Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6397 del 09/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 09/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 09/03/2021), n.6397
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18169/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello
Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, in Roma via
dei Portoghesi 12.
– ricorrente –
contro
G.G., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso
dall’avv. Maurizio Sarra, elettivamente domiciliato presso la
Cancelleria della Corte di cassazione.
– controricorrente –
e nei confronti di:
Equitalia Basilicata s.p.a., in liquidazione (C.F. (OMISSIS)), in
persona del liquidatore pro tempore.
– intimata –
Avverso la sentenza n. 144/03/2011 della Commissione Tributaria
Regionale della Basilicata, depositata il giorno 9 giugno 2011.
Sentita la relazione svolta all’udienza del 24 novembre 2020 dal
Consigliere Giuseppe Fichera.
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Giovanni
Giacalone, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Udito l’avv. Gianna Galluzzo per la ricorrente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
G.G. impugnò la cartella di pagamento notificata da Equitalia Matera s.p.a., relativa al recupero dell’IRAP dovuta per l’anno 2003, in base ad un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate.
Il ricorso venne accolto in primo grado; proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributarla Regionale della Basilicata, con sentenza depositata il giorno 9 giugno 2011, lo respinse integralmente.
Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso G.G., mentre non ha spiegato difese Equitalia Basilicata s.p.a., in liquidazione, già Equitalia Matera s.p.a..
Chiamata alla trattazione in adunanza camerale, la causa è stata poi rinviata dal collegio in udienza pubblica, palesandosi dalla lettura degli atti una questione di rilievo nomofilattico.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), in quanto dalla motivazione della sentenza di evince che il giudice d’appello ha inteso confermare la pronuncia impugnata, rinviando senz’altro alla motivazione del giudice di primo grado.
2. Con il secondo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, artt. 18 e 24 e art. 32, comma 2, e dell’art. 112 c.p.c., poichè il giudice di merito ha annullato la cartella impugnata sulla base di un vizio, concernente l’avviso di accertamento prodromico, sollevato dal ricorrente per la prima volta con la memoria illustrativa.
3. Con il terzo motivo eccepisce la violazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, commi 2 e 3, poichè la commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto inesistente la notifica dell’avviso di accertamento, soltanto perchè l’agente postale aveva dimenticato di apporre un segno per giustificare le ragioni del deposito del plico presso l’ufficio postale.
4. Con il quarto motivo rileva vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nonchè violazione dell’art. 156 c.p.c., atteso che il giudice di merito ha omesso di considerare che la notifica dell’avviso di accertamento si era perfezionata, avendo l’atto compiutamente raggiunto il suo scopo.
4.1. Il primo motivo è fondato.
Secondo l’orientamento costante di questa Corte, la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 05/08/2019, n. 20883; Cass., 05/11/2018, n. 28139; Cass. 19/07/2016, n. 14786).
Nel caso che ci occupa, invece, è all’evidenza come la commissione tributaria regionale, senza esaminare analiticamente l’unico motivo di gravame formulato dall’Agenzia delle Entrate, si è limitata a richiamare – con il ricorso a mere formule stereotipate la motivazione della sentenza di primo grado, senza soggiungere alcunchè; la sentenza è dunque nulla per carenza assoluta di motivazione, come del resto già stabilito da questa Corte in fattispecie esattamente identica a quella che ci occupa (Cass. 20 luglio 2020, n. 15375).
5. Resta assorbito l’esame dei restanti motivi.
6. In definitiva, accolto il primo motivo del ricorso ed assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021