Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6397 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. II, 16/03/2010, (ud. 26/10/2009, dep. 16/03/2010), n.6397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28500/2007 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AITILIO REGOLO

19, presso lo studio dell’avvocato LIPERA GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RALLO ROBERTO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL, in persona dei suoi legali

rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERULANA 234,

presso lo studio dell’avvocato BOLOGNA GIULIANO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GUZZETTI GIUSEPPE, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

SAN PAOLO IMI SPA, BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL,

M.D.F., D.F.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1102/2006 del TRIBUNALE di COMO del 14/10/05,

depositata il 19/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

nulla osserva.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente, A.A., impugna la sentenza del Tribunale di Como n. 1102 del 2006, pubblicata il 19 settembre 2006, con la quale veniva respinta la sua opposizione all’esecuzione immobiliare, iscritta a ruolo generale n. 298 del 1998, opposizione proposta nei confronti, tra gli altri, dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino.

Resiste con controricorso la Banca Popolare di Sondrio, la quale eccepisce inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dell’impugnazione, proposta oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza non applicandosi la sospensione dei termini processuali per il periodo per feriale.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile perchè manifestamente infondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

La Corte condivide l’avviso del consigliere relatore che ha osservato quanto segue.

“Il ricorso appare manifestamente infondato. Si tratta di impugnazione di sentenza pubblicata il 19 settembre 2006 con la quale il giudice a quo ha respinto un’azione espressamente qualificata come opposizione all’esecuzione e, quindi, non appellabile ma ricorribile in cassazione, restando applicabile, ratione temporis, la novella dell’art. 616 c.p.c., (introdotta dalla L. n. 52 del 2006, art. 14), entrata in vigore il 1 marzo 2006 (art. 22 della legge citata), il ricorso per cassazione doveva essere proposto entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza, e cioè entro il 19 settembre 2007, mentre il ricorso è datato 2 novembre 2007 e le notifiche sono state richieste lo stesso giorno. Trattandosi di opposizione all’esecuzione, non è applicabile la sospensione dei termini per il periodo feriale di cui la L. n. 742 del 1969 (vedi Cass. 2006 n. 6103, Cass. 2007 n. 12250)”.

Con la memoria tempestivamente depositata, parte ricorrente sostiene l’ammissibilità dell’impugnazione, essendo applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale in ragione della pluralità delle domande proposte in giudizio, una sola delle quali esclusa dalla sospensione. Secondo la ricorrente, nel caso in questione, non potendosi configurare una duplicità dei termini di impugnazione per la medesima sentenza, sarebbe applicabile il regime dei termini ordinario.

Le considerazioni esposte dal ricorrente con tale memoria non possono essere condivise. Infatti, è lo stesso ricorrente che ha qualificato la sua domanda come opposizione all’esecuzione (vedi sentenza impugnata e conclusioni ivi assunte), proprio per tale ragione ricorribile in cassazione e non impugnabile con l’ordinario strumento dell’appello, così come lo stesso ricorrente ha fatto. Il giudice ha parimenti qualificato la domanda come opposizione all’esecuzione. Tanto è sufficiente per determinare il regime di impugnazione applicabile. Al riguardo, questa Corte ha affermato che “l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, anche nell’ipotesi in cui l’impugnante intenda allegare l’erroneità di tale qualificazione” (Cass. 2009 n. 475). Nè può assumere rilievo al riguardo la circostanza addotta dal ricorrente, posto che si tratta di domande riconvenzionali inserite in un giudizio di esecuzione.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio in favore della controricorrente BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL, liquidate in complessivi 2000,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA