Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6396 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. II, 16/03/2010, (ud. 26/10/2009, dep. 16/03/2010), n.6396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27708/2007 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BELELLI BRUNO, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato BIANCA FEDERICO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIANCA MARCO ANTONIO,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 125/2007 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

26/01/07, depositata l’08/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato Di Mattia Salvatore, (delega avvocato Luigi Manzi),

difensore del ricorrente che si riporta ai motivi scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.M. impugna la sentenza 125 del 2007 della Corte d’appello di Trieste, pubblicata l’8 marzo 2007. Resiste con controricorso l’intimato B.V..

Il Tribunale di Trieste accoglieva la domanda dell’odierno ricorrente, quale committente dei lavori di ristrutturazione della sua casa in (OMISSIS), di pagamento, ex art. 1669 c.c., della somma di L. 37.650.000 per le opere necessarie alla eliminazione dei gravi vizi di costruzione, previa deduzione di quanto dovuto all’appaltatore, odierno intimato, per lavori extra preventivo.

La Corte di appello di Trieste, adita dall’appaltatore, riformava la decisione di primo grado, ritenendo decaduto il committente dell’azione ex art. 1669 c.c., per non avere interrotto utilmente la prescrizione annuale di cui all’art. 1669 c.c., u.c., avendo denunciato i difetti subito dopo la conclusione dei lavori, avvenuta nel (OMISSIS) e avendo iniziato il giudizio soltanto nel maggio del 1998.

L’odierno ricorrente articola due motivi di ricorso. Col primo rileva che l’appaltatore aveva rinunciato alla prescrizione come risultava da una lettera del novembre 1997. Col secondo lamenta che la Corte triestina non aveva attribuito efficacia interruttiva della prescrizione alle contestazioni orali oggetto di prova. Resiste con controricorso la parte intimata. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti. Parte ricorrente ha depositato memoria.

La Corte condivide le conclusioni l’avviso del consigliere relatore che ha osservato quanto segue.

“Il ricorso appare inammissibile. Il primo motivo, relativo alla asserita rinuncia dell’intimato alla prescrizione, richiama un documento del 18 novembre 1997 che non viene riportato nel ricorso in violazione del principio di autosufficienza. Parimenti anche il secondo motivo appare formulato in violazione del principio di autosufficienza, posto non vengono riportate le affermazioni rese dal teste che dovrebbero provare l’avvenuta denuncia orale dei vizi”.

Le osservazioni contenute nella memoria tempestivamente depositata dal ricorrente non consentono di giungere a diverse conclusioni, posto che, quanto al primo motivo, il documento che egli invoca (lettera del 18 novembre 1997 del resistente) non risulta aver costituito oggetto di esame della sentenza d’appello, così come le relative prove testimoniali, di cui al 2 motivo con la conseguenza che, ai fini del requisito dell’autosufficienza del ricorso, occorreva riportare il documento e le prove poste a fondamento del ricorso, non essendo sufficiente al riguardo la valutazione che di esse da il ricorrente, nè il mero richiamo. Al riguardo occorre anche rilevare che la corte territoriale ha motivato la sua decisione osservando che l’azione proposta era quella di cui all’art. 1669 c.c., con conseguente prescrizione del diritto in un anno dalla denuncia dei vizi (art. 1669 c.c., comma 2). Così qualificata domanda, la corte d’appello si è limitata a rilevare che, come affermato dallo stesso committente, le opere erano state concluse Nel marzo del 1993 e che la denuncia dei difetti era stata effettuata subito dopo la conclusione dei lavori stessi. Conseguentemente la prescrizione decorreva da tale data, mentre la prima costituzione in mora risaliva al 22 febbraio 1996 (ad oltre tre anni) e non risultava precedentemente alcuna interruzione della prescrizione. La ratio decidendi, pienamente condivisibile, non è stata affrontata dal ricorrente, il quale invece sostiene che con la lettera del 18 novembre 1997 l’odierna resistente avrebbe riconosciuto i vizi e con ciò avrebbe rinunciato alla eccezione di prescrizione. Di tutto ciò non vi è traccia nella motivazione della sentenza impugnata,, con conseguente onere di richiamo ed allegazione da parte del ricorrente dell’attività difensiva svolta al riguardo. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 1.500,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

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