Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6398 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 06/03/2020), n.6398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34507-2018 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA DI BENEDETTO;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1508/2018 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, depositata il 30/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

S.S. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Carinola la Generali Assicurazioni SpA, nella sua qualità di impresa designata per la Campania dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 15.492,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito dell’incidente di cui era rimasto vittima in data (OMISSIS) sulla via (OMISSIS), frazione del Comune di (OMISSIS) (CE), allorquando, mentre percorreva la detta via a bordo della sua bicicletta, era stato investito da tergo da una Fiat Punto di colore bianco, il cui conducente dopo l’investimento si era dato alla fuga omettendo di prestare il dovuto soccorso.

L’adito Giudice di Pace, ritenendo sussistente anche una concorrente responsabilità del danneggiato (quanto meno in ordine alla mancata effettuazione di manovre di emergenza tese ad impedire o attenuare gli effetti dell’impatto), in parziale accoglimento della domanda, condannò la convenuta al pagamento della somma di Euro 9.013,50.

Con sentenza 1508/2018 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha rigettato l’appello principale proposto dal S., e, in accoglimento dell’appello incidentale della Generali Assicurazioni SpA, ha rigettato la domanda risarcitoria; in particolare il Tribunale ha valutato non raggiunta la prova dello scontro tra la bicicletta condotta dall’attore ed il veicolo non identificato; al riguardo ha evidenziato: che le dichiarazioni dell’unico teste S.F. (fratello dell’attore) erano estremamente generiche in ordine alla riferita dinamica (peraltro inverosimile sotto diversi profili), e quindi inattendibili; che la denuncia contro ignoti era stata sporta solo dopo due mesi dal sinistro; che non vi era prova che al Pronto Soccorso fosse stato dichiarato che il sinistro si era verificato a causa di un veicolo pirata.

Avverso detta sentenza S.S. propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo.

La Generali Assicurazioni SpA non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, e art. 116 c.p.c., sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ricostruito la fattispecie, valutando in maniera non corretta le risultanze processuali.

Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una complessiva critica alla valutazione del quadro probatorio compiuta dal Giudice di merito.

Come già precisato da questa S.C., tuttavia, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione; siffatta censura, in particolare, non è inquadrabile nè nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto storico da intendere quale preciso accadimento o precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attenendo all’esistenza della motivazione in sè, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; c.d. riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; (Cass. 11892/2016; v. anche Cass. sez. unite 8053/2014).

In altre parole, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 9097/2017).

In ogni modo, in particolare, non sussiste la violazione dell’art. 116 c.p.c., (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), che, come precisato da Cass. 11892 del 2016 e ribadito da Cass. S.U. 16598/2016, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando (e non è il caso di specie) il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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