzione trova il suo fondamento nella conoscenza dell’evento interruttivo da parte del difensore e non in quella personale della parte.

Va poi ricordato che, in relazione all’ipotesi (inversa rispetto a quella in esame) in cui la parte interessata alla prosecuzione del giudizio sia la stessa parte colpita dall’evento interruttivo, questa Corte ha statuito che, in caso di interruzione automatica del processo determinata dall’apertura del fallimento, giusta l’art. 43, comma 3, L. Fall., ai fini del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza, da parte del curatore fallimentare, dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale l’effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare (Cass. 07/03/2013, n. 5650; Cass. 28/12/2016, n. 27165).

Questo principio deve trovare applicazione anche con riguardo all’ipotesi in cui la parte interessata alla prosecuzione sia quella estranea all’evento interruttivo in quanto – come osservato non solo da questo giudice di legittimità (Cass. 07/03/2013, n. 5650) ma anche dal giudice costituzionale (v., ad es., Corte Cost. 12/12/1967, n. 137) – l’esigenza della conoscenza legale si configura sia in relazione alla parte coinvolta dall’evento interruttivo sia in relazione alla parte cui l’evento medesimo non si riferisce, la quale deve essere posta in grado di conoscere se esso si sia o meno verificato e, in caso positivo, essere posta in condizioni di sapere se e da quale momento decorre il termine per la riassunzione.

Ai fini dell’idoneità della conoscenza dell’evento interruttivo a far decorrere il termine di riassunzione, ex art. 305 c.p.c., non è sufficiente, pertanto, il carattere formalmente “legale” della stessa (e cioè che essa sia acquisita per il tramite di atti muniti di fede privilegiata, quali le dichiarazioni, le notificazioni o le certificazioni rappresentative dell’evento medesimo), ma è necessario che abbia specificamente ad oggetto tanto l’evento in sè considerato quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i propri effetti.

Questa conoscenza – nell’ipotesi in cui la parte interessata alla prosecuzione sia assistita in tale processo da un difensore diverso da quello cui è stata data comunicazione dell’evento – si realizza soltanto nel momento in cui anche il secondo difensore acquisisce legale cognizione dell’evento medesimo, atteso che il singolo difensore non è tenuto a conoscere tutti i procedimenti che interessano la parte da lui rappresentata.

Deve pertanto concludersi che, nella vicenda in esame, la comunicazione del deposito della sentenza di fallimento, effettuata in data 26 marzo 2014 in favore del procuratore che assisteva Equitalia sud s.p.a. in sede prefallimentare, non era idonea, ex se, a far decorrere il termine per la riassunzione, non essendovi la prova che tale procuratore fosse a conoscenza dell’esistenza dello specifico giudizio in cui l’evento interruttivo era destinato a produrre i suoi effetti, nel quale la parte era rappresentata da altro procuratore.

Il dies a quo della decorrenza del termine deve invece essere individuato nella diversa data del 21 maggio 2014, allorchè l’evento interruttivo già verificatosi era stato legalmente conosciuto mediante dichiarazione in udienza – anche dal difensore officiato nello specifico giudizio in cui esso era destinato ad operare, il quale, a differenza del primo, era stato in tal modo messo nelle condizioni di provvedere concretamente alla riassunzione della causa.

Il ricorso in riassunzione depositato in data 11 agosto 2014 doveva dunque ritenersi tempestivo, non essendo ancora decorso il termine perentorio previsto dall’art. 305 c.p.c..

Deve pertanto accogliersi il primo motivo di ricorso per cassazione.

4. Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo, in quanto nel provvedere sul merito della causa uniformandosi ai principi appena enunciati, il giudice del rinvio provvederà anche a rinnovare la regolazione delle spese del giudizio.

5. La sentenza impugnata deve allora essere cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, con rinvio della causa, ex art. 383 c.p.c., alla Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, che si uniformerà ai principi sopra illustrati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione (art. 385 c.p.c., comma 3).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 11 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2018

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