Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6398 del 09/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 09/03/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 09/03/2021), n.6398
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28159-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ AGRICOLA CR. SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 721/2014 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,
depositata il 05/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/10/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. – sulla base di un solo motivo, l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 721/14, depositata il 5 maggio 2014, con la quale la Commissione tributaria regionale del Veneto, per quel che qui ancora rileva, disatteso l’appello proposto, in via principale, dalla stessa parte, odierna ricorrente, ha confermato il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva parzialmente accolto l’impugnazione di una cartella esattoriale, – emessa su avviso di liquidazione delle imposte di registro ed ipocatastali dovute in relazione a contratto di compravendita di un terreno agricolo, – dichiarando non dovuta dalla Società agricola Cr. S.r.l. la sanzione (ivi) applicata per il ritardato adempimento;
– la Società Agricola Cr. S.r.l. non ha svolto attività difensiva. Considerato che:
1. – in via pregiudiziale deve rilevarsi che, – per come deduce, e documenta, la stessa Agenzia delle Entrate, – la parte intimata si è avvalsa della facoltà della definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017;
– nello specifico, l’Ufficio competente ha dato conto della regolarità della domanda presentata dalla contribuente e del perfezionamento della definizione “con l’integrale versamento di quanto dovuto” (così la nota dell’Agenzia delle Entrate);
2. – il D.L. n. 50 del 2017, cit., art. 11, prevede che, – una volta presentata l’istanza di definizione agevolata, – “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018” e che “Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.” (c. 10);
– non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, e, per di più, essendosi dato atto del perfezionamento della procedura volta alla definizione della controversia, – ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata (Cass., 5 luglio 2019, n. 18107);
3. – le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 11, comma 10, ult. prop., cit.);
– alcunchè va disposto in ordine al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 trattandosi, difatti, di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è ad ogni modo esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021